Articolo 226 nuovo codice appalti – Abrogazioni e disposizioni finali
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1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023. 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data. 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017. 5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. |
Note all’articolo 226
Per i riferimenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento per l’ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 4 agosto 1923.
Si riporta l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica):
«Art. 11 (Omissis).
5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
(Omissis)
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all’azionariato sta- bile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infra- strutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’arti- colo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell’Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell’Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.
(Omissis)».
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006.
L’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione».
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2017.
Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 252 del 27 ottobre 2017.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 settembre 2022 (Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate), è pubblica- to nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022.
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° di- cembre 2017, n. 560 (Attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici. Modalità e tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economi- ci, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche»), così come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 312, è pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 12 gennaio 2018.
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 di- cembre 2016 (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 25 gennaio 2017.
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