Articolo 65 nuovo codice appalti – Operatori economici
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1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 2. Rientrano nella definizione di operatori economici:
3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente. |
Note all’articolo 65
La legge 25 giugno 1909, n. 422 (Concernente la costituzione di Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1909.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 di- cembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17, è stato ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1951, n. 106.
La legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199.
Si riportano gli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile:
«Art. 2602 (Nozione e norme applicabili).
1. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
2. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.»
«Art. 2615-ter (Società consortili).
1. Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.
2. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.».
Si riporta l’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese).
(Omissis)
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella se- zione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico – GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1991, n. 182.
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