
Testo unico edilizia [PDF] vigente al 2023 – DPR 380/2001
Testo unico edilizia (DPR 380 del 2001), ecco la versione aggiornata da scaricare in formato PDF - vigente al 2023
Il testo unico per l'edilizia definisce le regole da seguire in ambito nazionale in materia edilizia.
Da quando è stato emanato, il testo ha subito una serie di modifiche, talvolta anche molto importanti e impattanti sull'attività professionale del tecnico e, più in generale, di tutti gli attori delle costruzioni (imprese, committenti, subappaltatori, stazioni appaltanti, ecc.).
Le procedure in ambito edilizio richiedono delle pratiche amministrative e burocratiche alquanto complicate. Per essere sicuro di seguirle gestendo i titoli abilitativi con modelli validi e senza incorrere in eventuali abusi o illeciti edilizi, affidati allo specifico software per i titoli abilitativi in edilizia con il quale potrai compilare in maniera automatica, veloce e senza errori tutti i modelli unici per l’edilizia costantemente aggiornati alle norme vigenti.
Dpr 380/01: tematiche
Il dpr 380/2001 definisce le disposizioni fondamentali nell'attività edilizia, in riferimento ad interventi edilizi, titoli abilitativi, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e contenimento del consumo di energia negli edifici.
Interventi edilizi dpr 380/01
Gli interventi edilizi rappresentano il modo in cui si procede con l’attività edilizia al fine di trasformare il territorio e i luoghi preesistenti, secondo determinate previsioni e regole.
Sono di diverso tipo in funzione dell’impatto e della rilevanza che hanno sull’ambiente circostante e sugli eventuali manufatti esistenti.
L’art. 3 comma 1 del testo unico edilizia definisce 5 tipi di interventi edilizi:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- nuova costruzione;
- ristrutturazione urbanistica.

Interventi edilizi
Titoli abilitativi dpr 380/01
I titoli abilitativi rappresentano il regime amministrativo per procedere all’attività edilizia, ossia le autorizzazioni necessarie per eseguire dei lavori di costruzione, modifica o manutenzione di un edificio o di una sua parte.
I titoli abilitativi sono disciplinati dal Titolo II del dpr 380/2001 e sono i seguenti:
- edilizia libera (art. 6);
- CILA (art. 6-bis);
- SCIA (art. 22);
- SCIA, anche detta “super SCIA” (art. 23);
- permesso di costruire, PdC (art.10).

Titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia
L’edilizia libera comprende tutti quegli interventi che possono essere effettuati senza nessuno degli altri titoli abilitativi.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un titolo abilitativo che serve per gli interventi su parti strutturali dell’edificio, principalmente opere di manutenzione straordinaria; interventi di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia.
Il permesso di costruire (PdC) è un titolo abilitativo che serve per ogni tipologia di intervento che comprenda trasformazioni edilizie o urbanistiche nel territorio; particolare: interventi di nuova costruzione; di ristrutturazione urbanistica; di ristrutturazione edilizia che: portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Super SCIA o SCIA Alternativa al permesso di costruire, è il titolo abilitativo da presentare per interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati; interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asservata (CILA) è un titolo abilitativo da presentare in caso di manutenzione straordinaria “leggera”; restauro e risanamento conservativo “leggero”; eliminazione delle barriere architettoniche; interventi edili non riconducibili ad edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire; interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici; interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici; frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.
La CILA deve essere presentata secondo i seguenti step:
- conferimento incarico;
- verifica dello stato legittimo;
- rilievo;
- indagini;
- digitalizzazione;
- analisi;
- analisi delle esigenze della committenza;
- progettazione;
- nomina delle figure tecniche (DL / impresa / CSE / CSP);
- istanza autorizzazioni/atti di assenso;
- inizio lavori.
Di seguito ti fornisco un workflow con i diversi step e i documenti da produrre, utile alla presentazione della CILA per lavori di ristrutturazione.

Workflow presentazione CILA
Testo unico edilizia aggiornato
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
Download GratuitoTesto unico edilizia [PDF] vigente al 2023 - DPR 380/2001 |
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Aggiornamenti:
- Rev. 12.0 del 28 luglio 2023: ottimizzazione di link ipertestuali
- Rev. 11.0 del 19 aprile 2023: inserito art. 6 comma 1 lettera e-sexies (vasche di raccolta di acque meteoriche in edilizia libera)
- Rev. 10.0 del 23 settembre 2022: inserito art. 6 comma b-bis (VEPA in edilizia libera)
- Rev. 9.0: novità legge 91/2022 (legge di conversione decreto aiuti)
- Rev. 8.0: novità legge 34/2022 (decreto energia)
- Rev. 7.0: Restyling grafico
- Rev. 6.0 del 15 settembre 2020: aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge 120/2020 di conversione del dl 76/2020 (decreto semplificazioni)
- Rev. 5.0 del 16 luglio 2020: aggiornato alle modifiche previste dal dl 76/2020 (decreto semplificazioni)
- Rev. 4.0 del 26 giugno 2019: aggiornato alla Legge n. 55/2019 di conversione del dl 32/2019 (legge Sblocca cantieri)
- Rev. 3.5 del 24 aprile 2019: sistemati refusi
- Rev. 3.4 del 23 aprile 2019: aggiornato al dl 32/2019 - decreto sblocca cantieri
- Rev. 3.2 dell'1 settembre 2017: eliminati articoli dal 107 al 121 (conformità impianti, soppressi dalla legge 6 febbraio 2007, n. 17, a seguito dell’entrata in vigore del dm 37/2008)
- Rev. 3.1 del 25 agosto 2017: introdotto dalla legge 124/2017 (legge per mercato e concorrenza) il comma 5 art. 6 (accatastamento interv. edilizia libera)
- Rev. 3.0 del 28 giugno 2017: introdotte modifiche dalla legge 96/2017 di conversione del dl 50/2017)
- Rev. 2.3 del 9 gennaio 2017: aggiunta nota all'art. 15 - con disposizioni introdotte dal dl 69/2013)
- Rev. 2.2 del 15 dicembre 2016: sistemati alcuni refusi e migliorata la formattazione del testo)
- Rev. 2.1 del 12 dicembre 2016: sistemati alcuni refusi e migliorata la formattazione del testo)
- Rev. 2.0 del 6 dicembre 2016: introdotte le modifiche apportate dal dlgs 222/2016
DPR 380/01 Testo unico edilizia: il testo completo
Leggi il testo completo del dpr 380/01 testo unico edilizia.
Parte I - ATTIVITÀ EDILIZIA
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Attività edilizia
Articolo 1. - Ambito di applicazione
Articolo 2. - Competenze delle regioni e degli enti locali
Articolo 2-bis. - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
Articolo 3. - Definizioni degli interventi edilizi
Articolo 3-bis. - Interventi di conservazione
Articolo 4. - Regolamenti edilizi comunali
Articolo 5. -Sportello unico per l'edilizia
Titolo II - TITOLI ABILITATIVI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 6. - Attività edilizia libera
Articolo 6-bis. - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
Articolo 7. - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Articolo 8. - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Articolo 9. - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Articolo 9-bis. - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Articolo 10. - Interventi subordinati a permesso di costruire
Articolo 11. - Caratteristiche del permesso di costruire
Articolo 12. - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 13. - Competenza al rilascio del permesso di costruire
Articolo 14. - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 15. - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
Articolo 16. - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 17. - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 18. - Convenzione-tipo
Articolo 19. - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
Articolo 20. - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 21. - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Segnalazione certificata di inizio di attività
Articolo 22. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
Articolo 23. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire
Articolo 23-bis. - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
Articolo 23-ter. - Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
Articolo 23-quater. - Usi temporanei
Titolo III - AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
Capo I - Certificato di agibilità
Articolo 24. - Agibilità
Articolo 25. - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
Articolo 26. - Dichiarazione di inagibilità
Titolo IV - VIGILANZA ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo 27. - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 28. - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 28-bis. - Permesso di costruire convenzionato
Articolo 29. - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività
Capo II - Sanzioni
Articolo 30. - Lottizzazione abusiva
Articolo 31. - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 32. - Determinazione delle variazioni essenziali
Articolo 33. - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
Articolo 34. - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Articolo 34-bis. - Tolleranze costruttive
Articolo 35. - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Articolo 36. - Accertamento di conformità
Articolo 37. - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
Articolo 38. - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Articolo 39. - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
Articolo 40. - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
Articolo 41. - Demolizione di opere abusive
Articolo 42. - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
Articolo 43. - Riscossione
Articolo 44. - Sanzioni penali
Articolo 45. - Norme relative all'azione penale
Articolo 46. - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 47. - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 48. - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III - Disposizioni fiscali
Articolo 49. - Disposizioni scali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
Articolo 50. - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
Articolo 51. - Finanziamenti pubblici e sanatoria
Parte II - NORMATIVA TECNICA PER EDILIZIA
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Articolo 52. - Tipo di strutture e norme tecniche
Articolo 53. - Definizionie
Articolo 54. - Sistemi costruttivi
Articolo 55. - Edifici in muratura
Articolo 56. - Edifici con struttura a pannelli portanti
Articolo 57. - Edifici con strutture intelaiate
Articolo 58. - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Articolo 59. - Laboratori
Articolo 60. Emanazione di norme tecniche
Articolo 61. - Abitati da consolidare
Articolo 62. - Utilizzazione di edifici
Articolo 63. - Opere pubbliche
Capo II Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Articolo 64. - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Articolo 65. - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Articolo 66. - Documenti in cantiere
Articolo 67. - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
Articolo 68. - Controlli
Articolo 69. - Accertamenti delle violazioni
Articolo 70. - Sospensione dei lavori
Sezione III - Norme penali
Articolo 71. - Lavori abusivi
Articolo 72. - Omessa denuncia dei lavori
Articolo 73. - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 74. - Responsabilità del collaudatore
Articolo 75. - Mancanza del certificato di collaudo
Articolo 76. - Comunicazione della sentenza
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Articolo 77. - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Articolo 78. - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 79. - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Articolo 80. - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
Articolo 81. - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Articolo 82. - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Articolo 83. - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Articolo 84. - Contenuto delle norme tecniche
Articolo 85. - Azioni sismiche
Articolo 86. - Verifica delle strutture
Articolo 87. - Verifica delle fondazioni
Articolo 88. - Deroghe
Articolo 89. - Parere sugli strumenti urbanistici
Articolo 90. - Sopraelevazioni
Articolo 91. - Riparazioni
Articolo 92. - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza Sulle Costruzioni In Zone Sismiche
Articolo 93. - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Articolo 94. - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Articolo 94-bis. - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Sezione III - Repressione delle violazioni
Articolo 95. - Sanzioni penali
Articolo 96. - Accertamento delle violazioni
Articolo 97. - Sospensione dei lavori
Articolo 98. - Procedimento penale
Articolo 99. - Esecuzione d'ufficio
Articolo 100. - Competenza della Regione
Articolo 101. - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Articolo 102. - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Articolo 103. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV - Disposizioni finali
Articolo 104. - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Articolo 105. - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Articolo 106. - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Articolo 107.
Articolo 108.
Articolo 109.
Articolo 110.
Articolo 111.
Articolo 112.
Articolo 113.
Articolo 114.
Articolo 115.
Articolo 116.
Articolo 117.
Articolo 118.
Articolo 119.
Articolo 120.
Articolo 121.
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Articolo 122. - Ambito di applicazione
Articolo 123. - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Articolo 124. - Limiti ai consumi di energia
Articolo 125. - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
Articolo 126. - Certificazione di impianti
Articolo 127. - Certificazione delle opere e collaudo
Articolo 128 - Certificazione energetica degli edifici
Articolo 129. - Esercizio e manutenzione degli impianti
Articolo 130. - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Articolo 131. - Controlli e verifiche
Articolo 132. - Sanzioni
Articolo 133. - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Articolo 134. - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Articolo 135. - Applicazione
Articolo 135-bis. - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici
Parte III - DISPOSIZIONI FINALI
Capo I - Disposizioni finali
Articolo 136. - Abrogazioni
Articolo 137. - Norme che rimangono in vigore
Articolo 138. - Entrata in vigore del testo unico
Testo unico edilizia: articoli di approfondimento
Di seguito ti suggerisco una serie di articoli di interesse legati alle tematiche approfondite nel testo unico edilizia:
- Gazebo e pergotende ad uso commerciale: quando occorre il permesso di costruire?;
- Da locali accessori a residenziali: quale titolo edilizio occorre?;
- Annullamento in autotutela titolo edilizio: da quando decorre?;
- Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere;
- SCIA in sanatoria: può sospendere la demolizione?;
- Campo da tennis: quale titolo edilizio occorre?;
- Zone bianche urbanistica: è legittimo il diniego del permesso di costruire?;
- Cartello di cantiere: è sempre necessario, anche per una semplice SCIA?;
- Demolizione abuso edilizio: l’agibilità non annulla l’ordinanza;
- Nozione di opera precaria: conta l’uso non stabile del manufatto;
- Abuso edilizio: il detentore del bene è sempre responsabile;
- CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata): cos’è e quando serve;
- Decadenza del permesso di costruire: quali sono i lavori che determinano l’avvio di un cantiere?;
- Chi è responsabile di un abuso edilizio?.
Per gestire al meglio le tue pratiche edilizie, affidati al software titoli abilitativi edilizia con cui hai sempre a disposizione e sempre aggiornati tutti i modelli per i titoli abilitativi.

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Ottima iniziativa. Contribuisce a mettere un po di ordine. Comunque da noi in Sicilia vi sono ulteriori aggiustamenti “complicazioni”
Grande
Interessante da leggere attentamente bravi
Grazie di esistere!
Sono d’accordo con te. Estremamente utile ed immediato, senza dover riempire schede o altro.
Ing. Molino Michele
;-)
Scusate, dalla rev 2 alla rev 2.1 ci sono solo differenze di refusi? Grazie.
Si, nulla di sostanziale; migliorata la formattazione del documento.
Scusate…. ma nel testo non manca art. 125?
Ciao Roberto,
in realtà c’è, ma è formattato male.
In mattinata pubblichiamo la revisione 2.2.
Grazie per la segnalazione
a si è vero… c’è… ma non è evidente…
faccio notare visto che ci sono che la dicitura art. 125 manca anche nell’indice all’inizio…
grazie…
Puoi già scaricare la nuova versione
Pubblicata la Rev. 2.2 del 15 dicembre, che contiene una serie di miglioramenti grazie alle vostre segnalazioni.
Senza parole se non quelle di riconoscere e premiare con lode il grande lavoro che fate per questa ottima iniziativa.
Complimenti!!
Grazie mille Giovanni, sei gentilissimo.
molto bene si sta migliorando moltissimo. grazie
Grazie Maurizio.
SIETE veramente utilissimi…………… questa e vera SEMPLIFICAZIONE Grazie
Gaetano
Ho scaricato il file, rev. 2.2, oggi 30/12/2016, per leggere gli aggiornamenti apportati al DPR 380/2001 dal D.L. 69/2013. In particolare mi interessavano le modifiche apportate all’art. 15 del D.P.R. s.c.. Ebbene l’art.15 non risulta aggiornato, è quello originale. Avrò commesso un errore?
Ciao Bernardino, in realtà il dl 69/2013 non prevede l’espressa modifica dell’articolo 15, ma aggiunge alcune condizioni, senza modificare il testo del dpr 380/2001.
Tuttavia, abbiamo accolto il suggerimento per aggiornare il file alla rev. 2.3 in cui abbiamo inserito una nota dopo l’art. 15 con le disposizioni del dl 63/2013.
Saluti, Nicola
Buon giorno a tutti desidererei sapere se una norma varata nel 2001 si applica anche ad omissioni per mancata comunicazione di inizio lavori effettuati nel settembre 1990. In particolare se va comunque pagata la sanzione prevista nel decreto 380 del 2001 e successive modificazioni, ovvero si applicano altri tipi di sanzioni esistenti all’epoca?
Non ho capito bene la questione. Comunque, per una nuova costruzione è necessario il permesso di costruire e tutti gli eventuali atti di assenso del caso… Puoi consultare il dpr 380/2001, art. 10.
La modifica del DPR380/2001prevede la ristrutturazione di un rudere condonato con concessione in sanatoria in parte diroccato?
Gradirei riscontro via mail : a.mosca34@libero.it
ho demolito una scala coperta del 1970 regolarmente accatastata. è possibile trasferire la cubature nello stesso immobile?grazie
Ciao Antonio, ti consiglio di confrontarti preliminarmente con l’ufficio tecnico (Sportello Unico per l’Edilizia) del tuo Comune…
Salve, ma l’articolo 41 è aggiornato? Su altre fonti è diverso.
Ciao Nicola,
possono dirti che il testo è allineato a quello pubblicato sul sito istituzionale “Normattiva”.
In realtà, in dopo l’articolo 49 c’è una precisazione (aggiornamento 10). Ma il testo ufficiale è quello.
Ai sensi dell’art. 38 è possibile ottenere un’autorizzazione in sanatoria per i lavori eseguiti?
In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile in base a motivata valutazione la rimozione dei vizi o la restituzione in pristino, il dirigente applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio.
Ottima iniziativa, ma alla pagina 29 dove è riportato l’art. 21 manca il comma 2 che è richiamato dall’art. 13 comma 2… è previsto un aggiornamento di questa revisione?
Ciao Fabrizio,
ottima osservazione, ma ti dico che è effettivamente così: infatti la legge 106 del 2011 (c.d. piano casa nazionale) ha modificato l’art. 21 nel seguente modo, prevedendo un comma solo, anche se il comma 2 è ancora richiamato dall’art. 13.
Ad ogni modo ne ho approfittato per inserire una nota della redazione, sia sotto l’art. 13 che sotto il 21, ove si spiega questa incongruenza nella norma.
Pubblicata la rev. 3.3.
Grazie.
Grazie a te
Un lavoro eccellente.
Posso fare una proposta?
Suggerite il vostro metodo ai nostri “semplificatori” ministeriali e regionali, certamente ben pagati, insegnando loro che un testo di legge se modificato in qualche comma va riscritto integralmente nella nuova stesura (testo integrato: è così?) perché il cittadino operatore possa agevolmente applicarlo.
Comunque complimenti e grazie.
Buon lavoro
Grazie Michele. Personalmente concordo assolutamente con te.
Ciao.
Contributo eccezionale.
Ottima iniziativa. Grazie.
Sempre puntuali e tempestivi. Complimenti
grazie! per il prezioso lavoro che ci mettete a disposizione
GRAZIE PER IL LAVORO CHE SVOLGETE FACENDO CHIAREZZA SU MOLTI PUNTI DELLA NORMA
Che dire, grazie per il lavoro che fate e che non sia solo un grazie formale lo attesta il fatto che sono cliente ACCA da oltre 15 anni, complimenti ancora!
Ciao Raffaele,
ti ringraziamo sentitamente per i complimenti.
Per noi è sempre una grande soddisfazione ricevere i feedback positivi dei nostri lettori.
Continua a seguirci! Buon lavoro
Buongiorno a tutti, vorrei chiarimenti su art 34 comma 2, dopo iter e pagamento della sanzione dettata dallo stesso articolo, i locali oggetto dell’abuso possono essere dichiarati agibili o dovranno essere oggetto di nuovo Permesso di Costruire?
A valle dell’iter, dopo aver pagato la sanzione stabilita dall’ufficio tecnico, non occorre un nuovo permesso di costruire, ma l’iter termina proprio con la sanatoria della parte difforme. Puoi procedere, quindi, con la segnalazione per l’agibilità ( attualmente SCIA per l’agibilità).
Ciao.
l’articolo 24 prevedere che solo chi ha richiesto il PDC o presentato la SCIA può depositare la segnalazione certificata di agibilità.
Quindi sembrerebbe escludere la CILA che però con le ultime semplificazioni permette di intervenire anche sui parametri citati al comma 1 del medesimo decreto.
Refuso del legislatore o scelta voluta???
Si può prorogare un permesso di costruire, in vigenza di Piano attuativo, fin oltre la data di scadenza del Piano?
Le proroghe al permesso di costruire sono una tantum, o possono essere 2, 3, 4?
Ciao Fiorenzo,
l’art. 15 del Testo Unico Edilizia prevede che “Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.
Quindi la proroga al permesso può essere accordata a discrezione del Comune (la norma non fissa un numero massimo di proroghe) in alcuni casi particolari (se l’opera è particolarmente complessa, se ci sono stati motivi di forza maggiore che non dipendono dal proprietario, ecc.).
Come tuttavia puoi notare il Testo unico lascia ampi margini di discrezionalità all’Ufficio Tecnico Comunale, quindi ciascun Ente si regola in maniera differente, pertanto il mio consiglio è rivolgerti direttamente al tuo Comune, sono loro potranno consigliarti al meglio.
L’articolo 15 non dovrebbe considerare la possibilità di ottenere, su richiesta, la proroga prevista dal decreto ‘semplificazioni’?
Ciao Giandomenico,
l’art.10 comma 4 del dl semplificazioni prevede:
“Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati […]”
Si tratta quindi di una facoltà a cui il cittadino può accedere presentando una comunicazione al Comune, per i soli permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi tra il 17 luglio (entrata in vigore del dl) ed il 31 dicembre 2020.
Non abbiamo apportato modifiche al Testo Unico poiché di fatto l’art.15 non viene né modificato né abrogato né sospeso.
Buongiorno scusate avrei bisogno di un chiarimento, ho letto il testo unico aggiornato ma non essendo del settore vorrei sapere se questo viene considerato come un nuovo “condono edilizio” con la possibilità di regalarizzare certe non conformità…. Grazie
Ciao Dino,
assolutamente no. Non è previsto di sanare situazioni pendenti/irregolari.
COMPLIMENTI A TUTTI GRAZIE (Studio Professionale Prov.TO)
Salve scusate se nella parte del sito web ho inserito la dicitura : (L)= norma di rango legislativo ma sono interessato a capire cosa significa la norma di rango legislativa spero in una risposta e scusate se ho sbagliato ma non sapevo che sito web mettere grazie Giacomo Bianchi
Ciao Giacomo,
sulla gerarchia delle fonti di diritto ti consiglio la lettura di un nostro focus di approfondimento.
Il file non è quello aggiornato al 2023 ma al settembre 2022
Ciao Gaetano. In effetti l’ultimo aggiornamento è del 2022 (Rev. 10.0 del 23 settembre 2022: inserito art. 6 comma b-bis (VEPA in edilizia libera)) ed il Testo unico è quello vigente al 2023. Lo esplicitiamo così da essere più chiari. Grazie per l’osservazione.
Continua a seguirci e buon lavoro
Sembra tutto rispettoso della normativa attuale