Articolo 8 nuovo codice appalti – Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
Tempo di lettura stimato: 1 minuto
1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. 2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. 3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. |
Leggi tutti gli articoli del codice appalti

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-8-nuovo-codice-appalti/