Articolo 129 nuovo codice appalti – Appalti riservati
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1. Le stazioni appaltanti hanno facoltà, con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l’affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
3. È esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all’affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo. 4. La durata massima del contratto non può superare i tre anni. |
Note all’articolo 129
Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.
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