Nuovo Codice Appalti
Allegato I.7
Nuovo codice appalti
Testo vigente
Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
(Articoli da 41 a 44)
Testo aggiornato al D.Lgs. 209/2024
SEZIONE I – QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONEArticolo 1. – Quadro esigenziale.1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell’intervento stesso, riporta: 2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 2, può essere supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi o delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.1 3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente. Articolo 2. – Documento di fattibilità delle alternative progettuali.1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3. . Il DOCFAP, può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.2 2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell’intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell’opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari. 3. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento da realizzare. 4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata: a) analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli modelli e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti; b) inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti e con i vincoli di settore, ove pertinenti; c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere sviluppate anche tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;3 d) schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica; e) indicazione dei tempi previsti per l’attuazione delle alternative progettuali esaminate; f) stima sommaria dei costi, mediante l’adozione di prezzi parametrici; g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento. 5. In relazione a quanto stabilito all’articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice. 6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell’intervento da realizzare. 7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. 8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP è corredato anche di un’analisi costi ricavi. 9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP. Articolo 3. – Documento di indirizzo alla progettazione.1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d’incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni: a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS; b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere; c) i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b); d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo; e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere; f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell’intervento; g) i limiti economici da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera; h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento; i) l’indicazione della procedura di scelta del contraente; l) l’indicazione del criterio di aggiudicazione; m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;4 o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto; p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario; q) le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini: 1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere; 2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti; r) l’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento; s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, l’importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all’articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare; t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta anche per motivate varianti in corso d’opera; u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell’elaborato progettuale della sicurezza contenente l’analisi del contesto ambientale con l’individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all’area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni; v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018. 2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell’ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall’articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9. 3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000. 4. Comma abrogato5 5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all’articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell’intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla disponibilità di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.6 6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Articolo 4. – Livelli della progettazione di lavori pubblici.1. Ai sensi dell’articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in: a) progetto di fattibilità tecnica ed economica; 2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3. Articolo 4-bis. – Progettazione di servizi e forniture.1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.7 Articolo 5. – Quadro economico dell’opera o del lavoro.1. Il quadro economico dell’opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, è così articolato: a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;8 1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza. SEZIONE II – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICAArticolo 6. – Progetto di fattibilità tecnico-economica.1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. 2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS.).9 3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, strutture, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell’esistente.10 4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: a) dell’assetto geometrico-spaziale dell’opera (localizzazione sul territorio); 5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua (naturali e artificiali) interferiti dall’opera, l’idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali. 6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo: a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l’utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale; 7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: a) relazione generale; 8. Comma abrogato13 8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati: a) relazione generale; b) computo metrico estimativo dell’opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.14 Articolo 6-bis. – Progetto di fattibilità per la finanza di progetto.1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell’articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati: a) relazione generale; b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l’opera è inserita, contenente anche una descrizione dell’opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell’ubicazione dell’intervento; c) relazione preliminare di sostenibilità dell’opera; d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo); e) computo metrico estimativo preliminare dell’opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d); f) cronoprogramma. 2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell’investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta; b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.15 Articolo 7. – Relazione generale.1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell’intervento si articola in: a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell’intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti; 2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in: a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c); 1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, strutturali, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;16 d) accertamento in ordine alle interferenze dell’intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri; 3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale. Articolo 8. – Relazione tecnica.1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati). 2. La relazione tecnica riporta: a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l’intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP; 1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo; 3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appalta te o dell’ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione: a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici; 4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell’opera esistente, la relazione tecnica contiene i seguenti elaborati: a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell’opera oggetto dell’intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse e interventi già precedentemente eseguiti; 1) la tipologia dell’intervento; Articolo 9. – Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico.1. La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.17 Articolo 10. – Studio di impatto ambientale.1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento “Environmental Impact Assessments of Projects – Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell’opera. 2. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d’impatto ambientale. L’allegato IV alla direttiva, citato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato: a) descrizione del progetto – Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1); 3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si può inoltre fare utile riferimento anche al documento “Valutazione d’Impatto Ambientale – Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)”, approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019. 4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti: a) l’installazione del cantiere e alla viabilità di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l’ambiente e a contenere l’interferenza con il traffico locale; Articolo 11. – Relazione di sostenibilità dell’opera.1. La relazione di sostenibilità dell’opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP: a) la descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l’individuazione dei principali portatori di interessi e l’indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico; 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; c) una stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici; Articolo 12. – Elaborati grafici.1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l’assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.18 2. La stazione appaltante o l’ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità per singolo intervento. 3. Per le opere puntuali gli elaborati sono: a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell’intervento; 1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite; d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico- spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare. 4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono: a) corografia generale di inquadramento dell’opera in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali; 1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite; h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l’ingombro complessivo dell’infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali; 5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista. 6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici è predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa. 7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell’ente concedente. Articolo 13. – Relazione specialistica sulla modellazione informativa.1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l’adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all’articolo 1, comma 8, dell’allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all’articolo 1, comma 10, dell’allegato I.9.19 2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include: a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi; b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati; c) il sistema di coordinate di riferimento; d) l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo; e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi; f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi; g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale; h) l’esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell’equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.20 3. Comma abrogato21 4. Comma abrogato22 Articolo 13-bis. – Modelli informativi.1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell’intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell’intervento, associato alla soluzione progettuale scelta. 2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie: a) identità; b) geometria, dimensioni ed aspetto; c) localizzazione; d) materiali; e) prestazioni; f) componenti e sistemi edilizi; g) costi; h) cronologia e fasi; i) gestione e manutenzione; l) normative e conformità; m) sicurezza e salute. 3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all’ articolo 6 comma 7 del presente allegato. 4. L’organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3 del presente allegato.23 Articolo 13-ter. – Capitolato informativo del PFTE1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all’articolo 1 comma 9, dell’allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell’opera e della procedura di affidamento. 2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati.24 Articolo 14. – Disciplinare descrittivo e prestazionale.1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene: a) l’indicazione delle necessità funzionali poste a base dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell’ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate; b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi, ove applicabile. 2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d’appalto con i contenuti di cui all’articolo 32 del presente allegato. Articolo 15. – Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi: a) identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con: 1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere; b) relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria; 1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.25 1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.26 1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.27 Articolo 16. – Calcolo sommario dei lavori.1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all’articolo 41, comma 13, del codice. 2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili. 2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.28 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato a partire dai modelli informativi.29 Articolo 17. – Quadro economico dell’intervento.1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all’articolo 5, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all’articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l’aliquota del 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Articolo 18. – Cronoprogramma.1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento. 2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all’allegato II.14.30 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato a partire dai modelli informativi.31 Articolo 19. – Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.1. Il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico. 2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate. 3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione: a) il manuale d’uso; 4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale. 5. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’Amministrazione usuaria di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 6. Il manuale d’uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. 9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale: a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti.32 10-bis. I modelli informativi di cui all’articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all’uso, gestione e manutenzione dell’opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.33 10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.34 Articolo 20. – Avvio delle procedure espropriative.1. Nel caso in cui si debba procedere ad attività espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all’articolo 27. Articolo 21. – Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell’intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati. 2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati: a) piano di sicurezza e di coordinamento; SEZIONE III – PROGETTO ESECUTIVOArticolo 22. – Progetto esecutivo.1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa. 2. Comma abrogato35 3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. 4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale; d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) quadro di incidenza della manodopera; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; l) computo metrico estimativo e quadro economico; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; n) piano particellare di esproprio aggiornato; o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili; p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice; p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice.36 5. Comma abrogato37 6. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere. 7. Nell’ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale. Articolo 23. – Relazione generale.1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto: a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale; 2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione. 3. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. 4. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di materiali da trattare con l’uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell’ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 10, comma 4, lettera d). 5. Comma abrogato38 Articolo 24. – Relazioni specialistiche.1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE. 2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa. 3. Per i lavori complessi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell’ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all’esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde. 4. Comma abrogato39 Articolo 25. – Elaborati grafici.1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato: a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico-economica; 2. La stazione appaltante o l’ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento. 3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all’esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l’assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.40 Articolo 26. – Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici. 2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. 4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilità. 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: a) gli elaborati grafici di insieme – carpenterie, profili e sezioni – in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra l’altro: 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere; b) la relazione di calcolo contenente: 1) l’indicazione delle norme di riferimento; 7. Nelle strutture che si identificano con l’intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative. 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie; 9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP. 10. Comma abrogato41 Articolo 27. – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.1. Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate. 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione: a) il manuale d’uso; 3. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 4. Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 8. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti: a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l’indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione – rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto; 9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti.42 9-bis. I modelli informativi di cui all’articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all’uso, gestione e manutenzione dell’opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.43 9-ter. I Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.44 Articolo 28. – Piano di sicurezza e di coordinamento.1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). 2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. 3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell’intervento. 3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.45 3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.46 3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.47 Articolo 29. – Quadro di incidenza della manodopera.1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l’opera o il lavoro. Articolo 30. – Cronoprogramma.1. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi. 2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l’offerta. 4. Per i lavori complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, è, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all’articolo31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento attraverso l’utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione: a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto; b) elementi che compongono il progetto; c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell’intervento; d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività; d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43, descrizione dell’eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.48 5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall’allegato II.14 al codice.49 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.50 Articolo 31. – Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, sulla base degli indici sintetici previsti nell’Allegato II.2-bis in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.51 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi: a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. 4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore, si intendono: a) le spese di contratto e accessorie e l’imposta di registro; 5. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. 6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6. 7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare: a) la categoria prevalente; 8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.52 8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.53 Articolo 32. – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a: a) termini di esecuzione e penali; 2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d’appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo. 3. Il capitolato speciale d’appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio: a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo; 4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d’appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell’intervento. 5. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità. 6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d’opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l’importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo. 8. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta. 9. Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. Articolo 32-bis. – Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa.1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l’adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all’articolo 1, comma 8 dell’Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all’articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9. 2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica: a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi; b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati; c) il sistema di coordinate di riferimento; d) l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo; e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi; f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi; g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale; h) l’esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell’equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.54 Articolo 32-ter. – Capitolato informativo1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 9 dell’Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell’esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell’opera e della procedura di affidamento. 2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati.55 Articolo 33. – Piano particellare di esproprio.1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d’acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l’indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità. 2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo di intervento. 3. Il piano è corredato dell’elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell’immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell’indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. 4. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l’indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo. 5. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare è affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili. 6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.56 6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.57 SEZIONE IV – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONEArticolo 34. – Verifica preventiva della progettazione.1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. 2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 3. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 4. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall’affidatario è soggetto, prima dell’approvazione, all’attività di verifica. Articolo 35. – Accreditamento.1. Per le attività di verifica sono: a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; Articolo 36. – Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del codice. 2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l’appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni. 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell’articolo 35, si intende un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.59 Articolo 37. – Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica.1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti. 2. L’attività di verifica della progettazione, con esclusione dell’attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente. 3. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell’articolo 43. 4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell’attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell’attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all’articolo 13-bis del presente Allegato.60 Articolo 38. – Requisiti per la partecipazione alle gare.1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi: a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto relativo ai predetti servizi;61 2. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un direttore tecnico nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all’articolo 41, comma 7.62 3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi. 4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. 5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento. Articolo 39. – Criteri generali della verifica.1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; 2. Ai fini del comma 1 si intende per: a) affidabilità: 1) la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; b) completezza e adeguatezza: 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; d) compatibilità: 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2.1) inserimento ambientale; Articolo 40. – Verifica della documentazione.1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione. 2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve: a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; 1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 1) le specifiche esplicitate dal committente; d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo; i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.64 3. Comma abrogato65 Articolo 41. – Estensione del controllo e momenti della verifica.1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.66 2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera. 3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”. 4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. 5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera. 6. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. 7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; Articolo 42. – Responsabilità.1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. 2. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell’attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti. 3. La validazione del progetto, di cui all’articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali. Articolo 43. – Garanzie.1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo: 1) non inferiore al 5 per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 14 del codice; b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto. Articolo 44. – Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l’atto formale di validazione di cui all’articolo 42, comma 4, del codice. |
Note
1Comma 2 art. 1 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
2Comma 1 art. 2 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
3Lettere a), b) e c) comma 4 art. 2 allegato I.7 modificate dal D.Lgs. 209/2024
4Lettere a), d) e n) comma 1 art.3 allegato I.7 modificate dal D.Lgs. 209/2024
5Comma 4 art. 3 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
6Comma 5 art. 3 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
7Art. 4-bis introdotto dal D.Lgs. 209/2024
8Lettera a) comma 1 art. 2 allegato I.7 modificata dal D.Lgs. 209/2024
9Comma 2 art. 6 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
10Comma 3 art. 6 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
11Lettera d), comma 4 art. 6 allegato I.7 modificata dal D.Lgs. 209/2024
12Lettere c), g), o), p) e q) comma 7 art. 6 allegato I.7 modificate dal D.Lgs. 209/2024
13Comma 8 art. 6 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
14Comma 8-bis art. 6 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
15Art.6-bis allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
16Lettera c) comma 2 art. 7 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
17Comma 1 art. 9 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
18Comma 1 art. 12 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
19Comma 1 art. 13 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
20Comma 2 art. 13 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
21Comma 3 art. 13 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
22Comma 4 art. 13 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
23Art. 13-bis introdotto dal D.Lgs. 209/2024
24Art. 13-ter introdotto dal D.Lgs. 209/2024
25Comma 1-bis art. 15 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
26Comma 1-ter art. 15 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
27Comma 1-quater art. 15 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
28Comma 2-bis art. 16 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
29Comma 2-ter art. 16 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
30Comma 2 art. 18 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
31Comma 2-bis art. 18 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
32Comma 10 art. 19 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
33Comma 10-bis art. 19 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
34Comma 10-ter art. 19 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
35Comma 2 art. 22 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
36Lettere p-bis), p-ter) art. 22 allegato I.7 introdotte dal D.Lgs. 209/2024
37Comma 5 art. 22 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
38Comma 5 art. 23 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
39Comma 4 art. 24 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
40Comma 4 art. 25 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
41Comma 10 art. 26 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
42Comma 9 art. 27 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
43Comma 9-bis art. 27 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
44Comma 9-ter art. 27 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
45Comma 3-bis art. 28 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
46Comma 3-ter art. 28 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
47Comma 3-quater art. 28 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
48Lettera d-bis) comma 4 art. 30 allegato I.7 introdotta dal D.Lgs. 209/2024
49Comma 5 art. 30 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
50Comma 5-bis art. 30 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
51Comma 1 art. 31 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
52Comma 8 art. 31 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
53Comma 8-bis art. 31 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
54Art. 32-bis allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
55Art. 32-ter allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
56Comma 6 art. 33 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
57Comma 6-bis art. 33 allegato I.7 introdotto dal D.Lgs. 209/2024
58Lettera b) comma 1 art. 35 allegato I.7 modificata dal D.Lgs. 209/2024
59Comma 3 art. 36 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
60Comma 4 art. 37 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
61Lettera a) comma 1 art. 38 allegato I.7 modificata dal D.Lgs. 209/2024
62Comma 2 art. 38 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024
63Lettera f), comma 2 art. 40 allegato I.7 modificata dal D.Lgs. 209/2024
64Lettere i-bis), i-ter) comma 2 art. 40 allegato I.7 introdotte dal D.Lgs. 209/2024
65Comma 3 art. 40 allegato I.7 abrogato dal D.Lgs. 209/2024
66Comma 1 art. 41 allegato I.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024

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Navigazione rapida nel Codice appalti 2023
LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I - DEI PRINCIPI
Titolo I - I principi generali
- Articolo 1. - Principio del risultato
- Articolo 2. - Principio della fiducia
- Articolo 3. - Principio dell’accesso al mercato
- Articolo 4. - Criterio interpretativo e applicativo
- Articolo 5. - Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento
- Articolo 6. - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore
- Articolo 7. - Principio di auto-organizzazione amministrativa
- Articolo 8. - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
- Articolo 9. - Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
- Articolo 10. - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- Articolo 11. - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
- Articolo 12. - Rinvio esterno
Titolo II - L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.
- Articolo 13. - Ambito di applicazione
- Articolo 14. - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti
- Articolo 15. - Responsabile unico del progetto (RUP)
- Articolo 16. - Conflitto di interessi
- Articolo 17. - Fasi delle procedure di affidamento
- Articolo 18. - Il contratto e la sua stipulazione
PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
- Articolo 19. - Principi e diritti digitali
- Articolo 20. - Principi in materia di trasparenza
- Articolo 21. - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Articolo 22. - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
- Articolo 23. - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Articolo 24. - Fascicolo virtuale dell’operatore economico
- Articolo 25. - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 26. - Regole tecniche
- Articolo 27. - Pubblicità legale degli atti
- Articolo 28. - Trasparenza dei contratti pubblici
- Articolo 29. - Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 30. - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 31. - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Articolo 32. - Sistemi dinamici di acquisizione
- Articolo 33. - Aste elettroniche
- Articolo 34. - Cataloghi elettronici
- Articolo 35. - Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 36. - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE
- Articolo 37. - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- Articolo 38. - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
- Articolo 39. - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
- Articolo 40. - Dibattito pubblico
PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE
- Articolo 41. - Livelli e contenuti della progettazione
- Articolo 42. - Verifica della progettazione
- Articolo 43. - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- Articolo 44. - Appalto integrato
- Articolo 45. - Incentivi alle funzioni tecniche
- Articolo 46. - Concorsi di progettazione
- Articolo 47. - Consiglio superiore dei lavori pubblici
LIBRO II - DELL’APPALTO
PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
- Articolo 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- Articolo 49. - Principio di rotazione degli affidamenti
- Articolo 50. - Procedure per l’affidamento
- Articolo 51. - Commissione giudicatrice
- Articolo 52. - Controllo sul possesso dei requisiti
- Articolo 53. - Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
- Articolo 54. - Esclusione automatica delle offerte anomale
- Articolo 55. - Termini dilatori
PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI
- Articolo 56. - Appalti esclusi nei settori ordinari
- Articolo 57. - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- Articolo 58. - Suddivisione in lotti
- Articolo 59. - Accordi quadro
- Articolo 60. - Revisione prezzi
- Articolo 61. - Contratti riservati
PARTE III - DEI SOGGETTI
Titolo I - Le stazioni appaltanti
- Articolo 62. - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
- Articolo 63. - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- Articolo 64. - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi
Titolo II - Gli operatori economici
- Articolo 65. - Operatori economici
- Articolo 66. - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
- Articolo 67. - Consorzi non necessari
- Articolo 68. - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
- Articolo 69. - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali
PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- Articolo 70. - Procedure di scelta e relativi presupposti
- Articolo 71. - Procedura aperta
- Articolo 72. - Procedura ristretta
- Articolo 73. - Procedura competitiva con negoziazione
- Articolo 74. - Dialogo competitivo
- Articolo 75. - Partenariato per l’innovazione
- Articolo 76. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Titolo I - Gli atti preparatori
- Articolo 77. - Consultazioni preliminari di mercato
- Articolo 78. - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti
- Articolo 79. - Specifiche tecniche
- Articolo 80. - Etichettature
- Articolo 81. - Avvisi di pre-informazione
- Articolo 82. - Documenti di gara
- Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione
Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti
- Articolo 83. - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- Articolo 84. - Pubblicazione a livello europeo
- Articolo 85. - Pubblicazione a livello nazionale
- Articolo 86. - Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- Articolo 87. - Disciplinare di gara e capitolato speciale
- Articolo 88. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
- Articolo 89. - Inviti ai candidati
- Articolo 90. - Informazione ai candidati e agli offerenti
Titolo III - La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte
- Articolo 91. - Domande, documento di gara unico europeo, offerte
- Articolo 92. - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte
Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
CAPO I - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
CAPO II - I REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- Articolo 94. - Cause di esclusione automatica
- Articolo 95. - Cause di esclusione non automatica
- Articolo 96. - Disciplina dell’esclusione
- Articolo 97. - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
- Articolo 98. - Illecito professionale grave
CAPO III - GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Articolo 99. - Verifica del possesso dei requisiti
- Articolo 100. - Requisiti di ordine speciale
- Articolo 101. - Soccorso istruttorio
- Articolo 102. - Impegni dell’operatore economico
- Articolo 103. - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
- Articolo 104. - Avvalimento
- Articolo 105. - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- Articolo 106. - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Titolo V - La selezione delle offerte
- Articolo 107. - Principi generali in materia di selezione
- Articolo 108. - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- Articolo 109. - Reputazione dell’impresa
- Articolo 110. - Offerte anormalmente basse
- Articolo 111. - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Articolo 112. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE
- Articolo 113. - Requisiti per l’esecuzione dell’appalto
- Articolo 114. - Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti
- Articolo 115. - Controllo tecnico contabile e amministrativo
- Articolo 116. - Collaudo e verifica di conformità
- Articolo 117. - Garanzie definitive
- Articolo 118. - Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
- Articolo 119. - Subappalto
- Articolo 120. - Modifica dei contratti in corso di esecuzione
- Articolo 121. - Sospensione dell’esecuzione
- Articolo 122. - Risoluzione
- Articolo 123. - Recesso
- Articolo 124. - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato
- Articolo 125. - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
- Articolo 126. - Penali e premi di accelerazione
PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI
Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati
- Articolo 127. - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati
- Articolo 128 - Servizi alla persona
Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
- Articolo 129. - Appalti riservati
- Articolo 130. - Servizi di ristorazione
- Articolo 131. - Servizi sostitutivi di mensa
Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali
- Articolo 132. - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
- Articolo 133. - Requisiti di qualificazione
- Articolo 134. - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato
Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo
Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
- Articolo 136. - Difesa e sicurezza
- Articolo 137. - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
- Articolo 138. - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
- Articolo 139. - Contratti secretati
Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
LIBRO III - DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 141. - Ambito e norme applicabili
- Articolo 142. - Joint venture e affidamenti a imprese collegate
- Articolo 143. - Attività esposte direttamente alla concorrenza
- Articolo 144. - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
- Articolo 145. - Attività svolte in Paesi terzi
- Articolo 146. - Gas ed energia termica
- Articolo 147. - Elettricità
- Articolo 148. - Acqua
- Articolo 149. - Servizi di trasporto
- Articolo 150. - Settore dei porti e degli aeroporti
- Articolo 151. - Settore dei servizi postali
- Articolo 152. - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- Articolo 153. - Norme applicabili
- Articolo 154. - Accordi quadro
- Articolo 155. - Tipi di procedure
- Articolo 156. - Procedura ristretta
- Articolo 157. - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando
- Articolo 158. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI
- Articolo 159. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
- Articolo 160. -Comunicazione delle specifiche tecniche
- Articolo 161. - Pubblicità e avviso periodico indicativo
- Articolo 162. - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
- Articolo 163. - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Articolo 164. - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.
- Articolo 165. - Inviti ai candidati
- Articolo 166. - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE
- Articolo 167. - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
- Articolo 168. - Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
- Articolo 169. - Procedure di gara regolamentate
- Articolo 170. - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
- Articolo 171. - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
- Articolo 172. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
- Articolo 173. - Servizi sociali e altri servizi assimilati
LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 174. - Nozione
- Articolo 175. - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Titolo I - L’ambito di applicazione e i principi generali
- Articolo 176. - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 177. - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
- Articolo 178. - Durata della concessione
- Articolo 179. - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
- Articolo 180. - Contratti misti di concessione
- Articolo 181. - Contratti esclusi
Titolo II - L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- Articolo 182. - Bando
- Articolo 183. - Procedimento
- Articolo 184. - Termini e comunicazioni
- Articolo 185. - Criteri di aggiudicazione
- Articolo 186. - Affidamenti dei concessionari
- Articolo 187. - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea
TITOLO III - L’esecuzione delle concessioni
- Articolo 188. - Subappalto
- Articolo 189. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
- Articolo 190. - Risoluzione e recesso
- Articolo 191. - Subentro
- Articolo 192. - Revisione del contratto di concessione
TITOLO IV - La finanza di progetto
- Articolo 193. - Procedura di affidamento
- Articolo 194. - Società di scopo
- Articolo 195. - Obbligazioni delle società di scopo
PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
- Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
- Articolo 199. - Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie
- Articolo 200. - Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
- Articolo 201. - Partenariato sociale
- Articolo 202. - Cessione di immobili in cambio di opere
PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI
- Articolo 203. - Affidamento di servizi globali
- Articolo 204. - Contraente generale
- Articolo 205. - Procedure di aggiudicazione del contraente generale.
- Articolo 206. - Controlli sull’esecuzione e collaudo
- Articolo 207. - Sistema di qualificazione del contraente generale
- Articolo 208. - Servizi globali su beni immobili
LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PARTE I -DEL CONTENZIOSO
Titolo I - I ricorsi giurisdizionali
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
- Articolo 210. - Accordo bonario per i lavori
- Articolo 211. - Accordo bonario per i servizi e le forniture
- Articolo 212. - Transazione
- Articolo 213. - Arbitrato
- Articolo 214. - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
- Articolo 215. - Collegio consultivo tecnico
- Articolo 216. - Pareri obbligatori
- Articolo 217. - Determinazioni
- Articolo 218. - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
- Articolo 219. - Scioglimento del collegio consultivo tecnico
- Articolo 220. - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC
PARTE II - DELLA GOVERNANCE
- Articolo 221. - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
- Articolo 222. - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- Articolo 223. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
- Articolo 224. - Disposizioni ulteriori
- Articolo 225. - Disposizioni transitorie e di coordinamento
- Articolo 225-bis. - Ulteriori disposizioni transitorie
- Articolo 226. - Abrogazioni e disposizioni finali
- Articolo 226-bis. - Disposizioni di semplificazione normativa
- Articolo 227. - Aggiornamenti
- Articolo 228. - Clausola di invarianza finanziaria
- Articolo 229. - Entrata in vigore
ALLEGATI
- ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi
- ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
- ALLEGATO I.2 - Definizioni delle Attività del RUP
- ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione
- ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
- ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
- ALLEGATO I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio
- ALLEGATO I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
- ALLEGATO I.11 - Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- ALLEGATO I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione
- ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione
- ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
- ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
- ALLEGATO II.2-bis - Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
- ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
- ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature
- ALLEGATO II.6-bis - Accordo di collaborazione
- ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi
- ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione
- ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati
- ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
- ALLEGATO II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014-nuovo-codice-appalti/24-nuovo-codice-appalti/UE)
- ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
- ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
- ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
- ALLEGATO II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
- ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
- ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa
- ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
- ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo
- ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza
- ALLEGATO IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182
- ALLEGATO V.1 - Compensi degli arbitri
- ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
- ALLEGATO V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia
Articolo di riferimento sul codice appalti



