Nuovo Codice Appalti
Articolo 100
Requisiti di ordine speciale
Testo vigente aggiornato al D.Lgs. 209/2024
▼ Confronta versioni
1. Sono requisiti di ordine speciale:
a) l’idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11.
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
5. Per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione gli operatori economici devono:
a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività, prevista dall’oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione;
b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione;
c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.
6. L’organismo di attestazione rilascia l’attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l’esecuzione delle quali l’operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.
7. Fino alla emanazione de regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
8. Con il regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
a) la procedura per ottenere l’attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l’operatore economico richieda la conferma dell’attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell’attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
b) i requisiti per la dimostrazione dell’adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;
c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all’articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all’articolo 67, comma 6;
d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;
e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;
f) il periodo di durata dell’attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;
g) i casi di sospensione e di decadenza dall’attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l’autorizzazione;
b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell’autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall’ANAC nell’esercizio dell’attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio;
c) le modalità dell’esercizio dell’attività di vigilanza da parte dell’ANAC;
d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione;
e) gli obblighi di comunicazione all’ANAC in capo agli organismi di attestazione.
10. Con il regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b) è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l’altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
12. Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
Testo normativo
Approfondimento
Delibera ANAC 284/2025: la richiesta di fatturato specifico e i requisiti sproporzionati comportano l’annullamento della gara?
L’ANAC, con la delibera 284/2025, affronta una problematica ricorrente nel mondo degli appalti pubblici: la scelta da parte delle stazioni appaltanti di requisiti di partecipazione che finiscono per limitare la concorrenza.
La delibera in esame, relativa ad una gara d’appalto per i servizi di igiene urbana, ha evidenziato diverse criticità che hanno portato l’Autorità a raccomandare l’annullamento della procedura.
L’obiettivo è chiaro: garantire che le gare siano aperte al maggior numero di operatori economici, in linea con i principi di libera concorrenza e proporzionalità.
Fatturato specifico: un requisito tecnico-professionale che non può limitare la concorrenza
Uno dei punti centrali sollevati da ANAC riguarda il requisito del fatturato specifico. A differenza della normativa precedente (D.Lgs. 50/2016), il D.Lgs. 36/2023 chiarisce la natura di questo requisito. Secondo l’ANAC e la giurisprudenza più recente, il fatturato specifico deve essere considerato un requisito di capacità tecnico-professionale, non economico-finanziaria. Questo perché serve a valutare l’affidabilità tecnica di un operatore economico in base a contratti eseguiti in precedenza che sono simili a quello in gara. Il fatturato globale, invece, rimane l’indicatore della solidità finanziaria dell’impresa.
La gara analizzata chiedeva ai partecipanti di dimostrare un fatturato specifico maturato negli anni 2022-2024, limitando il periodo di riferimento a soli tre anni. Questa restrizione è stata ritenuta illegittima. L’articolo 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la prova della capacità tecnica e professionale, inclusi i “contratti analoghi”, deve essere fornita con riferimento ad un periodo di 10 anni dalla data di indizione della gara.
L’ANAC ha ribadito che la limitazione a un periodo più breve, come i tre anni, viola la normativa in vigore e restringe ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti. L’estensione del periodo a 10 anni, introdotta con il correttivo del 2024, ha proprio l’obiettivo di ampliare l’accesso al mercato e favorire la partecipazione.
Requisiti eccessivi da annullare: la “clausola territoriale” e la disponibilità immediata di mezzi
L’ANAC ha riscontrato altre gravi violazioni che giustificano l’annullamento della gara, tutte riconducibili a requisiti che limitano la concorrenza:
- clausola territoriale: la gara imponeva ai partecipanti di avere la disponibilità di almeno un cantiere-deposito ubicato nel territorio di uno specifico comune già in fase di gara. Questa “clausola territoriale” è stata giudicata illegittima come requisito di partecipazione a pena di esclusione. Secondo l’ANAC e la giurisprudenza, un requisito di questo tipo dovrebbe, al massimo, essere usato come criterio premiale in sede di valutazione delle offerte, non come un vincolo rigido che impedisce la partecipazione a imprese non locali;
- disponibilità immediata di mezzi: un altro requisito sproporzionato richiedeva che gli operatori avessero già la “disponibilità dei mezzi e delle attrezzature tecniche” al momento della presentazione dell’offerta. L’ANAC ha sottolineato che imporre l’acquisto di attrezzature costose senza la certezza dell’aggiudicazione è un onere inutile e restrittivo. L’obiettivo della stazione appaltante, ovvero garantire la corretta esecuzione del servizio, potrebbe essere raggiunto con una verifica della disponibilità dei mezzi dopo l’aggiudicazione.
La decisione dell’ANAC
L’ANAC ha concluso che l’insieme di questi requisiti ingiustificatamente restrittivi costituisce una “grave violazione” ai sensi del Regolamento ANAC. L’effetto di queste clausole è stato dimostrato dal fatto che alla gara ha partecipato un solo operatore economico. Per questi motivi, l’Autorità ha invitato la Stazione Appaltante ad annullare in autotutela tutti gli atti della gara e a ripubblicare la procedura in conformità con le indicazioni fornite. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: i requisiti di partecipazione devono essere tassativi, proporzionati e funzionali all’oggetto del contratto, senza limitare indebitamente la concorrenza. Le imprese che si trovano di fronte a bandi che impongono vincoli simili possono quindi fare riferimento a questo tipo di pareri per contestare clausole illegittime e tutelare il proprio diritto a partecipare.
Parere ANAC 345/2025: requisiti di capacità tecnica tassativi e discrezionalità della PA
Secondo il parere di precontenzioso n. 345/2025, l’Anac ha dichiarato illegittima la clausola del bando che richiedeva quattro certificazioni di qualità per la partecipazione. Già nella delibera di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025 l’ANAC aveva precisato che la disciplina del D.Lgs. 36/2023 non lascia spazio ad interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate) con l’effetto che deve escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità (cfr. atto del Presidente dell’11 ottobre 2023 – Fasc. 4314/2023 – URCP 63/2023).
Bisogna sempre tener presente che il nuovo Codice impone la previsione di requisiti di capacità tecnica e professionale tassativi, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto (artt. 10, comma 3, e 100, commi 11 e 12), i quali non possono contemplare criteri ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal codice stesso o dalla normativa vigente, traducendosi in barriere di accesso alla gara ingiustificate e sproporzionate rispetto all’interesse pubblico da perseguire con l’affidamento.
Nel caso specifico, la richiesta di ben quattro certificazioni di qualità come requisito di capacità tecnica è in contrasto con i suddetti articoli del Codice, nonché con il principio di accesso al mercato, anche considerando che tali richieste si aggiungono ad ulteriori due requisiti di capacità tecnica: aver eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara il servizio di gestione delle violazioni al Codice della Strada e una riscossione coattiva, in almeno 3 enti territoriali.
Si tratta, quindi, di certificazioni di qualità di natura trasversale (cioè non riferite in senso precipuo alla tipologia e natura dei servizi oggetto di gara), in quanto riguardano:
- la qualità e l’efficacia dei processi (ISO 9001:2015);
- la sicurezza delle informazioni (ISO 27001:2013);
- la prevenzione di rischi corruttivi (ISO 37001:2016);
- la riduzione dell’impatto aziendale delle attività aziendali (ISO 14001).
Tali certificazioni possono essere valorizzate dalla Stazione appaltante ai fini premiali, come ulteriori criteri di valutazione dell’offerta tecnica (nel contesto degli 80 punti per essa previsti).
In definitiva, l’operato della stazione appaltante non è conforme alla normativa riferimento, in quanto la richiesta del possesso delle certificazioni ISO di cui all’art. 7.3 del disciplinare contrasta con l’art. 100, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 36/2023 e con principi di cui agli artt. 1, 3 e 10 del D.lgs. n. 36/2023.
Parere Anac 103/2026: appalti e cybersicurezza, l’Anac conferma la legittimità di requisiti speciali e restrittivi
Il parere n. 103/2026 dell’ANAC afferma la legittimità di requisiti di cybersicurezza più stringenti nelle gare, se giustificati da norme speciali e proporzionati all’oggetto. Sono quindi ammissibili certificazioni come ISO 27001 e qualificazioni ACN già in fase di partecipazione, specie negli appalti Cloud. Tali requisiti rispondono al principio del risultato, garantendo sicurezza dei dati e continuità operativa della PA. Nei RTI, le certificazioni sono richieste solo ai soggetti che svolgono attività essenziali di gestione dati, non a tutti i componenti. Leggi l’approfondimento.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-100-nuovo-codice-appalti/
Navigazione rapida nel Codice appalti 2023
LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I - DEI PRINCIPI
Titolo I - I principi generali
- Articolo 1. - Principio del risultato
- Articolo 2. - Principio della fiducia
- Articolo 3. - Principio dell’accesso al mercato
- Articolo 4. - Criterio interpretativo e applicativo
- Articolo 5. - Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento
- Articolo 6. - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore
- Articolo 7. - Principio di auto-organizzazione amministrativa
- Articolo 8. - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
- Articolo 9. - Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
- Articolo 10. - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- Articolo 11. - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
- Articolo 12. - Rinvio esterno
Titolo II - L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.
- Articolo 13. - Ambito di applicazione
- Articolo 14. - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti
- Articolo 15. - Responsabile unico del progetto (RUP)
- Articolo 16. - Conflitto di interessi
- Articolo 17. - Fasi delle procedure di affidamento
- Articolo 18. - Il contratto e la sua stipulazione
PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
- Articolo 19. - Principi e diritti digitali
- Articolo 20. - Principi in materia di trasparenza
- Articolo 21. - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Articolo 22. - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
- Articolo 23. - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Articolo 24. - Fascicolo virtuale dell’operatore economico
- Articolo 25. - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 26. - Regole tecniche
- Articolo 27. - Pubblicità legale degli atti
- Articolo 28. - Trasparenza dei contratti pubblici
- Articolo 29. - Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 30. - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 31. - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Articolo 32. - Sistemi dinamici di acquisizione
- Articolo 33. - Aste elettroniche
- Articolo 34. - Cataloghi elettronici
- Articolo 35. - Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 36. - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE
- Articolo 37. - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- Articolo 38. - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
- Articolo 39. - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
- Articolo 40. - Dibattito pubblico
PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE
- Articolo 41. - Livelli e contenuti della progettazione
- Articolo 42. - Verifica della progettazione
- Articolo 43. - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- Articolo 44. - Appalto integrato
- Articolo 45. - Incentivi alle funzioni tecniche
- Articolo 46. - Concorsi di progettazione
- Articolo 47. - Consiglio superiore dei lavori pubblici
LIBRO II - DELL’APPALTO
PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
- Articolo 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- Articolo 49. - Principio di rotazione degli affidamenti
- Articolo 50. - Procedure per l’affidamento
- Articolo 51. - Commissione giudicatrice
- Articolo 52. - Controllo sul possesso dei requisiti
- Articolo 53. - Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
- Articolo 54. - Esclusione automatica delle offerte anomale
- Articolo 55. - Termini dilatori
PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI
- Articolo 56. - Appalti esclusi nei settori ordinari
- Articolo 57. - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- Articolo 58. - Suddivisione in lotti
- Articolo 59. - Accordi quadro
- Articolo 60. - Revisione prezzi
- Articolo 61. - Contratti riservati
PARTE III - DEI SOGGETTI
Titolo I - Le stazioni appaltanti
- Articolo 62. - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
- Articolo 63. - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- Articolo 64. - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi
Titolo II - Gli operatori economici
- Articolo 65. - Operatori economici
- Articolo 66. - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
- Articolo 67. - Consorzi non necessari
- Articolo 68. - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
- Articolo 69. - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali
PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- Articolo 70. - Procedure di scelta e relativi presupposti
- Articolo 71. - Procedura aperta
- Articolo 72. - Procedura ristretta
- Articolo 73. - Procedura competitiva con negoziazione
- Articolo 74. - Dialogo competitivo
- Articolo 75. - Partenariato per l’innovazione
- Articolo 76. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Titolo I - Gli atti preparatori
- Articolo 77. - Consultazioni preliminari di mercato
- Articolo 78. - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti
- Articolo 79. - Specifiche tecniche
- Articolo 80. - Etichettature
- Articolo 81. - Avvisi di pre-informazione
- Articolo 82. - Documenti di gara
- Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione
Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti
- Articolo 83. - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- Articolo 84. - Pubblicazione a livello europeo
- Articolo 85. - Pubblicazione a livello nazionale
- Articolo 86. - Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- Articolo 87. - Disciplinare di gara e capitolato speciale
- Articolo 88. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
- Articolo 89. - Inviti ai candidati
- Articolo 90. - Informazione ai candidati e agli offerenti
Titolo III - La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte
- Articolo 91. - Domande, documento di gara unico europeo, offerte
- Articolo 92. - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte
Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
CAPO I - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
CAPO II - I REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- Articolo 94. - Cause di esclusione automatica
- Articolo 95. - Cause di esclusione non automatica
- Articolo 96. - Disciplina dell’esclusione
- Articolo 97. - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
- Articolo 98. - Illecito professionale grave
CAPO III - GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Articolo 99. - Verifica del possesso dei requisiti
- Articolo 101. - Soccorso istruttorio
- Articolo 102. - Impegni dell’operatore economico
- Articolo 103. - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
- Articolo 104. - Avvalimento
- Articolo 105. - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- Articolo 106. - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Titolo V - La selezione delle offerte
- Articolo 107. - Principi generali in materia di selezione
- Articolo 108. - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- Articolo 109. - Reputazione dell’impresa
- Articolo 110. - Offerte anormalmente basse
- Articolo 111. - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Articolo 112. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE
- Articolo 113. - Requisiti per l’esecuzione dell’appalto
- Articolo 114. - Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti
- Articolo 115. - Controllo tecnico contabile e amministrativo
- Articolo 116. - Collaudo e verifica di conformità
- Articolo 117. - Garanzie definitive
- Articolo 118. - Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
- Articolo 119. - Subappalto
- Articolo 120. - Modifica dei contratti in corso di esecuzione
- Articolo 121. - Sospensione dell’esecuzione
- Articolo 122. - Risoluzione
- Articolo 123. - Recesso
- Articolo 124. - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato
- Articolo 125. - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
- Articolo 126. - Penali e premi di accelerazione
PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI
Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati
- Articolo 127. - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati
- Articolo 128 - Servizi alla persona
Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
- Articolo 129. - Appalti riservati
- Articolo 130. - Servizi di ristorazione
- Articolo 131. - Servizi sostitutivi di mensa
Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali
- Articolo 132. - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
- Articolo 133. - Requisiti di qualificazione
- Articolo 134. - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato
Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo
Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
- Articolo 136. - Difesa e sicurezza
- Articolo 137. - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
- Articolo 138. - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
- Articolo 139. - Contratti secretati
Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
LIBRO III - DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 141. - Ambito e norme applicabili
- Articolo 142. - Joint venture e affidamenti a imprese collegate
- Articolo 143. - Attività esposte direttamente alla concorrenza
- Articolo 144. - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
- Articolo 145. - Attività svolte in Paesi terzi
- Articolo 146. - Gas ed energia termica
- Articolo 147. - Elettricità
- Articolo 148. - Acqua
- Articolo 149. - Servizi di trasporto
- Articolo 150. - Settore dei porti e degli aeroporti
- Articolo 151. - Settore dei servizi postali
- Articolo 152. - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- Articolo 153. - Norme applicabili
- Articolo 154. - Accordi quadro
- Articolo 155. - Tipi di procedure
- Articolo 156. - Procedura ristretta
- Articolo 157. - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando
- Articolo 158. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI
- Articolo 159. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
- Articolo 160. -Comunicazione delle specifiche tecniche
- Articolo 161. - Pubblicità e avviso periodico indicativo
- Articolo 162. - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
- Articolo 163. - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Articolo 164. - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.
- Articolo 165. - Inviti ai candidati
- Articolo 166. - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE
- Articolo 167. - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
- Articolo 168. - Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
- Articolo 169. - Procedure di gara regolamentate
- Articolo 170. - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
- Articolo 171. - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
- Articolo 172. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
- Articolo 173. - Servizi sociali e altri servizi assimilati
LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 174. - Nozione
- Articolo 175. - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Titolo I - L’ambito di applicazione e i principi generali
- Articolo 176. - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 177. - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
- Articolo 178. - Durata della concessione
- Articolo 179. - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
- Articolo 180. - Contratti misti di concessione
- Articolo 181. - Contratti esclusi
Titolo II - L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- Articolo 182. - Bando
- Articolo 183. - Procedimento
- Articolo 184. - Termini e comunicazioni
- Articolo 185. - Criteri di aggiudicazione
- Articolo 186. - Affidamenti dei concessionari
- Articolo 187. - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea
TITOLO III - L’esecuzione delle concessioni
- Articolo 188. - Subappalto
- Articolo 189. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
- Articolo 190. - Risoluzione e recesso
- Articolo 191. - Subentro
- Articolo 192. - Revisione del contratto di concessione
TITOLO IV - La finanza di progetto
- Articolo 193. - Procedura di affidamento
- Articolo 194. - Società di scopo
- Articolo 195. - Obbligazioni delle società di scopo
PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
- Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
- Articolo 199. - Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie
- Articolo 200. - Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
- Articolo 201. - Partenariato sociale
- Articolo 202. - Cessione di immobili in cambio di opere
PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI
- Articolo 203. - Affidamento di servizi globali
- Articolo 204. - Contraente generale
- Articolo 205. - Procedure di aggiudicazione del contraente generale.
- Articolo 206. - Controlli sull’esecuzione e collaudo
- Articolo 207. - Sistema di qualificazione del contraente generale
- Articolo 208. - Servizi globali su beni immobili
LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PARTE I -DEL CONTENZIOSO
Titolo I - I ricorsi giurisdizionali
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
- Articolo 210. - Accordo bonario per i lavori
- Articolo 211. - Accordo bonario per i servizi e le forniture
- Articolo 212. - Transazione
- Articolo 213. - Arbitrato
- Articolo 214. - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
- Articolo 215. - Collegio consultivo tecnico
- Articolo 216. - Pareri obbligatori
- Articolo 217. - Determinazioni
- Articolo 218. - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
- Articolo 219. - Scioglimento del collegio consultivo tecnico
- Articolo 220. - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC
PARTE II - DELLA GOVERNANCE
- Articolo 221. - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
- Articolo 222. - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- Articolo 223. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
- Articolo 224. - Disposizioni ulteriori
- Articolo 225. - Disposizioni transitorie e di coordinamento
- Articolo 225-bis. - Ulteriori disposizioni transitorie
- Articolo 226. - Abrogazioni e disposizioni finali
- Articolo 226-bis. - Disposizioni di semplificazione normativa
- Articolo 227. - Aggiornamenti
- Articolo 228. - Clausola di invarianza finanziaria
- Articolo 229. - Entrata in vigore
ALLEGATI
- ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi
- ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
- ALLEGATO I.2 - Definizioni delle Attività del RUP
- ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione
- ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
- ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
- ALLEGATO I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio
- ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
- ALLEGATO I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
- ALLEGATO I.11 - Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- ALLEGATO I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione
- ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione
- ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
- ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
- ALLEGATO II.2-bis - Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
- ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
- ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature
- ALLEGATO II.6-bis - Accordo di collaborazione
- ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi
- ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione
- ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati
- ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
- ALLEGATO II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014-nuovo-codice-appalti/24-nuovo-codice-appalti/UE)
- ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
- ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
- ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
- ALLEGATO II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
- ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
- ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa
- ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
- ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo
- ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza
- ALLEGATO IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182
- ALLEGATO V.1 - Compensi degli arbitri
- ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
- ALLEGATO V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia

