Art 136 nuovo codice appalti

Articolo 136 nuovo codice appalti – Difesa e sicurezza

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1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

  1. che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
  2. ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto.

2. L’applicazione del codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto.

3. All’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto.

4. Per i contratti di cui al presente articolo nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all’articolo 14, si applica l’allegato II.20. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.20 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Note all’articolo 136

Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della di- fesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
Si riporta l’articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE):
«Art. 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni).
1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l’Italia e uno o più Paesi terzi o tra l’Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante ap- partenente allo Stato italiano in conformità a tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresì ai seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all’elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l’applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione;
c) ai contratti per attività d’intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall’Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo pro- dotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l’Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l’incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all’articolo 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro go- verno e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
l) ai contratti d’impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, a con- dizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 può essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.».
Per il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all’articolo 13.

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