Articolo 190 nuovo codice appalti – Risoluzione e recesso
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1. L’ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:
2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell’ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell’indennizzo. 3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l’ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro. L’operatore economico subentrante assicura la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall’ente concedente. Il subentro dell’operatore economico ha effetto da quando l’ente concedente presta il consenso. 4. Se l’ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:
5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi. 6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi. 7. L’efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’ente concedente delle somme previste dal comma 4. |
Note all’articolo 190
Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si veda nelle note all’articolo 122:
Si riporta l’articolo 1453 del codice civile:
«Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contra- enti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.».
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