Articolo 39 nuovo codice appalti – Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
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1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione. 2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti. 3. L’elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza, con l’indicazione:
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi. 5. Per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell’articolo 38 sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili. 6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l’esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo. 7. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all’articolo 38, comma 3. 8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, 9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell’interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. |
Note all’articolo 39
Si riporta l’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infra- strutture strategiche e insediamenti produttivi).
1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programma- zione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per l’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l’anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall’anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudica- tari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell’importo degli interventi stessi, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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