Nuovo Codice Appalti
Articolo 117
Garanzie definitive
Testo vigente (D.Lgs. 36/2023)
1. Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59, l’importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro; l’importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.
2. Per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro.
3. La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
4. Negli appalti di lavori l’appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
10. L’esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
14. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

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LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I - DEI PRINCIPI
Titolo I - I principi generali
- Articolo 1. - Principio del risultato
- Articolo 2. - Principio della fiducia
- Articolo 3. - Principio dell’accesso al mercato
- Articolo 4. - Criterio interpretativo e applicativo
- Articolo 5. - Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento
- Articolo 6. - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore
- Articolo 7. - Principio di auto-organizzazione amministrativa
- Articolo 8. - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
- Articolo 9. - Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
- Articolo 10. - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- Articolo 11. - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
- Articolo 12. - Rinvio esterno
Titolo II - L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.
- Articolo 13. - Ambito di applicazione
- Articolo 14. - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti
- Articolo 15. - Responsabile unico del progetto (RUP)
- Articolo 16. - Conflitto di interessi
- Articolo 17. - Fasi delle procedure di affidamento
- Articolo 18. - Il contratto e la sua stipulazione
PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
- Articolo 19. - Principi e diritti digitali
- Articolo 20. - Principi in materia di trasparenza
- Articolo 21. - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Articolo 22. - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
- Articolo 23. - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Articolo 24. - Fascicolo virtuale dell’operatore economico
- Articolo 25. - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 26. - Regole tecniche
- Articolo 27. - Pubblicità legale degli atti
- Articolo 28. - Trasparenza dei contratti pubblici
- Articolo 29. - Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 30. - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 31. - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Articolo 32. - Sistemi dinamici di acquisizione
- Articolo 33. - Aste elettroniche
- Articolo 34. - Cataloghi elettronici
- Articolo 35. - Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 36. - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE
- Articolo 37. - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- Articolo 38. - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
- Articolo 39. - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
- Articolo 40. - Dibattito pubblico
PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE
- Articolo 41. - Livelli e contenuti della progettazione
- Articolo 42. - Verifica della progettazione
- Articolo 43. - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- Articolo 44. - Appalto integrato
- Articolo 45. - Incentivi alle funzioni tecniche
- Articolo 46. - Concorsi di progettazione
- Articolo 47. - Consiglio superiore dei lavori pubblici
LIBRO II - DELL’APPALTO
PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
- Articolo 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- Articolo 49. - Principio di rotazione degli affidamenti
- Articolo 50. - Procedure per l’affidamento
- Articolo 51. - Commissione giudicatrice
- Articolo 52. - Controllo sul possesso dei requisiti
- Articolo 53. - Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
- Articolo 54. - Esclusione automatica delle offerte anomale
- Articolo 55. - Termini dilatori
PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI
- Articolo 56. - Appalti esclusi nei settori ordinari
- Articolo 57. - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- Articolo 58. - Suddivisione in lotti
- Articolo 59. - Accordi quadro
- Articolo 60. - Revisione prezzi
- Articolo 61. - Contratti riservati
PARTE III - DEI SOGGETTI
Titolo I - Le stazioni appaltanti
- Articolo 62. - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
- Articolo 63. - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- Articolo 64. - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi
Titolo II - Gli operatori economici
- Articolo 65. - Operatori economici
- Articolo 66. - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
- Articolo 67. - Consorzi non necessari
- Articolo 68. - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
- Articolo 69. - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali
PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- Articolo 70. - Procedure di scelta e relativi presupposti
- Articolo 71. - Procedura aperta
- Articolo 72. - Procedura ristretta
- Articolo 73. - Procedura competitiva con negoziazione
- Articolo 74. - Dialogo competitivo
- Articolo 75. - Partenariato per l’innovazione
- Articolo 76. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Titolo I - Gli atti preparatori
- Articolo 77. - Consultazioni preliminari di mercato
- Articolo 78. - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti
- Articolo 79. - Specifiche tecniche
- Articolo 80. - Etichettature
- Articolo 81. - Avvisi di pre-informazione
- Articolo 82. - Documenti di gara
- Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione
Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti
- Articolo 83. - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- Articolo 84. - Pubblicazione a livello europeo
- Articolo 85. - Pubblicazione a livello nazionale
- Articolo 86. - Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- Articolo 87. - Disciplinare di gara e capitolato speciale
- Articolo 88. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
- Articolo 89. - Inviti ai candidati
- Articolo 90. - Informazione ai candidati e agli offerenti
Titolo III - La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte
- Articolo 91. - Domande, documento di gara unico europeo, offerte
- Articolo 92. - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte
Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
CAPO I - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
CAPO II - I REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- Articolo 94. - Cause di esclusione automatica
- Articolo 95. - Cause di esclusione non automatica
- Articolo 96. - Disciplina dell’esclusione
- Articolo 97. - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
- Articolo 98. - Illecito professionale grave
CAPO III - GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Articolo 99. - Verifica del possesso dei requisiti
- Articolo 100. - Requisiti di ordine speciale
- Articolo 101. - Soccorso istruttorio
- Articolo 102. - Impegni dell’operatore economico
- Articolo 103. - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
- Articolo 104. - Avvalimento
- Articolo 105. - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- Articolo 106. - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Titolo V - La selezione delle offerte
- Articolo 107. - Principi generali in materia di selezione
- Articolo 108. - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- Articolo 109. - Reputazione dell’impresa
- Articolo 110. - Offerte anormalmente basse
- Articolo 111. - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Articolo 112. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE
- Articolo 113. - Requisiti per l’esecuzione dell’appalto
- Articolo 114. - Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti
- Articolo 115. - Controllo tecnico contabile e amministrativo
- Articolo 116. - Collaudo e verifica di conformità
- Articolo 118. - Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
- Articolo 119. - Subappalto
- Articolo 120. - Modifica dei contratti in corso di esecuzione
- Articolo 121. - Sospensione dell’esecuzione
- Articolo 122. - Risoluzione
- Articolo 123. - Recesso
- Articolo 124. - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato
- Articolo 125. - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
- Articolo 126. - Penali e premi di accelerazione
PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI
Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati
- Articolo 127. - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati
- Articolo 128 - Servizi alla persona
Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
- Articolo 129. - Appalti riservati
- Articolo 130. - Servizi di ristorazione
- Articolo 131. - Servizi sostitutivi di mensa
Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali
- Articolo 132. - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
- Articolo 133. - Requisiti di qualificazione
- Articolo 134. - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato
Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo
Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
- Articolo 136. - Difesa e sicurezza
- Articolo 137. - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
- Articolo 138. - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
- Articolo 139. - Contratti secretati
Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
LIBRO III - DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 141. - Ambito e norme applicabili
- Articolo 142. - Joint venture e affidamenti a imprese collegate
- Articolo 143. - Attività esposte direttamente alla concorrenza
- Articolo 144. - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
- Articolo 145. - Attività svolte in Paesi terzi
- Articolo 146. - Gas ed energia termica
- Articolo 147. - Elettricità
- Articolo 148. - Acqua
- Articolo 149. - Servizi di trasporto
- Articolo 150. - Settore dei porti e degli aeroporti
- Articolo 151. - Settore dei servizi postali
- Articolo 152. - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- Articolo 153. - Norme applicabili
- Articolo 154. - Accordi quadro
- Articolo 155. - Tipi di procedure
- Articolo 156. - Procedura ristretta
- Articolo 157. - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando
- Articolo 158. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI
- Articolo 159. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
- Articolo 160. -Comunicazione delle specifiche tecniche
- Articolo 161. - Pubblicità e avviso periodico indicativo
- Articolo 162. - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
- Articolo 163. - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Articolo 164. - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.
- Articolo 165. - Inviti ai candidati
- Articolo 166. - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE
- Articolo 167. - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
- Articolo 168. - Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
- Articolo 169. - Procedure di gara regolamentate
- Articolo 170. - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
- Articolo 171. - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
- Articolo 172. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
- Articolo 173. - Servizi sociali e altri servizi assimilati
LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 174. - Nozione
- Articolo 175. - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Titolo I - L’ambito di applicazione e i principi generali
- Articolo 176. - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 177. - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
- Articolo 178. - Durata della concessione
- Articolo 179. - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
- Articolo 180. - Contratti misti di concessione
- Articolo 181. - Contratti esclusi
Titolo II - L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- Articolo 182. - Bando
- Articolo 183. - Procedimento
- Articolo 184. - Termini e comunicazioni
- Articolo 185. - Criteri di aggiudicazione
- Articolo 186. - Affidamenti dei concessionari
- Articolo 187. - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea
TITOLO III - L’esecuzione delle concessioni
- Articolo 188. - Subappalto
- Articolo 189. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
- Articolo 190. - Risoluzione e recesso
- Articolo 191. - Subentro
- Articolo 192. - Revisione del contratto di concessione
TITOLO IV - La finanza di progetto
- Articolo 193. - Procedura di affidamento
- Articolo 194. - Società di scopo
- Articolo 195. - Obbligazioni delle società di scopo
PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
- Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
- Articolo 199. - Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie
- Articolo 200. - Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
- Articolo 201. - Partenariato sociale
- Articolo 202. - Cessione di immobili in cambio di opere
PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI
- Articolo 203. - Affidamento di servizi globali
- Articolo 204. - Contraente generale
- Articolo 205. - Procedure di aggiudicazione del contraente generale.
- Articolo 206. - Controlli sull’esecuzione e collaudo
- Articolo 207. - Sistema di qualificazione del contraente generale
- Articolo 208. - Servizi globali su beni immobili
LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PARTE I -DEL CONTENZIOSO
Titolo I - I ricorsi giurisdizionali
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
- Articolo 210. - Accordo bonario per i lavori
- Articolo 211. - Accordo bonario per i servizi e le forniture
- Articolo 212. - Transazione
- Articolo 213. - Arbitrato
- Articolo 214. - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
- Articolo 215. - Collegio consultivo tecnico
- Articolo 216. - Pareri obbligatori
- Articolo 217. - Determinazioni
- Articolo 218. - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
- Articolo 219. - Scioglimento del collegio consultivo tecnico
- Articolo 220. - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC
PARTE II - DELLA GOVERNANCE
- Articolo 221. - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
- Articolo 222. - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- Articolo 223. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
- Articolo 224. - Disposizioni ulteriori
- Articolo 225. - Disposizioni transitorie e di coordinamento
- Articolo 225-bis. - Ulteriori disposizioni transitorie
- Articolo 226. - Abrogazioni e disposizioni finali
- Articolo 226-bis. - Disposizioni di semplificazione normativa
- Articolo 227. - Aggiornamenti
- Articolo 228. - Clausola di invarianza finanziaria
- Articolo 229. - Entrata in vigore
ALLEGATI
- ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi
- ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
- ALLEGATO I.2 - Definizioni delle Attività del RUP
- ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione
- ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
- ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
- ALLEGATO I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio
- ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
- ALLEGATO I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
- ALLEGATO I.11 - Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- ALLEGATO I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione
- ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione
- ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
- ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
- ALLEGATO II.2-bis - Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
- ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
- ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature
- ALLEGATO II.6-bis - Accordo di collaborazione
- ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi
- ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione
- ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati
- ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
- ALLEGATO II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014-nuovo-codice-appalti/24-nuovo-codice-appalti/UE)
- ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
- ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
- ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
- ALLEGATO II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
- ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
- ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa
- ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
- ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo
- ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza
- ALLEGATO IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182
- ALLEGATO V.1 - Compensi degli arbitri
- ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
- ALLEGATO V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia

