Articolo 179 nuovo codice appalti – Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
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1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione. 3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:
4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino. 5. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti. 6. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 la presente Parte si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto. |
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