Articolo 138 nuovo codice appalti – Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
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1. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:
2. Gli accordi o le intese di cui al comma 1, lettera a), relativi ad appalti sono comunicati alla Commissione europea. 3. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che la stazione appaltante aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili. |
Note all’articolo 138
Per i riferimenti del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si veda nelle note all’articolo 136.
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