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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Codice Prevenzione Incendi: guida, testo e allegati aggiornati

Codice Prevenzione Incendi: guida, testo e allegati aggiornati

Sintesi e campo di applicazione del D.M. 03/08/2015, la regola tecnica orizzontale e tutte le regole tecniche verticali di prevenzione incendi

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 31 Luglio 2026/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Aggiornamento del codice prevenzione incendi

Il Codice di prevenzione incendi, approvato con il D.M. 3 agosto 2015, disciplina la progettazione antincendio attraverso una Regola Tecnica Orizzontale, specifiche Regole Tecniche Verticali e metodi di ingegneria della sicurezza.

La norma applicabile dipende dal tipo di attività, dalla presenza di una RTV e dal fatto che l’intervento riguardi una nuova attività o una modifica dell’esistente.

Sei un tecnico, un progettista o un professionista dell’antincendio? Hai dei dubbi o vuoi approfondire l’argomento? Sei nel posto giusto!

Questa guida fissa i concetti essenziali e ti offre un hub per tutti gli approfondimenti di BibLus sulle norme antincendio.

Indice

  • Che cos’è il Codice di prevenzione incendi e a cosa serve?
  • Come è strutturato il Codice di prevenzione incendi?
  • Codice di Prevenzione Incendi: testo aggiornato del D.M. 03/08/2015
  • Qual è la differenza tra RTO e RTV?
  • Come funziona l’approccio prestazionale del Codice?
  • Quando si applica il Codice di prevenzione incendi?
  • Quando è ancora previsto il doppio binario?
  • Quali sono le Regole Tecniche Verticali del Codice?
  • Quali sono le regole tecniche orizzontali applicabili anche alle attività normate?
  • Quale procedura seguire prima di applicare il Codice?
  • Cosa prevedono i decreti del settembre 2021?
  • Come si utilizzano le norme internazionali nel Codice?
  • FAQ
  • Prevenzione Incendi: tutti gli approfondimenti

Che cos’è il Codice di prevenzione incendi e a cosa serve?

Il Codice di prevenzione incendi è il testo tecnico approvato con il D.M. 3/08/2015 per rendere più uniforme, flessibile e prestazionale la progettazione della sicurezza antincendio. Il Codice riunisce criteri generali, strategie antincendio, regole per attività specifiche e metodi avanzati di progettazione.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco lo descrive come un “testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme”.

Il Codice ha progressivamente sostituito un sistema composto da numerose regole tecniche separate. La sua impostazione persegue in particolare:

  • semplificazione e uniformità della disciplina;
  • misure proporzionate al rischio effettivo;
  • maggiore flessibilità progettuale;
  • individuazione di livelli di prestazione verificabili;
  • responsabilizzazione del progettista;
  • utilizzo dell’ingegneria della sicurezza antincendio;
  • possibilità di ricorrere a soluzioni diverse mantenendo gli obiettivi di sicurezza.

Il D.M. 3/08/2015 non elimina ogni regola tecnica precedente. La relazione tra Codice, regole tradizionali e RTV deve essere valutata in base al campo di applicazione della singola attività.

Come è strutturato il Codice di prevenzione incendi?

Il Codice è formato da cinque articoli e da un allegato tecnico organizzato in quattro sezioni: G, S, V e M.

L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.

L’allegato riporta nella sezione G tre capitoli, nella sezione S dieci capitoli, nella sezione V quindici capitoli e nella sezione M tre capitoli.

Le sezioni accompagnano il progettista dalle definizioni e dalla valutazione del rischio fino alla scelta delle misure antincendio e agli eventuali metodi di progettazione prestazionale.

SezioneContenutoFunzione
G – GeneralitàTermini, definizioni, progettazione, profili di rischioStabilisce il metodo generale
S – Strategia antincendioReazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione, controllo incendio, rivelazione, fumi, operatività e impiantiDefinisce le misure antincendio
V – Regole tecniche verticaliDisposizioni per attività, ambiti o rischi specificiIntegra o sostituisce parti della RTO
M – MetodiIngegneria della sicurezza, scenari d’incendio e salvaguardia della vitaDisciplina la progettazione prestazionale avanzata

 

Il risultato, pertanto, è una Regola Tecnica Orizzontale applicabile a tutte le attività che costituisce un vero e proprio codice dei principi e delle moderne tecniche di prevenzione incendi, e che tende ad aggiornare il tradizionale sistema prescrittivo, introducendo maggiore flessibilità e dando nuovo impulso all’analisi prestazionale.

Il Codice, in via generale, ha valenza per le attività prive di Regole Tecniche Verticali per le quali si rimanda ai relativi decreti vigenti.

La Sezione V – Regole Tecniche Verticali (RTV), contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti parziali di esse (aree a rischio specifico V.1, aree a rischio per atmosfere esplosive V.2 e vani degli ascensori V.3), le cui misure tecniche previste sono aggiuntive o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”.

Tale sezione è implementata nel tempo con le regole tecniche (V. n) riferite ad ulteriori attività.

Quali sono i capitoli principali?

Sezione G Generalità

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio

Capitolo S.1 Reazione al fuoco
Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
Capitolo S.3 Compartimentazione
Capitolo S.4 Esodo
Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
Capitolo S.6 Controllo dell’incendio
Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
Capitolo S.9 Operatività antincendio
Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Capitolo V.3 Vani degli ascensori
Capitolo V.4 Uffici
Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
Capitolo V.6 Autorimesse
Capitolo V.7 Attività scolastiche
Capitolo V.8 Attività commerciali
Capitolo V.9 Asili nido
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Capitolo V.11 Strutture sanitarie
Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione
Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Sezione M Metodi

Capitolo M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Codice di Prevenzione Incendi: testo aggiornato del D.M. 03/08/2015

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata al 27 dicembre 2022 del Testo coordinato dell’allegato I del D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) e dell’articolato.

In allegato, rispettivamente, il testo coordinato dell’Allegato I del D.M. 03/08/2015 e l’articolato, aggiornati al 27 dicembre 2022. Il testo aggiornato dell’allegato I del D.M. 03/08/2015 è coordinato con le modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative e dai decreti ministeriali che hanno introdotte le nuove Regole Tecniche Verticali per le attività previste:

Icona

Download Gratuito Allegato I del D.M. 03/082015 (testo coordinato)

Icona

Download Gratuito D.M. 03/08/2015 - Norme tecniche di prevenzione incendi

Qual è la differenza tra RTO e RTV?

La Regola Tecnica Orizzontale contiene i criteri generali applicabili trasversalmente, mentre una Regola Tecnica Verticale introduce disposizioni specifiche per una determinata attività, edificio o rischio.

RTO e RTV non sono normalmente alternative: la RTV si applica insieme alla RTO e ne modifica soltanto le parti espressamente indicate.

ElementoRTORTV
AmbitoGenerale e trasversaleAttività o rischio specifico
Sezioni interessateG, S e MSezione V o decreto specifico
FunzioneDefinire metodo, profili di rischio e strategiaAdattare i criteri alla singola attività
RapportoCostituisce la base progettualeIntegra, sostituisce o specifica parti della RTO
EsempiEsodo, compartimentazione, gestione, rivelazioneUffici, autorimesse, scuole, strutture sanitarie

Quando una RTV stabilisce una prescrizione specifica, la disposizione verticale prevale sulla corrispondente disposizione generale per l’ambito regolato. Le parti non modificate continuano a essere disciplinate dalla RTO.

Come funziona l’approccio prestazionale del Codice?

Con il nuovo Codice sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

  • adottare regole meno prescrittive, più prestazionali;
  • individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
  • fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino solo di antincendio;
  • aumentare la flessibilità e la possibilità di scelta fra diverse soluzioni;
  • favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

Il processo di semplificazione e di snellimento avviato dal nuovo Codice passa attraverso la responsabilizzazione del progettista e il rinnovamento dell’approccio metodologico.

Il Codice, in quanto Regola Tecnica Orizzontale, ovvero regola tecnica applicabile a tutte le attività, predilige un approccio prestazionale alla sicurezza antincendio, volto all’individuazione del livello di prestazione richiesto da una specifica misura antincendio ed alla verifica del suo raggiungimento.

L’approccio prestazionale, di tipo ingegneristico (Fire Safety Engineering) è fondato sullo studio dell’evoluzione dinamica dell’incendio e sulla previsione scientifica della prestazione della struttura progettata, mediante l’utilizzo di opportuni modelli di calcolo.

L’approccio prestazionale parte dalla valutazione del rischio, assegna un livello di prestazione alle misure antincendio e richiede al progettista di dimostrare che la soluzione scelta raggiunga gli obiettivi di sicurezza. Il Codice non impone quindi sempre un’unica configurazione costruttiva o impiantistica.

Il processo progettuale comprende:

  1. individuazione dell’attività e della normativa applicabile;
  2. valutazione del rischio d’incendio;
  3. determinazione dei profili di rischio;
  4. attribuzione dei livelli di prestazione;
  5. scelta delle soluzioni progettuali;
  6. verifica del raggiungimento degli obiettivi;
  7. documentazione delle ipotesi e dei risultati.

Quali soluzioni progettuali può utilizzare il professionista?

Il Codice lascia libertà al progettista che può scegliere se adottarlo o, al contrario, ignorarlo e scegliere un metodo progettuale prescrittivo; è lecito tuttavia pensare che questo sia solamente l’inizio di un percorso che mira a consolidare il cambiamento culturale nella prevenzione incendi.

Infatti, il Codice introduce norme “semi-prescrittive”, che consentono il ricorso a soluzioni conformi o alternative (sezione M – Metodi), segnando il passaggio da una metodologia prescrittiva, dove la valutazione del rischio d’incendio così come la definizione di soluzioni progettuali era fatta dal normatore, sulla base di criteri di sicurezza applicati dal normatore e non noti, ad una metodologia prestazionale che attinge a piene mani alle nuove tecniche dell’ingegneria antincendio (Fire Safety Engineering) che si basano sullo studio dell’evoluzione dell’incendio, gli scenari di progetto e le conseguenze per occupanti e struttura.

Le soluzioni alternative possono essere dimostrate mediante norme o documenti tecnici riconosciuti, prodotti innovativi, metodi di progettazione della sezione M o altre metodologie ammesse dal Codice.

In tal modo, il progettista è assoluto artefice della progettazione e la flessibilità, caratteristica peculiare del Codice, assicura la massima applicabilità della norma a qualsiasi situazione.

SoluzioneCaratteristicheDimostrazione richiesta
ConformeApplica le soluzioni indicate dal Codice per il livello di prestazioneRispetto delle condizioni previste
AlternativaUtilizza misure diverse da quelle conformiDimostrazione del raggiungimento dello stesso livello di prestazione
In derogaRiguarda casi per i quali è necessario attivare il procedimento di derogaValutazione secondo il procedimento amministrativo applicabile

Resta inteso che l’attività di prevenzione incendi deve essere, necessariamente, svolta da tecnici che conoscono la normativa di riferimento per il rilascio dei verbali e dei certificati necessari; a tal riguardo ti segnalo un software per la progettazione unitaria ed integrata  della prevenzione incendi, in grado di produrre tutta la documentazione antincendio: dalla relazione tecnica antincendio al fascicolo per il SUAP.

Quando si applica il Codice di prevenzione incendi?

Il Codice si applica alle attività comprese nel campo definito dall’articolo 2 del D.M. 3/08/2015 e dalle successive modifiche, oltre che alle attività disciplinate dalle RTV emanate nel tempo.

La verifica deve considerare dunque il D.P.R. 151/2011, ma anche la presenza di una regola tradizionale e la natura dell’intervento.

Il Codice, in sintesi:

  • si applica in alternativa alle disposizioni vigenti alle:
    • attività soggette prive di regola tecnica di cui al D.P.R. 151/2011, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75; limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76;
    • attività non soggette come riferimento per la progettazione, realizzazione e gestione;
  • si applica ad attività nuove ed esistenti, di cui al precedente punto, senza distinzione;
  • per le attività in possesso di SCIA e CPI non sono previsti adempimenti aggiuntivi;
  • non è applicabile, in via generale, per le “attività soggette” normate, ovvero dotate di regola tecnica.
CasoCriterio operativo
Nuova attività compresa nel campo del Codice e priva di regola tecnica tradizionale applicabileIl Codice costituisce il riferimento obbligatorio
Attività con RTV del Codice e regola tecnica tradizionale ancora vigentePuò permanere il doppio binario, salvo esclusioni specifiche
Modifica o ampliamento di attività esistenteIl Codice può essere applicato alla parte modificata o all’intera attività, nei limiti di compatibilità previsti
Codice non compatibile con la parte esistente non interessata dai lavoriSi applicano i criteri consentiti dalla disciplina vigente per l’intervento
Attività sotto soglia o non compresa nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011Il Codice può essere utilizzato come riferimento tecnico
Attività già in possesso di SCIA o CPIL’entrata in vigore del Codice non genera da sola nuovi adempimenti sull’attività invariata

Il D.P.R. 151/2011 individua 80 tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il Codice non si applica automaticamente a tutte nello stesso modo: occorre verificare il rinvio contenuto nell’articolo 2, le RTV vigenti e gli eventuali decreti specifici.

Codice di Prevenzione Incendi – Tavola sinottica del campo di applicazione

N.ATTIVITA’APPLICAZIONE
1Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.
2Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
3Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili
4Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi
5Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3
6Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
9Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.RTO
10Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
11Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3
12Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità
geometrica complessiva superiore a 1 m3
13Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi
a)  Impianti di distribuzione carburanti liquidi
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
14Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.RTO
15Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3
16Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
17Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
18Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito
superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
19Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organiciRTO
20Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganiciRTO
21Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabiliRTO
22Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogenoRTO
23Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforoRTO
24Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kgRTO
25Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kgRTO
26Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesioRTO
27Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kgRTO
28Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kgRTO
29Stabilimenti ove si producono surrogati del cafféRTO
30Zuccherifici e raffinerie dello zuccheroRTO
31Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kgRTO
32Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kgRTO
33Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kgRTO
34Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.RTO
35Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinemato-grafiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kgRTO
36Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 mRTO
37Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kgRTO
38Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kgRTO
39Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addettiRTO
40Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kgRTO
41Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
42Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2RTO
43Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kgRTO
44Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kgRTO
45Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabiliRTO
46Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kgRTO
47Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.RTO
48Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3
49Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
50Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addettiRTO
51Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addettiRTO
52Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addettiRTO
53Officine per la riparazione di:

  • veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
  • materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;
RTO
54Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addettiRTO
55Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2
56Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addettiRTO
57Cementifici con oltre 25 addettiRTO
58Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
59Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
60Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione
61Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
62Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti
63Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o depositoRTO
64Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addettiRTO
65Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.RTV
66Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 personeRTV
67Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presentiRTV
68Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2RTV
69Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblicoRTV
70Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kgRTO
71Aziende ed uffici con oltre 300 persone presentiRTV
72Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostreRTV
73Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolaritàRTO
74Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
75Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2RTV
76Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addettiRTO
77Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 mRTV
78Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
79Interporti con superficie superiore a 20.000 m2
80Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 mRTV
Rientrano nel campo di applicazione del Codice della prevenzione incendi del D.M. 3/8/2015 s.m.i. (42 RTO e 9 RTV D.P.R. 151/11)

Quando è ancora previsto il doppio binario?

Per l’immediato, si è adottato un “doppio binario” in quanto il Codice, non abrogando le disposizioni prescrittive vigenti (vecchie Regole Tecniche Verticali), consente di individuare, caso per caso, lo strumento più adatto per la progettazione antincendio delle attività salvaguardando, in ogni caso, gli standard di sicurezza attuali.

Con il D.M. 12/04/2019 è stato esteso il campo di applicazione delle attività progettabili con il “Codice” ed eliminato per molte attività il cosiddetto ‘‘doppio binario”, ovvero la possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l’applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice e l’approccio prestazionale costituito da quest’ultimo.

Il D.M. 12/04/2019 ha determinato quindi la fine del “doppio binario” per 42 attività soggette e non normate: per esse non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici.

E’ stato dunque sancito il passaggio dall’applicazione facoltativa a un utilizzo obbligatorio del Codice per le attività ricomprese nel nuovo campo di applicazione e prive di una regola tecnica verticale tradizionale concorrente.

Il doppio binario rimane quando:

  • esiste una RTV del Codice;
  • continua a essere vigente una regola tecnica tradizionale per la stessa attività;
  • il decreto che disciplina l’attività non esclude espressamente l’alternativa;
  • non ricorre una delle eccezioni previste per la specifica tipologia.

Con il D.M. 18/10/2019, invece, è stato interamente sostituito l’allegato 1 del Codice, modificando e/o integrando alcune previsioni relative alle misure tecniche di prevenzione incendi di cui alle Sezioni G, S ed M, sulla base delle esperienze maturate nel primo triennio di applicazione del Codice.

 

Tipologia di attivitàProgettazione di 
nuove attività 
Progettazione di modifiche / ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette

(D.P.R. 151/2011)

Senza RTVObbligatorio il CodiceIl progettista sceglie tra:

  • applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento
  • applicazione del Codice all’intera attività
  • se il Codice non è compatibile con l’esistente, applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi (metodo tradizionale)
Con RTVIl progettista sceglie tra:

  • Codice
  • regole tecniche prescrittive tradizionali
Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate in allegato 1 del D.P.R. 151/2011Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali

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Quali sono le Regole Tecniche Verticali del Codice?

CapitoloAmbito
V.1Aree a rischio specifico
V.2Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3Vani degli ascensori
V.4Uffici
V.5Attività ricettive turistico-alberghiere
V.6Autorimesse
V.7Attività scolastiche
V.8Attività commerciali
V.9Asili nido
V.10Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
V.11Strutture sanitarie
V.12Altre attività in edifici tutelati
V.13Chiusure d’ambito degli edifici civili
V.14Edifici di civile abitazione
V.15Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

La mappa aggiornata delle Regole Tecniche Verticali

Successivamente all’emanazione del Codice, sono entrate in vigore le seguenti RTV che hanno ampliato il campo di possibile applicazione dello stesso.

  • D.M. 09/08/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”
  • D.M. 21/02/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa”
  • D.M. 07/08/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche”
  • D.M. 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali”
  • D.M. 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8
  • D.M. 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2
  • D.M. 15/05/020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19 novembre 2020)
  • D.M. 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21 agosto 2020)
  • D.M. 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 9 maggio 2021)
  • D.M. 14 /10/2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 25 novembre 2021)
  • D.M. 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1° gennaio 2022)
  • D.M. 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore dal 7 luglio 2022)
  • D.M. 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 “Edifici di civile abitazione” (in vigore dal 29 giugno 2022)
  • D.M. 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27 ottobre 2022).
  • D.M. 22/11/2022: nuovo capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico” (in vigore dal 1° gennaio 2023).
  • D.M. 04/03/2025: linee guida in materia di sicurezza ferroviaria
  • D.M. 20/06/2025: Regola tecnica di prevenzione incendi per le gallerie non appartenenti alla rete stradale transeuropea

Quali sono le regole tecniche orizzontali applicabili anche alle attività normate?

Requisiti di sicurezza antincendio
Criteri di progettazione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Determinazione della classe di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione al carico d’incendio.
Determinazione della resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati lungo i percorsi di esodo e nei locali in genere.
Dispositivi di facile apertura (maniglioni antipanico) da installare in attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco

Per ulteriori approfondimenti su ambito e modalità di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, consigliamo la lettura della guida dell’Inail.

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Quale procedura seguire prima di applicare il Codice?

Prima di scegliere una soluzione progettuale occorre identificare l’attività, verificare tutte le norme concorrenti e documentare il percorso che conduce ai livelli di prestazione. La scelta tra Codice, RTV e disciplina tradizionale non deve basarsi sul solo titolo dell’attività.

Checklist operativa

  1. identificare il numero dell’attività nel D.P.R. 151/2011;
  2. verificare soglia e categoria A, B o C;
  3. stabilire se l’attività è nuova, esistente, modificata o ampliata;
  4. controllare il campo di applicazione dell’articolo 2 del Codice;
  5. verificare l’esistenza di una RTV nella sezione V;
  6. verificare eventuali regole tecniche emanate con decreto autonomo;
  7. accertare se permane un doppio binario;
  8. determinare i profili di rischio;
  9. attribuire i livelli di prestazione;
  10. scegliere soluzioni conformi, alternative o in deroga;
  11. verificare qualificazione e corretta installazione dei prodotti;
  12. documentare ipotesi, calcoli e risultati;
  13. verificare le note e le circolari VVF più recenti;
  14. riportare nel progetto la data di aggiornamento delle fonti utilizzate.

Cosa prevedono i decreti del settembre 2021?

Nel settembre del 2021 sono state emanati 3 decreti in materia di prevenzione incendi che, sostituendo il D.M. 10/03/1998, hanno completato il quadro normativo tracciato da Codice:

  • D.M. 01/09/2021 (Decreto Controlli) relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
  • D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA) relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
  • D.M. 03/09/2021 (Mini-codice Antincendio); relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, conduce al definitivo superamento del D.M. 10 marzo 1998.

I nuovi provvedimenti delineano una procedura di valutazione dei rischi molto più semplificata.

In particolare, il D.M. 03/09/2021 (cd. decreto “minicodice”) per quanto concerne i luoghi di lavoro, ha esteso il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e a tutti quelli che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Il D.M. 01/09/2021, invece, dispone l’obbligo di redigere il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte).

Come si utilizzano le norme internazionali nel Codice?

La nota VVF prot. n. 15002 del 22 luglio 2026 chiarisce come applicare, ai sensi del paragrafo G.2.7 del Codice, norme e documenti tecnici europei o internazionali.

I riferimenti alternativi devono essere adottati nella loro completezza, dimostrandone l’idoneità rispetto ai profili di rischio e il rispetto degli obblighi di qualificazione dei prodotti.

Per le attività di categoria B e C sono inoltre definiti i contenuti da allegare alla valutazione del progetto, con esempi applicativi per controllo dell’incendio, rivelazione e allarme e controllo di fumi e calore.

Icona

Download Gratuito Nota VVF 15002/2026 - Codice prevenzione Incendi: applicazione di norme o documenti tecnici europei o internazionali

Leggi l’approfondimento sulla nota VVF n. 15002/2026

FAQ

Il Codice di prevenzione incendi è sempre obbligatorio?

No. L’obbligatorietà dipende dal campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015, dalla tipologia di attività e dall’esistenza di una regola tecnica concorrente. Per alcune attività resta possibile il doppio binario; per altre il Codice costituisce il riferimento obbligatorio.

Qual è la differenza tra RTO e RTV?

La RTO stabilisce il metodo generale e le misure della strategia antincendio. La RTV disciplina una specifica attività o un particolare rischio e integra o sostituisce soltanto le parti della RTO espressamente indicate.

Il Codice si applica alle attività esistenti?

Sì, il Codice può essere applicato alle attività esistenti e agli interventi di modifica o ampliamento secondo le condizioni previste. Deve essere verificata la compatibilità con la parte dell’attività non interessata dai lavori e con le norme specifiche vigenti.

Che cosa significa doppio binario?

Il doppio binario è la possibilità di scegliere, per la stessa attività, tra il Codice e una regola tecnica tradizionale ancora vigente. Il D.M. 12 aprile 2019 lo ha eliminato per numerose attività prive di regola tecnica tradizionale concorrente.

Qual è la versione aggiornata del Codice?

Il testo coordinato ufficiale disponibile presso i Vigili del Fuoco reca l’indicazione “edizione in vigore dal 1° gennaio 2023”. I successivi decreti, circolari e chiarimenti devono essere consultati separatamente quando non risultano incorporati nel documento.

Qual è la differenza tra soluzione conforme e alternativa?

La soluzione conforme applica le indicazioni previste dal Codice per il livello di prestazione. La soluzione alternativa utilizza misure differenti e richiede una dimostrazione tecnica del raggiungimento dello stesso livello di sicurezza.

Si possono usare norme NFPA, EN o altri standard internazionali?

Sì, alle condizioni previste dal paragrafo G.2.7. La Nota VVF n. 15002/2026 richiede un’applicazione completa e coerente dello standard, compatibilità con il rischio e adeguata documentazione della scelta, dei prodotti e dei risultati.

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  • Prevenzione incendi fotovoltaico: le linee guida 2025 dei Vigili del Fuoco
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  • Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione: le norme UE
  • Progettazione antincendio: cos'è e perché è importante

 


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