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Home » Codice appalti (dlgs 36/2023) » Allegato I.5 nuovo codice appalti

Nuovo Codice Appalti
Allegato I.5
Nuovo codice appalti

Testo vigente

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

(Articolo 37, comma 6)

Testo aggiornato al D.Lgs. 209/2024

Articolo 1. – Oggetto.

1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell’articolo 37, comma 6, del codice.

Articolo 2. – Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

  1. «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
  2. «CUP», il codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
  3. «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
  4. «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all’articolo 15 del codice;
  5. «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
  6. «AUSA», l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 3. – Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l’adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all’amministrazione ricorrente o delegante.1

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:

  1. A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
  2. B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
  3. C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell’ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione;
  4. D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
  5. E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
  6. F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.2

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’elenco dei beni immobili è indicato nell’apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 6. Nell’elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. previsione in bilancio della copertura finanziaria;
  2. previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
  3. rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 37, comma 2, del codice;
  4. conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all’intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall’articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.

10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all’articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Nell’ambito dell’ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.

12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell’elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione.

14. II referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25, certificate per la fase di programmazione.3

Articolo 4. – Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.

1. Per le finalità di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d’uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell’opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d’uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell’impatto e del costo dell’opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d’uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.4

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell’elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell’elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell’opera:

  1. riporta nell’elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell’opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell’opera sul mercato;
  2. riporta nell’elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell’ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Articolo 5 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all’articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.5

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.6

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

  1. la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
  2. l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
  3. l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
  4. l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
  5. la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.7

11. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ente concedente al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

Articolo 6. – Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di beni e servizi.8

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l’adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all’amministrazione ricorrente o delegante.9

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:

  1. G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
  2. H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati i beni e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
  3. I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.10

4. Ogni acquisto di beni e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l’acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di beni e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di beni e servizi ricompresi nell’elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

6. Il programma triennale contiene altresì i servizi di cui all’articolo 41, comma 10, del codice nonché le ulteriori acquisizioni di beni e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di beni e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell’importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.

7. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell’acquisizione al quale sono connessi.

8. Nei programmi triennali degli acquisti di beni e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell’attività degli stessi.

9. Per l’inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all’intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.

10. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi riporta l’ordine di priorità. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e beni necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di beni o servizi, nonché i beni e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

12. Comma abrogato11

13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all’articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all’articolo 3, comma 14.

13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione.12

Articolo 7. – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.13

1. Il programma di cui all’articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

3. La scheda I, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l’elenco degli acquisti di beni e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’acquisizione.

3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del codice.14

3-ter. Successivamente all’approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.15

4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Comma abrogato16

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative a un acquisto di beni e servizi previsto in un programma triennale approvato.

8. I programmi triennali degli acquisti di beni e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

  1. la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di beni e servizi;
  2. l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
  3. l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
  4. l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
  5. la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.17

Articolo 8. – Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di beni e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun lavoro o acquisto, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell’articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega per l’espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.18

2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l’elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell’AUSA nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Autorità nazionale anticorruzione, nonché, qualora disponibile, il Codice identificativo di gara (CIG) dell’accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.19

Articolo 9. – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente allegato si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.20

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, è abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, del codice.

Articolo 10. – Clausola di invarianza finanziaria.

1. All’attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Scheda A allegato i5

Scheda B allegato I5

Scheda B allegato i5.

Scheda C allegato I5

Scheda D allegato I5

Scheda D allegato i.5

Scheda E allegato I5

Scheda F allegato I5

Scheda G allegato i.5

Scheda H allegato i5

Scheda H I5.

Scheda I allegato I5

Note
1Comma 1-bis art.3 allegato I.5 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
2Comma 3 art. 3 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
3Comma 14 art. 3 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
4Comma 3 art. 4 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
5Comma 5 art. 5 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
6Comma 8 art. 5 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
7Comma 10 art. 5 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
8Rubrica art. 6 allegato I.5 modificata dal D.Lgs. 209/2024
9Comma 1-bis art. 6 allegato I.5 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
10Comma 3 art. 6 allegato I.5 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
11Comma 12 art. 6 allegati I.5 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
12Comma 13-bis art. 6 allegato I.5 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
13Rubrica art. 7 allegato I.5 modificata dal D.Lgs. 209/2024
14Comma 3-bis art. 7 allegato I.5 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
15Comma 3-ter art. 7 allegato I.5 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
16Comma 5 art. 7 allegato I.5 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
17Comma 10 art. 7 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
18Comma 1 art. 8 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
19Comma 2 art. 8 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024
20Comma 1 art. 9 allegato I.5 modificato dal D.Lgs. 209/2024


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LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I - DEI PRINCIPI

Titolo I - I principi generali

  • Articolo 1. - Principio del risultato
  • Articolo 2. - Principio della fiducia
  • Articolo 3. - Principio dell’accesso al mercato
  • Articolo 4. - Criterio interpretativo e applicativo
  • Articolo 5. - Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento
  • Articolo 6. - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore
  • Articolo 7. - Principio di auto-organizzazione amministrativa
  • Articolo 8. - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
  • Articolo 9. - Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
  • Articolo 10. - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
  • Articolo 11. - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
  • Articolo 12. - Rinvio esterno

Titolo II - L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.

  • Articolo 13. - Ambito di applicazione
  • Articolo 14. - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti
  • Articolo 15. - Responsabile unico del progetto (RUP)
  • Articolo 16. - Conflitto di interessi
  • Articolo 17. - Fasi delle procedure di affidamento
  • Articolo 18. - Il contratto e la sua stipulazione

PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

  • Articolo 19. - Principi e diritti digitali
  • Articolo 20. - Principi in materia di trasparenza
  • Articolo 21. - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
  • Articolo 22. - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
  • Articolo 23. - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
  • Articolo 24. - Fascicolo virtuale dell’operatore economico
  • Articolo 25. - Piattaforme di approvvigionamento digitale
  • Articolo 26. - Regole tecniche
  • Articolo 27. - Pubblicità legale degli atti
  • Articolo 28. - Trasparenza dei contratti pubblici
  • Articolo 29. - Regole applicabili alle comunicazioni
  • Articolo 30. - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
  • Articolo 31. - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
  • Articolo 32. - Sistemi dinamici di acquisizione
  • Articolo 33. - Aste elettroniche
  • Articolo 34. - Cataloghi elettronici
  • Articolo 35. - Accesso agli atti e riservatezza
  • Articolo 36. - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

  • Articolo 37. - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
  • Articolo 38. - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
  • Articolo 39. - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
  • Articolo 40. - Dibattito pubblico

PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

  • Articolo 41. - Livelli e contenuti della progettazione
  • Articolo 42. - Verifica della progettazione
  • Articolo 43. - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
  • Articolo 44. - Appalto integrato
  • Articolo 45. - Incentivi alle funzioni tecniche
  • Articolo 46. - Concorsi di progettazione
  • Articolo 47. - Consiglio superiore dei lavori pubblici

LIBRO II - DELL’APPALTO

PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

  • Articolo 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
  • Articolo 49. - Principio di rotazione degli affidamenti
  • Articolo 50. - Procedure per l’affidamento
  • Articolo 51. - Commissione giudicatrice
  • Articolo 52. - Controllo sul possesso dei requisiti
  • Articolo 53. - Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
  • Articolo 54. - Esclusione automatica delle offerte anomale
  • Articolo 55. - Termini dilatori

PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

  • Articolo 56. - Appalti esclusi nei settori ordinari
  • Articolo 57. - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
  • Articolo 58. - Suddivisione in lotti
  • Articolo 59. - Accordi quadro
  • Articolo 60. - Revisione prezzi
  • Articolo 61. - Contratti riservati

PARTE III - DEI SOGGETTI

Titolo I - Le stazioni appaltanti

  • Articolo 62. - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
  • Articolo 63. - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
  • Articolo 64. - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi

Titolo II - Gli operatori economici

  • Articolo 65. - Operatori economici
  • Articolo 66. - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
  • Articolo 67. - Consorzi non necessari
  • Articolo 68. - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
  • Articolo 69. - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali

PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

  • Articolo 70. - Procedure di scelta e relativi presupposti
  • Articolo 71. - Procedura aperta
  • Articolo 72. - Procedura ristretta
  • Articolo 73. - Procedura competitiva con negoziazione
  • Articolo 74. - Dialogo competitivo
  • Articolo 75. - Partenariato per l’innovazione
  • Articolo 76. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Titolo I - Gli atti preparatori

  • Articolo 77. - Consultazioni preliminari di mercato
  • Articolo 78. - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti
  • Articolo 79. - Specifiche tecniche
  • Articolo 80. - Etichettature
  • Articolo 81. - Avvisi di pre-informazione
  • Articolo 82. - Documenti di gara
  • Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione

Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti

  • Articolo 83. - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
  • Articolo 84. - Pubblicazione a livello europeo
  • Articolo 85. - Pubblicazione a livello nazionale
  • Articolo 86. - Avviso volontario per la trasparenza preventiva
  • Articolo 87. - Disciplinare di gara e capitolato speciale
  • Articolo 88. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
  • Articolo 89. - Inviti ai candidati
  • Articolo 90. - Informazione ai candidati e agli offerenti

Titolo III - La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

  • Articolo 91. - Domande, documento di gara unico europeo, offerte
  • Articolo 92. - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

CAPO I - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

  • Articolo 93. - Commissione giudicatrice

CAPO II - I REQUISITI DI ORDINE GENERALE

  • Articolo 94. - Cause di esclusione automatica
  • Articolo 95. - Cause di esclusione non automatica
  • Articolo 96. - Disciplina dell’esclusione
  • Articolo 97. - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
  • Articolo 98. - Illecito professionale grave

CAPO III - GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

  • Articolo 99. - Verifica del possesso dei requisiti
  • Articolo 100. - Requisiti di ordine speciale
  • Articolo 101. - Soccorso istruttorio
  • Articolo 102. - Impegni dell’operatore economico
  • Articolo 103. - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
  • Articolo 104. - Avvalimento
  • Articolo 105. - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
  • Articolo 106. - Garanzie per la partecipazione alla procedura

Titolo V - La selezione delle offerte

  • Articolo 107. - Principi generali in materia di selezione
  • Articolo 108. - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
  • Articolo 109. - Reputazione dell’impresa
  • Articolo 110. - Offerte anormalmente basse
  • Articolo 111. - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Articolo 112. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

PARTE VI - DELL’ESECUZIONE

  • Articolo 113. - Requisiti per l’esecuzione dell’appalto
  • Articolo 114. - Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti
  • Articolo 115. - Controllo tecnico contabile e amministrativo
  • Articolo 116. - Collaudo e verifica di conformità
  • Articolo 117. - Garanzie definitive
  • Articolo 118. - Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
  • Articolo 119. - Subappalto
  • Articolo 120. - Modifica dei contratti in corso di esecuzione
  • Articolo 121. - Sospensione dell’esecuzione
  • Articolo 122. - Risoluzione
  • Articolo 123. - Recesso
  • Articolo 124. - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato
  • Articolo 125. - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
  • Articolo 126. - Penali e premi di accelerazione

PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati

  • Articolo 127. - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati
  • Articolo 128 - Servizi alla persona

Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

  • Articolo 129. - Appalti riservati
  • Articolo 130. - Servizi di ristorazione
  • Articolo 131. - Servizi sostitutivi di mensa

Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali

  • Articolo 132. - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
  • Articolo 133. - Requisiti di qualificazione
  • Articolo 134. - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo

  • Articolo 135. - Servizi di ricerca e sviluppo

Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

  • Articolo 136. - Difesa e sicurezza
  • Articolo 137. - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
  • Articolo 138. - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
  • Articolo 139. - Contratti secretati

Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

  • Articolo 140. - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
  • Articolo 140-bis. - Procedure di protezione civile

LIBRO III - DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 141. - Ambito e norme applicabili
  • Articolo 142. - Joint venture e affidamenti a imprese collegate
  • Articolo 143. - Attività esposte direttamente alla concorrenza
  • Articolo 144. - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
  • Articolo 145. - Attività svolte in Paesi terzi
  • Articolo 146. - Gas ed energia termica
  • Articolo 147. - Elettricità
  • Articolo 148. - Acqua
  • Articolo 149. - Servizi di trasporto
  • Articolo 150. - Settore dei porti e degli aeroporti
  • Articolo 151. - Settore dei servizi postali
  • Articolo 152. - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

  • Articolo 153. - Norme applicabili
  • Articolo 154. - Accordi quadro
  • Articolo 155. - Tipi di procedure
  • Articolo 156. - Procedura ristretta
  • Articolo 157. - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando
  • Articolo 158. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

  • Articolo 159. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
  • Articolo 160. -Comunicazione delle specifiche tecniche
  • Articolo 161. - Pubblicità e avviso periodico indicativo
  • Articolo 162. - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
  • Articolo 163. - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Articolo 164. - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.
  • Articolo 165. - Inviti ai candidati
  • Articolo 166. - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

  • Articolo 167. - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
  • Articolo 168. - Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
  • Articolo 169. - Procedure di gara regolamentate
  • Articolo 170. - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
  • Articolo 171. - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
  • Articolo 172. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
  • Articolo 173. - Servizi sociali e altri servizi assimilati

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 174. - Nozione
  • Articolo 175. - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I - L’ambito di applicazione e i principi generali

  • Articolo 176. - Oggetto e ambito di applicazione
  • Articolo 177. - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
  • Articolo 178. - Durata della concessione
  • Articolo 179. - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
  • Articolo 180. - Contratti misti di concessione
  • Articolo 181. - Contratti esclusi

Titolo II - L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

  • Articolo 182. - Bando
  • Articolo 183. - Procedimento
  • Articolo 184. - Termini e comunicazioni
  • Articolo 185. - Criteri di aggiudicazione
  • Articolo 186. - Affidamenti dei concessionari
  • Articolo 187. - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea

TITOLO III - L’esecuzione delle concessioni

  • Articolo 188. - Subappalto
  • Articolo 189. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
  • Articolo 190. - Risoluzione e recesso
  • Articolo 191. - Subentro
  • Articolo 192. - Revisione del contratto di concessione

TITOLO IV - La finanza di progetto

  • Articolo 193. - Procedura di affidamento
  • Articolo 194. - Società di scopo
  • Articolo 195. - Obbligazioni delle società di scopo

PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

  • Articolo 196. - Definizione e disciplina

PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

  • Articolo 197. - Definizione e disciplina

PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

  • Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
  • Articolo 199. - Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie
  • Articolo 200. - Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
  • Articolo 201. - Partenariato sociale
  • Articolo 202. - Cessione di immobili in cambio di opere

PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI

  • Articolo 203. - Affidamento di servizi globali
  • Articolo 204. - Contraente generale
  • Articolo 205. - Procedure di aggiudicazione del contraente generale.
  • Articolo 206. - Controlli sull’esecuzione e collaudo
  • Articolo 207. - Sistema di qualificazione del contraente generale
  • Articolo 208. - Servizi globali su beni immobili

LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I -DEL CONTENZIOSO

Titolo I - I ricorsi giurisdizionali

  • Articolo 209. - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

  • Articolo 210. - Accordo bonario per i lavori
  • Articolo 211. - Accordo bonario per i servizi e le forniture
  • Articolo 212. - Transazione
  • Articolo 213. - Arbitrato
  • Articolo 214. - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
  • Articolo 215. - Collegio consultivo tecnico
  • Articolo 216. - Pareri obbligatori
  • Articolo 217. - Determinazioni
  • Articolo 218. - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
  • Articolo 219. - Scioglimento del collegio consultivo tecnico
  • Articolo 220. - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC

PARTE II - DELLA GOVERNANCE

  • Articolo 221. - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
  • Articolo 222. - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
  • Articolo 223. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

  • Articolo 224. - Disposizioni ulteriori
  • Articolo 225. - Disposizioni transitorie e di coordinamento
  • Articolo 225-bis. - Ulteriori disposizioni transitorie
  • Articolo 226. - Abrogazioni e disposizioni finali
  • Articolo 226-bis. - Disposizioni di semplificazione normativa
  • Articolo 227. - Aggiornamenti
  • Articolo 228. - Clausola di invarianza finanziaria
  • Articolo 229. - Entrata in vigore

ALLEGATI

  • ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi
  • ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
  • ALLEGATO I.2 - Definizioni delle Attività del RUP
  • ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione
  • ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
  • ALLEGATO I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio
  • ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
  • ALLEGATO I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
  • ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
  • ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
  • ALLEGATO I.11 - Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • ALLEGATO I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione
  • ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione
  • ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
  • ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
  • ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
  • ALLEGATO II.2-bis - Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
  • ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
  • ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
  • ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature
  • ALLEGATO II.6-bis - Accordo di collaborazione
  • ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi
  • ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione
  • ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
  • ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati
  • ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
  • ALLEGATO II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014-nuovo-codice-appalti/24-nuovo-codice-appalti/UE)
  • ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
  • ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
  • ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
  • ALLEGATO II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
  • ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
  • ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa
  • ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
  • ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo
  • ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza
  • ALLEGATO IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182
  • ALLEGATO V.1 - Compensi degli arbitri
  • ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
  • ALLEGATO V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia

Articolo di riferimento sul codice appalti

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