Art 211 nuovo codice appalti

Articolo 211 nuovo codice appalti – Accordo bonario per i servizi e le forniture

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1. Le disposizioni dell’articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

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