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Testo unico edilizia [PDF] vigente al 2023 – DPR 380/2001

Testo unico edilizia [PDF] vigente al 2023 – DPR 380/2001

Testo unico edilizia (DPR 380 del 2001), ecco la versione aggiornata da scaricare in formato PDF - vigente al 2023

Il testo unico per l'edilizia definisce le regole da seguire in ambito nazionale in materia di edilizia.

Da quando è stato emanato, il testo ha subito una serie di modifiche, talvolta anche molto importanti e impattanti sull'attività professionale del tecnico e, più in generale, di tutti gli attori delle costruzioni (imprese, committenti, subappaltatori, stazioni appaltanti, ecc.).

Ricordati di rimanere sempre aggiornato sulle novità introdotte dalla normativa. Se ti perdi qualche aggiornamento, rischi di commettere reati punibili sia dal punto di vista amministrativo che penale (es. abusi edilizi, illeciti, ecc.). Per non correre questo rischio ed essere sicuro di seguire le procedure corrette, rispettando quanto sancito dal testo unico, affidati al software per la gestione dei titoli abilitativi, con il quale potrai compilare in maniera automatica, veloce e senza errori tutti i modelli unici per l’edilizia costantemente aggiornati alle norme vigenti.

Testo unico edilizia aggiornato

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

Aggiornamenti:

  • Rev. 10.0 del 23 settembre 2022: inserito art. 6 comma b-bis (VEPA in edilizia libera)   
  • Rev. 9.0: novità legge 91/2022 (legge di conversione decreto aiuti) 
  • Rev. 8.0: novità legge 34/2022 (decreto energia) 
  • Rev. 7.0: Restyling grafico 
  • Rev. 6.0 del 15 settembre 2020: aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge 120/2020 di conversione del dl 76/2020 (decreto semplificazioni)
  • Rev. 5.0 del 16 luglio 2020: aggiornato alle modifiche previste dal dl 76/2020 (decreto semplificazioni)
  • Rev. 4.0 del 26 giugno 2019: aggiornato alla Legge n. 55/2019 di conversione del dl 32/2019 (legge Sblocca cantieri)
  • Rev. 3.5 del 24 aprile 2019: sistemati refusi
  • Rev. 3.4 del 23 aprile 2019: aggiornato al dl 32/2019 - decreto sblocca cantieri
  • Rev. 3.2 dell'1 settembre 2017: eliminati articoli dal 107 al 121 (conformità impianti, soppressi dalla legge 6 febbraio 2007, n. 17, a seguito dell’entrata in vigore del dm 37/2008)
  • Rev. 3.1 del 25 agosto 2017: introdotto dalla legge 124/2017 (legge per mercato e concorrenza) il comma 5 art. 6 (accatastamento interv. edilizia libera)
  • Rev. 3.0  del 28 giugno 2017: introdotte modifiche dalla legge 96/2017 di conversione del dl 50/2017)
  • Rev. 2.3 del 9 gennaio 2017: aggiunta nota all'art. 15 - con disposizioni introdotte dal dl 69/2013)
  • Rev. 2.2 del 15 dicembre 2016: sistemati alcuni refusi e migliorata la formattazione del testo)
  • Rev. 2.1 del 12 dicembre 2016: sistemati alcuni refusi e migliorata la formattazione del testo)
  • Rev. 2.0 del 6 dicembre 2016: introdotte le modifiche apportate dal dlgs 222/2016

Struttura del testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001)

Ecco come è strutturato il nuovo testo unico dell’edilizia.

Il dpr 380/2001 contiene norme di rango differente (legislativo e regolamentare).
Nel testo si utilizzano le seguenti sigle:

  • (L) = norma di rango legislativo
  • (R) = norma di rango regolamentare

Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Attività edilizia

  • Art. 1 (L) Ambito di applicazione
  • Art. 2 (L) Competenze delle regioni e degli enti locali
  • Art. 2-bis. Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
  • Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi
  • Art. 3-bis. Interventi di conservazione
  • Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali
  • Art. 5 (R) Sportello unico per l’edilizia

Titolo II  TITOLI ABILITATIVI

Capo I Disposizioni generali

  • Art. 6. (L) Attività edilizia libera
  • Art. 6 bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
  • Art. 7 (L)  Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
  • Art. 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali
  • Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
  • Art. 9-bis Documentazione amministrativa
  • Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire
  • Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire
  • Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
  • Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire
  • Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
  • Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
  • Art. 16 (L)  Contributo per il rilascio del permesso di costruire
  • Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
  • Art. 18 (L) Convenzione-tipo
  • Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
  • Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
  • Art. 21 (R) Intervento sostitutivo regionale

Capo III Segnalazione certificata di inizio di attività

  • Art. 22 (L) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
  • Art. 23 Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire
  • Art. 23-bis Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori
  • Art. 23-ter Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
  • Art. 23-quater. Usi temporanei

Titolo III AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

Capo I Certificato di agibilità

  • Art. 24 (L)
  • Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
  • Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità

Titolo IV  VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Capo I Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità

  • Art. 27 (L) Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
  • Art. 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali
  • Art. 28-bis Permesso di costruire convenzionato
  • Art. 29 (L)  Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a ((segnalazione certificata di inizio attività

Capo II  Sanzioni

  • Art. 30 (L) Lottizzazione abusiva
  • Art. 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
  • Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali
  • Art. 33 (L)  Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
  • Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
  • Art. 34 -bis (Tolleranze costruttive)
  • Art. 35 (L)  Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
  • Art. 36 (L) Accertamento di conformità
  • Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla ((segnalazione certificata di inizio attività)) e accertamento di conformità
  • Art. 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato
  • Art. 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
  • Art. 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
  • Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive
  • Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
  • Art. 43 (L) Riscossione
  • Art. 44 (L) Sanzioni penali
  • Art. 45 (L) Norme relative all’azione penale
  • Art. 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985  46
  • Art. 47 (L) Sanzioni a carico dei notai
  • Art. 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici

Capo III Disposizioni fiscali

  • Art. 49 (L) Disposizioni fiscali
  • Art. 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
  • Art. 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria

Parte II  NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA

Capo I  Disposizioni di carattere generale

  • Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche
  • Art. 53 (L) Definizioni
  • Art. 54 (L) Sistemi costruttivi
  • Art. 55 (L) Edifici in muratura
  • Art. 56 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti
  • Art. 57 (L) Edifici con strutture intelaiate
  • Art. 58 (L)  Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
  • Art. 59 (L) Laboratori
  • Art. 60 (L) Emanazione di norme tecniche
  • Art. 61 (L) Abitati da consolidare
  • Art. 62 (L) Utilizzazione di edifici
  • Art. 63 (L) Opere pubbliche

Capo II Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Sezione I Adempimenti

  • Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
  • Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
  • Art. 66 (L) Documenti in cantiere
  • Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico
  • Sezione II  Vigilanza
  • Art. 68 (L) Controllo
  • Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni
  • Art. 70 (L) Sospensione dei lavori
  • Art. 71 (L) Lavori abusivi
  • Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori
  • Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori
  • Art. 74 (L) Responsabilità del collaudatore
  • Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo
  • Art. 76 (L) Comunicazione della sentenza

Capo III Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico Sezione I Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

  • Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
  • Art. 78 (L) Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
  • Art. 79 (L) Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
  • Art. 80 (L)Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
  • Art. 81 (L) Certificazioni
  • Art. 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I Norme per le costruzioni in zone sismiche

  • Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità
  • Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche
  • Art. 85 (L) Azioni sismiche
  • Art. 86 (L) Verifica delle strutture
  • Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni
  • Art. 88 (L) Deroghe
  • Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici
  • Art. 90 (L) Sopraelevazioni
  • Art. 91 (L) Riparazioni
  • Art. 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica
  • Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
  • Art. 94 (L) Autorizzazione per l’inizio dei lavori
  • Art. 94 bis (L) Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
  • Art. 95 (L) Sanzioni penali
  • Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni
  • Art. 97 (L) Sospensione dei lavori
  • Art. 98 (L) Procedimento penale
  • Art. 99 (L) Esecuzione d’ufficio
  • Art. 100 (L)  Competenza della Regione
  • Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
  • Art. 102 (L)  Modalità per l’esecuzione d’ufficio
  • Art. 103 (L) Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche
  • Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
  • Art. 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
  • Art. 106 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

Capo V Norme per la sicurezza degli impianti (ABROGATO!)

Capo VI Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

  • Art. 122 (L) Ambito di applicazione
  • Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
  • Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia
  • Art. 126 (R) Certificazione di impianti
  • Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo
  • Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici
  • Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti
  • Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori
  • Art. 131 (L) Controlli e verifiche
  • Art. 132 (L) Sanzioni
  • Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori
  • Art. 134 (L) Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore
  • Art. 135 (L) Applicazione
  • Art. 135-bis. Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici

Parte III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Disposizioni finali

  • Art. 136 (L, R) Abrogazioni
  • Art. 137 (L)
  • Art. 138 (L) Entrata in vigore del testo unico

55 commenti
  1. Francesco Crinò
    Francesco Crinò dice:

    Ottima iniziativa. Contribuisce a mettere un po di ordine. Comunque da noi in Sicilia vi sono ulteriori aggiustamenti “complicazioni”

    Rispondi
  2. Giovanni D'Orio
    Giovanni D'Orio dice:

    Senza parole se non quelle di riconoscere e premiare con lode il grande lavoro che fate per questa ottima iniziativa.
    Complimenti!!

    Rispondi
  3. Berardino Di Cecca
    Berardino Di Cecca dice:

    Ho scaricato il file, rev. 2.2, oggi 30/12/2016, per leggere gli aggiornamenti apportati al DPR 380/2001 dal D.L. 69/2013. In particolare mi interessavano le modifiche apportate all’art. 15 del D.P.R. s.c.. Ebbene l’art.15 non risulta aggiornato, è quello originale. Avrò commesso un errore?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Bernardino, in realtà il dl 69/2013 non prevede l’espressa modifica dell’articolo 15, ma aggiunge alcune condizioni, senza modificare il testo del dpr 380/2001.
      Tuttavia, abbiamo accolto il suggerimento per aggiornare il file alla rev. 2.3 in cui abbiamo inserito una nota dopo l’art. 15 con le disposizioni del dl 63/2013.
      Saluti, Nicola

      Rispondi
  4. Giuseppe Sera
    Giuseppe Sera dice:

    Buon giorno a tutti desidererei sapere se una norma varata nel 2001 si applica anche ad omissioni per mancata comunicazione di inizio lavori effettuati nel settembre 1990. In particolare se va comunque pagata la sanzione prevista nel decreto 380 del 2001 e successive modificazioni, ovvero si applicano altri tipi di sanzioni esistenti all’epoca?

    Rispondi
  5. Nicola Furcolo
    Nicola Furcolo dice:

    Non ho capito bene la questione. Comunque, per una nuova costruzione è necessario il permesso di costruire e tutti gli eventuali atti di assenso del caso… Puoi consultare il dpr 380/2001, art. 10.

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Antonio, ti consiglio di confrontarti preliminarmente con l’ufficio tecnico (Sportello Unico per l’Edilizia) del tuo Comune…

      Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Nicola,
      possono dirti che il testo è allineato a quello pubblicato sul sito istituzionale “Normattiva”.
      In realtà, in dopo l’articolo 49 c’è una precisazione (aggiornamento 10). Ma il testo ufficiale è quello.

      Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile in base a motivata valutazione la rimozione dei vizi o la restituzione in pristino, il dirigente applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio.

      Rispondi
  6. Fabrizio Barnaba Di Marco
    Fabrizio Barnaba Di Marco dice:

    Ottima iniziativa, ma alla pagina 29 dove è riportato l’art. 21 manca il comma 2 che è richiamato dall’art. 13 comma 2… è previsto un aggiornamento di questa revisione?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Fabrizio,
      ottima osservazione, ma ti dico che è effettivamente così: infatti la legge 106 del 2011 (c.d. piano casa nazionale) ha modificato l’art. 21 nel seguente modo, prevedendo un comma solo, anche se il comma 2 è ancora richiamato dall’art. 13.
      Ad ogni modo ne ho approfittato per inserire una nota della redazione, sia sotto l’art. 13 che sotto il 21, ove si spiega questa incongruenza nella norma.
      Pubblicata la rev. 3.3.
      Grazie.

      Rispondi
  7. Michele Galentino
    Michele Galentino dice:

    Un lavoro eccellente.
    Posso fare una proposta?
    Suggerite il vostro metodo ai nostri “semplificatori” ministeriali e regionali, certamente ben pagati, insegnando loro che un testo di legge se modificato in qualche comma va riscritto integralmente nella nuova stesura (testo integrato: è così?) perché il cittadino operatore possa agevolmente applicarlo.
    Comunque complimenti e grazie.
    Buon lavoro

    Rispondi
  8. ing. Raffaele Giannone Pepe
    ing. Raffaele Giannone Pepe dice:

    Che dire, grazie per il lavoro che fate e che non sia solo un grazie formale lo attesta il fatto che sono cliente ACCA da oltre 15 anni, complimenti ancora!

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Raffaele,
      ti ringraziamo sentitamente per i complimenti.
      Per noi è sempre una grande soddisfazione ricevere i feedback positivi dei nostri lettori.
      Continua a seguirci! Buon lavoro

      Rispondi
  9. vincenzo
    vincenzo dice:

    Buongiorno a tutti, vorrei chiarimenti su art 34 comma 2, dopo iter e pagamento della sanzione dettata dallo stesso articolo, i locali oggetto dell’abuso possono essere dichiarati agibili o dovranno essere oggetto di nuovo Permesso di Costruire?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      A valle dell’iter, dopo aver pagato la sanzione stabilita dall’ufficio tecnico, non occorre un nuovo permesso di costruire, ma l’iter termina proprio con la sanatoria della parte difforme. Puoi procedere, quindi, con la segnalazione per l’agibilità ( attualmente SCIA per l’agibilità).
      Ciao.

      Rispondi
  10. Pietro
    Pietro dice:

    l’articolo 24 prevedere che solo chi ha richiesto il PDC o presentato la SCIA può depositare la segnalazione certificata di agibilità.
    Quindi sembrerebbe escludere la CILA che però con le ultime semplificazioni permette di intervenire anche sui parametri citati al comma 1 del medesimo decreto.
    Refuso del legislatore o scelta voluta???

    Rispondi
  11. fiore
    fiore dice:

    Si può prorogare un permesso di costruire, in vigenza di Piano attuativo, fin oltre la data di scadenza del Piano?
    Le proroghe al permesso di costruire sono una tantum, o possono essere 2, 3, 4?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Fiorenzo,
      l’art. 15 del Testo Unico Edilizia prevede che “Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
      La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

      Quindi la proroga al permesso può essere accordata a discrezione del Comune (la norma non fissa un numero massimo di proroghe) in alcuni casi particolari (se l’opera è particolarmente complessa, se ci sono stati motivi di forza maggiore che non dipendono dal proprietario, ecc.).

      Come tuttavia puoi notare il Testo unico lascia ampi margini di discrezionalità all’Ufficio Tecnico Comunale, quindi ciascun Ente si regola in maniera differente, pertanto il mio consiglio è rivolgerti direttamente al tuo Comune, sono loro potranno consigliarti al meglio.

      Rispondi
  12. GIANDOMENICO SAVOIA
    GIANDOMENICO SAVOIA dice:

    L’articolo 15 non dovrebbe considerare la possibilità di ottenere, su richiesta, la proroga prevista dal decreto ‘semplificazioni’?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Giandomenico,
      l’art.10 comma 4 del dl semplificazioni prevede:
      “Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati […]”

      Si tratta quindi di una facoltà a cui il cittadino può accedere presentando una comunicazione al Comune, per i soli permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi tra il 17 luglio (entrata in vigore del dl) ed il 31 dicembre 2020.

      Non abbiamo apportato modifiche al Testo Unico poiché di fatto l’art.15 non viene né modificato né abrogato né sospeso.

      Rispondi
  13. Dino
    Dino dice:

    Buongiorno scusate avrei bisogno di un chiarimento, ho letto il testo unico aggiornato ma non essendo del settore vorrei sapere se questo viene considerato come un nuovo “condono edilizio” con la possibilità di regalarizzare certe non conformità…. Grazie

    Rispondi
  14. Giacomo
    Giacomo dice:

    Salve scusate se nella parte del sito web ho inserito la dicitura : (L)= norma di rango legislativo ma sono interessato a capire cosa significa la norma di rango legislativa spero in una risposta e scusate se ho sbagliato ma non sapevo che sito web mettere grazie Giacomo Bianchi

    Rispondi
    • Michele Santoro
      Michele Santoro dice:

      Ciao Gaetano. In effetti l’ultimo aggiornamento è del 2022 (Rev. 10.0 del 23 settembre 2022: inserito art. 6 comma b-bis (VEPA in edilizia libera)) ed il Testo unico è quello vigente al 2023. Lo esplicitiamo così da essere più chiari. Grazie per l’osservazione.
      Continua a seguirci e buon lavoro

      Rispondi

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