Articolo 152 nuovo codice appalti – Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
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1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
2. Rimangono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. |
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