Art 3 nuovo codice appalti

Articolo 3 nuovo codice appalti – Principio dell’accesso al mercato

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 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

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