Art 12 nuovo codice appalti

Articolo 12 nuovo codice appalti – Rinvio esterno

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1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

  1. alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Note all’articolo 12

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

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