Articolo 181 nuovo codice appalti – Contratti esclusi
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1. I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte. 2. La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 3. All’affidamento dei contratti di concessione esclusi dall’ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I. |
Note all’articolo 181
Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.
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