Articolo 204 nuovo codice appalti – Contraente generale
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1. L’affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un contratto che obbliga l’operatore economico a compiere un’opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese. L’affidamento al contraente generale è deciso dall’ente concedente tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, e sempre che l’importo dell’affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro. 2. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione. 3. Il contraente generale è tenuto fra l’altro:
4. Il contratto può prevedere che:
5. L’ente concedente redige il progetto di fattibilità tecnico-economica e approva il progetto esecutivo e le sue varianti. 6. Il bando di gara e il contratto stabiliscono:
7. Il rischio derivante dalle varianti del progetto richieste dall’ente concedente, o cagionate da forza maggiore o da provvedimenti di altre autorità, è a carico dell’ente concedente. 8. Il rischio derivante da varianti cagionate da omissioni, inesattezze o errori del progetto esecutivo è a carico del contraente generale. 9. Fuori dei casi previsti dai commi 7 e 8, l’operatore economico comunica le varianti del progetto all’ente concedente per consentire a quest’ultimo di opporsi quando queste alterino le caratteristiche specifiche dell’opera, o i modi o i tempi del suo compimento, o in ogni caso modifichino il risultato amministrativo dedotto nel contratto. 10. Alle varianti del progetto non si applicano le disposizioni del codice che consentono l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 11. Il contraente generale può eseguire le prestazioni dedotte in obbligazione anche costituendo una società di scopo, a cui possono partecipare soggetti dotati di idonei requisiti di professionalità, ivi compresi gli investitori istituzionali di cui all’articolo 193, comma 1, quarto periodo, preventivamente indicati al momento della partecipazione alla gara. La società di scopo è disciplinata dall’articolo 194 oltre che dalle disposizioni seguenti. 12. Se non è diversamente stabilito nel contratto, il contraente generale o i diversi soggetti che lo compongono sono solidalmente responsabili con la società di scopo per l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In alternativa, la società di scopo può fornire all’ente concedente garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie cessano quando è emesso il certificato di collaudo dell’opera. La cessione di crediti del contraente generale e della società di scopo è regolata dalle disposizioni del codice sulla cessione di crediti da corrispettivo di appalto e concessione. 13. Il contraente generale può eseguire le prestazioni contrattuali anche affidandole a terzi, in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione, ai quali non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sul contraente generale nei rapporti con l’ente concedente. I terzi affidatari possono procedere al sub affidamento, nei modi e nei limiti previsti per gli appalti di lavori pubblici. Si applicano le norme sul subappalto. 14. Il bando e il contratto determinano la quota di valore dell’opera che deve essere realizzata con anticipazione di risorse del contraente generale. Il contraente generale o la società di scopo, per finanziare tale quota, possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2412 del codice civile. L’ente concedente garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 15. L’ente aggiudicatore versa il corrispettivo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Il certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata. Al cessionario non è applicabile alcuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall’adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente. 16. Il bando e il contratto indicano il termine finale di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, nei casi di mancato o tardivo raggiungimento del risultato dedotto in contratto. 17. Il riconoscimento definitivo del credito non opera quando le garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore, come disciplinate dal codice, si sono ridotte o quando la riduzione è espressamente prevista, salvo che sia ripristinata la garanzia o eliminata la previsione di riduzione. 18. L’ente concedente, nei modi previsti dal bando o dal contratto, controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei lavori e verifica prima della consegna l’opera compiuta e il risultato ottenuto, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell’opera e del risultato indicate nel bando e nel progetto di fattibilità tecnico- economica. L’ente concedente nomina il direttore dei lavori e i collaudatori ed effettua il collaudo. |
Note all’articolo 204
Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si veda nelle note all’articolo 197.
Per il testo dell’articolo 2412 del codice civile, si veda nelle note all’articolo 195.
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