Articolo 167 nuovo codice appalti – Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
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1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:
2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 168 o quando dispongono l’aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
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Note all’articolo 167
Per i riferimenti della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.
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