Art 135 nuovo codice appalti

Articolo 135 nuovo codice appalti – Servizi di ricerca e sviluppo

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1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:

  1. i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;
  2. la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

  1. siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell’esercizio della propria attività;
  2. la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
  3. l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

3. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato di cui al comma 1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Note all’articolo 135

Per il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all’articolo 13.

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