Articolo 92 nuovo codice appalti – Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte
Tempo di lettura stimato: 1 minuto
1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati. 2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:
3. In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 4. Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante. |
Leggi tutti gli articoli del codice appalti

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-92-nuovo-codice-appalti/