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Home » Codice appalti (dlgs 36/2023) » Allegato I.2 nuovo codice appalti

Nuovo Codice Appalti
Allegato I.2
Nuovo codice appalti

Testo vigente

Definizioni delle Attività del RUP

(Articolo 15)

Testo aggiornato al D.Lgs. 209/2024

Articolo 1. – Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell’articolo 15 del codice.

Articolo 2. – Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC.1

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 3. – Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4 – Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:

  1. di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
  2. di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
  3. di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Articolo 5. – Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:

  1. di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
  2. di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Articolo 6. – Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l’elenco annuale da approvare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

d) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

e) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;

g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;

i) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;

l) provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;

m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 7. – Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento.

1. Il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 8. – Compiti specifici del RUP per la fase dell’esecuzione.

1. Il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3, del codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;

s-bis) Il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell’esecutore;2

t) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.

4. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 32 dell’allegato II.14.3

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 9. – Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.

2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

a) programmazione dei fabbisogni;

b) progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

c) esecuzione contrattuale;

d) verifica della conformità delle prestazioni.

3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell’articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

a) programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

c) affidamento;

d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile.4

7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all’effettuazione dello specifico acquisto e all’esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l’articolo 62, comma 14, del codice.

Note
1Comma 1 art.2 allegato I.2 modificata dal D.Lgs. 209/2024
2Lettera s-bis) comma 1 art.8 allegato I.2 introdotta dal D.Lgs. 209/2024
3Comma 4 art. 8 allegato I.2 modificato dal D.Lgs. 209/2024
4Comma 6 art. 9 allegato I.2 modificato dal D.Lgs. 209/2024


Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/allegato-i-2-nuovo-codice-appalti/
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LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I - DEI PRINCIPI

Titolo I - I principi generali

  • Articolo 1. - Principio del risultato
  • Articolo 2. - Principio della fiducia
  • Articolo 3. - Principio dell’accesso al mercato
  • Articolo 4. - Criterio interpretativo e applicativo
  • Articolo 5. - Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento
  • Articolo 6. - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore
  • Articolo 7. - Principio di auto-organizzazione amministrativa
  • Articolo 8. - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
  • Articolo 9. - Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
  • Articolo 10. - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
  • Articolo 11. - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
  • Articolo 12. - Rinvio esterno

Titolo II - L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.

  • Articolo 13. - Ambito di applicazione
  • Articolo 14. - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti
  • Articolo 15. - Responsabile unico del progetto (RUP)
  • Articolo 16. - Conflitto di interessi
  • Articolo 17. - Fasi delle procedure di affidamento
  • Articolo 18. - Il contratto e la sua stipulazione

PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

  • Articolo 19. - Principi e diritti digitali
  • Articolo 20. - Principi in materia di trasparenza
  • Articolo 21. - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
  • Articolo 22. - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
  • Articolo 23. - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
  • Articolo 24. - Fascicolo virtuale dell’operatore economico
  • Articolo 25. - Piattaforme di approvvigionamento digitale
  • Articolo 26. - Regole tecniche
  • Articolo 27. - Pubblicità legale degli atti
  • Articolo 28. - Trasparenza dei contratti pubblici
  • Articolo 29. - Regole applicabili alle comunicazioni
  • Articolo 30. - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
  • Articolo 31. - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
  • Articolo 32. - Sistemi dinamici di acquisizione
  • Articolo 33. - Aste elettroniche
  • Articolo 34. - Cataloghi elettronici
  • Articolo 35. - Accesso agli atti e riservatezza
  • Articolo 36. - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

  • Articolo 37. - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
  • Articolo 38. - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
  • Articolo 39. - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
  • Articolo 40. - Dibattito pubblico

PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

  • Articolo 41. - Livelli e contenuti della progettazione
  • Articolo 42. - Verifica della progettazione
  • Articolo 43. - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
  • Articolo 44. - Appalto integrato
  • Articolo 45. - Incentivi alle funzioni tecniche
  • Articolo 46. - Concorsi di progettazione
  • Articolo 47. - Consiglio superiore dei lavori pubblici

LIBRO II - DELL’APPALTO

PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

  • Articolo 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
  • Articolo 49. - Principio di rotazione degli affidamenti
  • Articolo 50. - Procedure per l’affidamento
  • Articolo 51. - Commissione giudicatrice
  • Articolo 52. - Controllo sul possesso dei requisiti
  • Articolo 53. - Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
  • Articolo 54. - Esclusione automatica delle offerte anomale
  • Articolo 55. - Termini dilatori

PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

  • Articolo 56. - Appalti esclusi nei settori ordinari
  • Articolo 57. - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
  • Articolo 58. - Suddivisione in lotti
  • Articolo 59. - Accordi quadro
  • Articolo 60. - Revisione prezzi
  • Articolo 61. - Contratti riservati

PARTE III - DEI SOGGETTI

Titolo I - Le stazioni appaltanti

  • Articolo 62. - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
  • Articolo 63. - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
  • Articolo 64. - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi

Titolo II - Gli operatori economici

  • Articolo 65. - Operatori economici
  • Articolo 66. - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
  • Articolo 67. - Consorzi non necessari
  • Articolo 68. - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
  • Articolo 69. - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali

PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

  • Articolo 70. - Procedure di scelta e relativi presupposti
  • Articolo 71. - Procedura aperta
  • Articolo 72. - Procedura ristretta
  • Articolo 73. - Procedura competitiva con negoziazione
  • Articolo 74. - Dialogo competitivo
  • Articolo 75. - Partenariato per l’innovazione
  • Articolo 76. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Titolo I - Gli atti preparatori

  • Articolo 77. - Consultazioni preliminari di mercato
  • Articolo 78. - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti
  • Articolo 79. - Specifiche tecniche
  • Articolo 80. - Etichettature
  • Articolo 81. - Avvisi di pre-informazione
  • Articolo 82. - Documenti di gara
  • Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione

Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti

  • Articolo 83. - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
  • Articolo 84. - Pubblicazione a livello europeo
  • Articolo 85. - Pubblicazione a livello nazionale
  • Articolo 86. - Avviso volontario per la trasparenza preventiva
  • Articolo 87. - Disciplinare di gara e capitolato speciale
  • Articolo 88. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
  • Articolo 89. - Inviti ai candidati
  • Articolo 90. - Informazione ai candidati e agli offerenti

Titolo III - La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

  • Articolo 91. - Domande, documento di gara unico europeo, offerte
  • Articolo 92. - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

CAPO I - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

  • Articolo 93. - Commissione giudicatrice

CAPO II - I REQUISITI DI ORDINE GENERALE

  • Articolo 94. - Cause di esclusione automatica
  • Articolo 95. - Cause di esclusione non automatica
  • Articolo 96. - Disciplina dell’esclusione
  • Articolo 97. - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
  • Articolo 98. - Illecito professionale grave

CAPO III - GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

  • Articolo 99. - Verifica del possesso dei requisiti
  • Articolo 100. - Requisiti di ordine speciale
  • Articolo 101. - Soccorso istruttorio
  • Articolo 102. - Impegni dell’operatore economico
  • Articolo 103. - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
  • Articolo 104. - Avvalimento
  • Articolo 105. - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
  • Articolo 106. - Garanzie per la partecipazione alla procedura

Titolo V - La selezione delle offerte

  • Articolo 107. - Principi generali in materia di selezione
  • Articolo 108. - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
  • Articolo 109. - Reputazione dell’impresa
  • Articolo 110. - Offerte anormalmente basse
  • Articolo 111. - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Articolo 112. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

PARTE VI - DELL’ESECUZIONE

  • Articolo 113. - Requisiti per l’esecuzione dell’appalto
  • Articolo 114. - Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti
  • Articolo 115. - Controllo tecnico contabile e amministrativo
  • Articolo 116. - Collaudo e verifica di conformità
  • Articolo 117. - Garanzie definitive
  • Articolo 118. - Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
  • Articolo 119. - Subappalto
  • Articolo 120. - Modifica dei contratti in corso di esecuzione
  • Articolo 121. - Sospensione dell’esecuzione
  • Articolo 122. - Risoluzione
  • Articolo 123. - Recesso
  • Articolo 124. - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato
  • Articolo 125. - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
  • Articolo 126. - Penali e premi di accelerazione

PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati

  • Articolo 127. - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati
  • Articolo 128 - Servizi alla persona

Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

  • Articolo 129. - Appalti riservati
  • Articolo 130. - Servizi di ristorazione
  • Articolo 131. - Servizi sostitutivi di mensa

Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali

  • Articolo 132. - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
  • Articolo 133. - Requisiti di qualificazione
  • Articolo 134. - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo

  • Articolo 135. - Servizi di ricerca e sviluppo

Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

  • Articolo 136. - Difesa e sicurezza
  • Articolo 137. - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
  • Articolo 138. - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
  • Articolo 139. - Contratti secretati

Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

  • Articolo 140. - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
  • Articolo 140-bis. - Procedure di protezione civile

LIBRO III - DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 141. - Ambito e norme applicabili
  • Articolo 142. - Joint venture e affidamenti a imprese collegate
  • Articolo 143. - Attività esposte direttamente alla concorrenza
  • Articolo 144. - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
  • Articolo 145. - Attività svolte in Paesi terzi
  • Articolo 146. - Gas ed energia termica
  • Articolo 147. - Elettricità
  • Articolo 148. - Acqua
  • Articolo 149. - Servizi di trasporto
  • Articolo 150. - Settore dei porti e degli aeroporti
  • Articolo 151. - Settore dei servizi postali
  • Articolo 152. - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

  • Articolo 153. - Norme applicabili
  • Articolo 154. - Accordi quadro
  • Articolo 155. - Tipi di procedure
  • Articolo 156. - Procedura ristretta
  • Articolo 157. - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando
  • Articolo 158. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

  • Articolo 159. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
  • Articolo 160. -Comunicazione delle specifiche tecniche
  • Articolo 161. - Pubblicità e avviso periodico indicativo
  • Articolo 162. - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
  • Articolo 163. - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Articolo 164. - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.
  • Articolo 165. - Inviti ai candidati
  • Articolo 166. - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

  • Articolo 167. - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
  • Articolo 168. - Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
  • Articolo 169. - Procedure di gara regolamentate
  • Articolo 170. - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
  • Articolo 171. - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
  • Articolo 172. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
  • Articolo 173. - Servizi sociali e altri servizi assimilati

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 174. - Nozione
  • Articolo 175. - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I - L’ambito di applicazione e i principi generali

  • Articolo 176. - Oggetto e ambito di applicazione
  • Articolo 177. - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
  • Articolo 178. - Durata della concessione
  • Articolo 179. - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
  • Articolo 180. - Contratti misti di concessione
  • Articolo 181. - Contratti esclusi

Titolo II - L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

  • Articolo 182. - Bando
  • Articolo 183. - Procedimento
  • Articolo 184. - Termini e comunicazioni
  • Articolo 185. - Criteri di aggiudicazione
  • Articolo 186. - Affidamenti dei concessionari
  • Articolo 187. - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea

TITOLO III - L’esecuzione delle concessioni

  • Articolo 188. - Subappalto
  • Articolo 189. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
  • Articolo 190. - Risoluzione e recesso
  • Articolo 191. - Subentro
  • Articolo 192. - Revisione del contratto di concessione

TITOLO IV - La finanza di progetto

  • Articolo 193. - Procedura di affidamento
  • Articolo 194. - Società di scopo
  • Articolo 195. - Obbligazioni delle società di scopo

PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

  • Articolo 196. - Definizione e disciplina

PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

  • Articolo 197. - Definizione e disciplina

PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

  • Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
  • Articolo 199. - Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie
  • Articolo 200. - Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
  • Articolo 201. - Partenariato sociale
  • Articolo 202. - Cessione di immobili in cambio di opere

PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI

  • Articolo 203. - Affidamento di servizi globali
  • Articolo 204. - Contraente generale
  • Articolo 205. - Procedure di aggiudicazione del contraente generale.
  • Articolo 206. - Controlli sull’esecuzione e collaudo
  • Articolo 207. - Sistema di qualificazione del contraente generale
  • Articolo 208. - Servizi globali su beni immobili

LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I -DEL CONTENZIOSO

Titolo I - I ricorsi giurisdizionali

  • Articolo 209. - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

  • Articolo 210. - Accordo bonario per i lavori
  • Articolo 211. - Accordo bonario per i servizi e le forniture
  • Articolo 212. - Transazione
  • Articolo 213. - Arbitrato
  • Articolo 214. - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
  • Articolo 215. - Collegio consultivo tecnico
  • Articolo 216. - Pareri obbligatori
  • Articolo 217. - Determinazioni
  • Articolo 218. - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
  • Articolo 219. - Scioglimento del collegio consultivo tecnico
  • Articolo 220. - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC

PARTE II - DELLA GOVERNANCE

  • Articolo 221. - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
  • Articolo 222. - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
  • Articolo 223. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

  • Articolo 224. - Disposizioni ulteriori
  • Articolo 225. - Disposizioni transitorie e di coordinamento
  • Articolo 225-bis. - Ulteriori disposizioni transitorie
  • Articolo 226. - Abrogazioni e disposizioni finali
  • Articolo 226-bis. - Disposizioni di semplificazione normativa
  • Articolo 227. - Aggiornamenti
  • Articolo 228. - Clausola di invarianza finanziaria
  • Articolo 229. - Entrata in vigore

ALLEGATI

  • ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi
  • ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
  • ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione
  • ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
  • ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
  • ALLEGATO I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio
  • ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
  • ALLEGATO I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
  • ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
  • ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
  • ALLEGATO I.11 - Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • ALLEGATO I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione
  • ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione
  • ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
  • ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
  • ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
  • ALLEGATO II.2-bis - Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
  • ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
  • ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
  • ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature
  • ALLEGATO II.6-bis - Accordo di collaborazione
  • ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi
  • ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione
  • ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
  • ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati
  • ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
  • ALLEGATO II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014-nuovo-codice-appalti/24-nuovo-codice-appalti/UE)
  • ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
  • ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
  • ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
  • ALLEGATO II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
  • ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
  • ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa
  • ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
  • ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo
  • ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza
  • ALLEGATO IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182
  • ALLEGATO V.1 - Compensi degli arbitri
  • ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
  • ALLEGATO V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia

Articolo di riferimento sul codice appalti

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