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Testo unico sicurezza PDF

Testo unico sulla sicurezza [PDF] – dlgs 81/08

Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81/08): ecco la versione aggiornata da scaricare in formato PDF

Il testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81/08) definisce tutta la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro; rappresenta una guida per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei vari luoghi di lavoro e all'interno dei cantieri. Il dlgs 81 08 è stato emanato nel 2008 e ha subito, nel corso degli anni, notevoli modifiche ed integrazioni. Per rimanere sempre aggiornato sulle novità introdotte dalla normativa e non rischiare di commettere reati punibili sia dal punto di vista amministrativo che penale, affidati al software sicurezza lavoro con il quale potrai gestire la sicurezza sul lavoro in maniera precisa e corrispondente alla norma. 

Dlgs 81/08, cos'è

Il dlgs 81 08, anche definito testo unico sulla sicurezza, è una norma di rango primario che contiene tutta la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, definisce le disposizioni in materia penale e di procedura penale, l' uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da utilizzare, la corretta movimentazione manuale dei carichi, il corretto utilizzo delle sostanze pericolose ed esplosive. Infine, definisce i criteri per la corretta analisi e valutazione dei rischi.

Il dlgs 81/2008 cosa prevede

Il dlgs 81 08 prevede una serie di norme e prescrizioni da seguire per garantire i corretti livelli di sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro. Uno dei nodi cruciali è la valutazione del rischio che deve avvenire secondo specifiche modalità, in funzione del tipo di attività svolta e in funzione dell'azienda.

In particolare, il dlgs 81 2008 è formato da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi nei seguenti titoli:

  • Titolo I–  principi comuni;
  • Titolo II– luoghi di lavoro;
  • Titolo III– uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • Titolo IV– cantieri, cantieri temporanei o mobili;
  • Titolo V– segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Titolo VI– movimentazione manuale dei carichi;
  • Titolo VI– attrezzature munite di videoterminali;
  • Titolo VIII– agenti fisici;
  • Titolo IX– sostanze pericolose;
  • Titolo X– esposizione ad agenti biologici;
  • Titolo XI– protezione da atmosfere esplosive;
  • Titolo XII– disposizioni diverse materia penale di procedura penale;
  • Titolo XIII– disposizioni finali.

Quali sono le finalità del testo unico?

Le finalità del testo unico sono volte a garantire la salute sicurezza dei lavoratori, mettendo il datore di lavoro nelle condizioni di poter valutare correttamente i rischi e mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi nei luoghi di lavoro. Una delle finalità principali è la valutazione del rischio, con la conseguente redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), obbligo indelegabile in capo dal datore di lavoro.

Per redigere correttamente il DVR per ogni luogo di lavori ti consiglio di utilizzare strumenti specifici in grado di supportarti compiutamente nella valutazione dei rischi specifici della tua azienda e generare il documento richiesto dalla legge.

Nel caso di lavori in cantiere edile, sin dalla fase di progetto è necessario predisporre il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) ad opera del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, mentre le imprese dovranno redigere apposito POS (piano operativo di sicurezza).  Anche in questo caso ti consiglio di utilizzare un software sicurezza cantieri sempre aggiornato e semplice da usare.

Aggiornamento testo unico sicurezza sul lavoro settembre 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto 20 settembre 2023 in merito alla rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge.

Il decreto sancisce che le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal dlgs 81/08, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

Di seguito si riporta il testo normativo del decreto 20 settembre 2023 che dispone la modifica dell'art. 306 comma 4-bis del dlgs 81/2008.

Rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto in particolare, l’art. 306, comma 4 -bis , del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale «Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore»;

Visto il decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, con il quale si è provveduto a rivalutare, a decorrere dal 1° luglio 2018, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, che ha previsto l’istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la nota prot. 0002575.16-03-2022 dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si ritiene che con riferimento alla procedura di rivalutazione delle ammende e delle sanzioni pecuniarie «…omissis…la relativa funzione non può che rientrare tra le attività di competenza del vigilante MPLS»;

Vista la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2019- 2023 che, arrotondata ai sensi del citato art. 306, comma 4 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, risulta pari a 15,9%;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rivalutazione quinquennale delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché da atti aventi forza di legge;

DECRETA:

Art. 1.

1. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

Il presente decreto è invito agli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2023

Il direttore generale: GADDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2568

 

Scopri nel dettaglio la rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dlgs 81/08 testo unico sicurezza: testo completo

Leggi il testo di legge completo del dlgs 81/08 testo unico sicurezza.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. - Finalità
Articolo 2. - Definizioni
Articolo 3. - Campo di applicazione
Articolo 4. - Computo dei lavoratori
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5. - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6. - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 7. - Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8. - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9. - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10. - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11. - Attività promozionali
Articolo 12. - Interpello
Articolo 13. - Vigilanza
Articolo 14. - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - Misure di tutela e obblighi
Articolo 15. - Misure generali di tutela
Articolo 16. - Delega di funzioni
Articolo 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19. - Obblighi del preposto
Articolo 20. - Obblighi dei lavoratori
Articolo 21. - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22. - Obblighi dei progettisti
Articolo 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24. - Obblighi degli installatori
Articolo 25. - Obblighi del medico competente
Articolo 26. - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II - Valutazione dei rischi
Articolo 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30. - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 31. - Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35. - Riunione periodica
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
Articolo 36. - Informazione ai lavoratori
Articolo 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V - Sorveglianza sanitaria
Articolo 38. - Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39. - Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40. - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41. - Sorveglianza sanitaria
Articolo 42. - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI - Gestione delle emergenze
Articolo 43. - Disposizioni generali
Articolo 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45. - Primo soccorso
Articolo 46. - Prevenzione incendi
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Articolo 47. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50. - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51. - Organismi paritetici
Articolo 52. - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Articolo 53. - Tenuta della documentazione
Articolo 54. - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - Sanzioni
Articolo 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56. - Sanzioni per il preposto
Articolo 57. - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Articolo 58. - Sanzioni per il medico competente
Articolo 59. - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'arrticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
Articolo 61. - Esercizio dei diritti della persona offesa

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 88. - Campo di applicazione
Articolo 89. - Definizioni
Articolo 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91. - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92. - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Articolo 93. - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95. - Misure generali di tutela
Articolo 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97. - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99. - Notifica preliminare
Articolo 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101. - Obblighi di trasmissione
Articolo 102. - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103. - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
Articolo 104. - Modalità attuative di particolari obblighi
Articolo 104-bis. - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Articolo 105. - Attività soggette
Articolo 106. - Attività escluse
Articolo 107. - Definizioni
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Articolo 108. - Viabilità nei cantieri
Articolo 109. - Recinzione del cantiere
Articolo 110. - Luoghi di transito
Articolo 111. - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112. - Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 113. - Scale
Articolo 114. - Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115. - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116. - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117. - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III - Scavi e fondazioni
Articolo 118. - Splateamento e sbancamento
Articolo 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
Articolo 120. - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Articolo 121. - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Articolo 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124. - Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125. - Disposizione dei montanti
Articolo 126. - Parapetti
Articolo 127. - Ponti a sbalzo
Articolo 128 - Sottoponti
Articolo 129. - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130. - Andatoie e passerelle
Sezione V - Ponteggi fissi
Articolo 131. - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
Articolo 132. - Relazione tecnica
Articolo 133. - Progetto
Articolo 134. - Documentazione
Articolo 135. - Marchio del fabbricante
Articolo 136. - Montaggio e smontaggio
Articolo 137. - Manutenzione e revisione
Articolo 138. - Norme particolari
Sezione VI - Ponteggi movibili
Articolo 139. - Ponti su cavalletti
Articolo 140. - Ponti su ruote a torre
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Articolo 141. - Strutture speciali
Articolo 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143. - Posa delle armature e delle centine
Articolo 144. - Resistenza delle armature
Articolo 145. - Disarmo delle armature
Articolo 146. - Difesa delle aperture
Articolo 147. - Scale in muratura
Articolo 148. - Lavori speciali
Articolo 149. - Paratoie e cassoni
Sezione VIII - Demolizioni
Articolo 150. - Rafforzamento delle strutture
Articolo 151. - Ordine delle demolizioni
Articolo 152. - Misure di sicurezza
Articolo 153. - Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154. - Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155. - Demolizione per rovesciamento
Articolo 156. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
Articolo 157. - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Articolo 158. - Sanzioni per i coordinatori
Articolo 159. - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
Articolo 160. - Sanzioni per i lavoratori autonomi

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 180. - Definizioni e campo di applicazione
Articolo 181. - Valutazione dei rischi
Articolo 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183. - Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184. - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185. - Sorveglianza sanitaria
Articolo 186. - Cartella sanitaria e di rischio
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 187. - Campo di applicazione
Articolo 188. - Definizioni
Articolo 189. - Valori limite di esposizione e valori di azione
Articolo 190. - Valutazione del rischio
Articolo 191. - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Articolo 192. - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 193. - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Articolo 194. - Misure per la limitazione dell’esposizione
Articolo 195. - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 196. - Deroghe
Articolo 197. - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Articolo 199. - Campo di applicazione
Articolo 200. - Definizioni
Articolo 201. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
Articolo 202. - Valutazione dei rischi
Articolo 203. - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 204. - Sorveglianza sanitaria
Articolo 205. - Deroghe
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
Articolo 206. - Campo di applicazione
Articolo 207. - Definizioni
Articolo 208. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
Articolo 209. - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
Articolo 210. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 210-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 211. - Sorveglianza sanitaria
Articolo 212. - Deroghe
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Articolo 213. - Campo di applicazione
Articolo 214. - Definizioni
Articolo 215. - Valori limite di esposizione
Articolo 216. - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Articolo 217. - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Articolo 218. - Sorveglianza sanitaria
CAPO VI - SANZIONI
Articolo 219. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 220. - Sanzioni a carico del medico competente

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 221. - Campo di applicazione
Articolo 222. - Definizioni
Articolo 223. - Valutazione dei rischi
Articolo 224. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Articolo 225. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Articolo 226. - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Articolo 227. - Informazione e formazione per i lavoratori
Articolo 228. - Divieti
Articolo 229. - Sorveglianza sanitaria
Articolo 230. - Cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 231. - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Articolo 232. - Adeguamenti normativi
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 233. - Campo di applicazione
Articolo 234. - Definizioni
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 235. - Sostituzione e riduzione
Articolo 236. - Valutazione del rischio
Articolo 237. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 238. - Misure tecniche
Articolo 239. - Informazione e formazione
Articolo 240. - Esposizione non prevedibile
Articolo 241. - Operazioni lavorative particolari
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
Articolo 242. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Articolo 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Articolo 244. - Registrazione dei tumori
Articolo 245. - Adeguamenti normativi
CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 246. - Campo di applicazione
Articolo 247. - Definizioni
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 248. - Individuazione della presenza di amianto
Articolo 249. - Valutazione del rischio
Articolo 250. - Notifica
Articolo 251. - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 252. - Misure igieniche
Articolo 253. - Controllo dell’esposizione
Articolo 254. - Valore limite
Articolo 255. - Operazioni lavorative particolari
Articolo 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Articolo 257. - Informazione dei lavoratori
Articolo 258. - Formazione dei lavoratori
Articolo 259. - Sorveglianza sanitaria
Articolo 260. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261. - Mesoteliomi
CAPO IV - SANZIONI
Articolo 262. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 263. - Sanzioni per il preposto
Articolo 264. - Sanzioni per il medico competente
Articolo 264-bis. - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 265. - Sanzioni per i lavoratori

ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34)
ALLEGATO 3A - Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
ALLEGATO 3B - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
ALLEGATO VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e e per l’esecuzione dei lavori
ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale
ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
ALLEGATO XX - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione
ALLEGATO 21 - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
ALLEGATO 22 - Contenuti minimi del Pi.M.U.S
ALLEGATO 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
ALLEGATO 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
ALLEGATO 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
ALLEGATO 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
ALLEGATO 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
ALLEGATO 28 - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
ALLEGATO 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
ALLEGATO 30 - Prescrizioni per i segnali acustici
ALLEGATO 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
ALLEGATO 32 - Prescrizioni per i segnali gestuali
ALLEGATO 33 - Movimentazione manuale dei carichi
ALLEGATO 34 - Videoterminali
ALLEGATO 35 - Agenti fisici
ALLEGATO 36 - Campi elettromagnetici
ALLEGATO 37 - Radiazioni ottiche
ALLEGATO 38 - Valori limite di esposizione professionale
ALLEGATO 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
ALLEGATO 40 - Divieti
ALLEGATO 41 - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
ALLEGATO 42 - Elenco di sostanze, miscele e processi
ALLEGATO 43 - Valori limite di esposizione professionale
ALLEGATO 44 - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
ALLEGATO 45 - Segnale di rischio biologico
ALLEGATO 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
ALLEGATO 47 - Indicazioni su misure e livelli di contenimento
ALLEGATO 48 - Contenimento per processi industriali
ALLEGATO 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
ALLEGATO 50 - Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
ALLEGATO 51 - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Aggiornamenti del testo unico sulla sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto 20 settembre 2023 in merito alla rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge.

Il decreto sancisce che le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal dlgs 81/08, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

Di seguito si riporta il testo normativo del decreto 20 settembre 2023 che dispone la modifica dell'art. 306 comma 4-bis del dlgs 81/2008.

Rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto in particolare, l’art. 306, comma 4 -bis , del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale «Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore»;

Visto il decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, con il quale si è provveduto a rivalutare, a decorrere dal 1° luglio 2018, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, che ha previsto l’istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la nota prot. 0002575.16-03-2022 dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si ritiene che con riferimento alla procedura di rivalutazione delle ammende e delle sanzioni pecuniarie «…omissis…la relativa funzione non può che rientrare tra le attività di competenza del vigilante MPLS»;

Vista la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2019- 2023 che, arrotondata ai sensi del citato art. 306, comma 4 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, risulta pari a 15,9%;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rivalutazione quinquennale delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché da atti aventi forza di legge;

DECRETA:

Art. 1.

1. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

Il presente decreto è invito agli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2023

Il direttore generale: GADDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2568

La LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n.153)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione con modificazioni del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (in G.U.04/05/2023, n. 103).

Il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in G.U. 04/05/2023, n.103)

  • ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera a).
  • convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153) ha disposto (con l'art. 14,comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera a); (con l'art. 14, comma 1, lettera a-bis)l'introduzione del comma 3.3 all'art. 18.
  • ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 21, comma 1, lettera a).
  • ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) l'introduzione delle lettere e-bis) e n-bis) all'art. 25, comma 1.
    convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153) ha disposto (con l'art. 14,comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25, comma 1, lettera e-bis).
  • ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 37, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 71, comma 12.
  • ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 72, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera g)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 73.
  • ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 87, comma 2, lettera c).
  • convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153) ha disposto (con l'art. 14,comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 87, comma 2, lettera c).
  • convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153) ha disposto (con l'art. 14,comma 1, lettera h-bis)) la modifica dell'art. 98, comma 1, lettera b).

La LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n.117)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U.21/03/2022, n. 67).

Il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21/03/2022, n.67)

  • convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117) ha disposto (con l'art.12-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 14, comma 1.

La LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U.21/10/2021, n. 252).

Il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21/10/2021, n.252)

  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera g)) la modifica dell'Allegato I.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera g)) la modifica dell'Allegato I, numero 11 e l'introduzione del numero 12-bisall'Allegato I.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 7.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5 e l'introduzione del comma 4-bis all'art. 8.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma, lettera c)) la modifica dell'art. 13, commi 1, 4 e 6, l'abrogazione del comma 2dell'art. 13 e l'introduzione del comma 7-bis all'art. 13.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 13, commi 4 e 6.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 14.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 14 commi 1, 2, 5, 7, 9 lettera d) 10 e 14.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera d-bis)) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 18, comma 1.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) l'introduzione dei commi 3.1 e 3.2 all'art. 18.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera d-ter)) la modifica dell'art. 19, comma 1, lettera a) e l'introduzione della lettera f-bis)all'art. 19, comma 1.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera d-quater)) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 26.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera d-quinquies)) la modifica dell'art. 37 commi 2, 5, 7 e l'introduzione del comma 7-terall'art. 37.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 51, comma 8-bis e l'introduzione dei commi1-bis e 8-ter all'art. 51.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 51 commi 1-bis, 8-bis e 8-ter.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera e-bis)) la modifica dell'art. 52, comma 3.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera e-ter)) la modifica dell'art. 55, comma 5 lettere c) e d).
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera e-quater)) la modifica dell'art. 56, comma 1, lettera a).
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera e-quinquies)) la modifica dell'art. 79, comma 2-bis.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 99.
  • convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera e-sexies)) l'introduzione del comma 1.1 all'art. 99.

La LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 (in SO n.43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n.319)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione con modificazioni del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U.28/10/2020, n. 269).

Il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (in G.U. 09/11/2020, n.279)

  • ha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'Allegato XLVII.
  • ha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'Allegato XLVIII.

Il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 07/10/2020, n.248)

  • ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'Allegato XLVI.

Il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28/10/2020, n.269)

  • convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n.319) ha disposto (con l'art. 13-sexiesdecies, comma 1) la modifica dell'allegato XLVII.
  • convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.

Il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 (in SO n.29, relativo alla G.U. 12/08/2020, n.201)

  • ha disposto (con l'art. 244, comma 1) la modifica dell'art. 180, comma 3.

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44 (in G.U. 09/06/2020, n.145)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 242, comma 6.
  • ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'allegato XLII.
  • ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'allegato XLIII.

Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019, n.59)

  • ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 74, commi 1 e 2, alinea.
  • ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 74, commi 1 e 2, alinea.

Il DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231)

  • convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) ha disposto (con l'art.26, comma 1) la modifica dell'art. 99, comma 1.

Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304)

  • convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49)ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) la modifica dell'art. 18, comma 1-bis.
  • convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49)ha disposto (con l'art. 3, comma 2) la modifica dell'art. 53, comma 6.

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159 (in G.U. 18/08/2016, n.192)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera l)) la modifica dell'allegato XXXVI.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 206.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 207.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 208.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 209.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 210.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) l'introduzione dell'art. 210-bis.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 211.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 212.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 219, commi 1, lettere a) e b) e 2, lettere a) e b).

ACCORDO 7 luglio 2016 (in G.U. 19/08/2016, n.193)

  • ha disposto (con l'Allegato A, punto 9.1) la modifica dell'Allegato XIV.

Avviso di rettifica (in G.U. 26/05/2016, n.122)

  • nel modificare l'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 (in G.U. 14/3/2016, n. 61) ha conseguentemente disposto la modifica dell'allegato XXVI.
  • nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 (in G.U. 14/3/2016, n. 61) h aconseguentemente disposto la modifica dell'art. 222.

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39 (in G.U. 14/03/2016, n.61)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'allegato XV, punto 3.2.1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'allegato XLII.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'allegato XXVI; (con l'art. 1, comma 1, lettera i))la modifica dell'allegato XXVI, sezioni 1 e 5.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) la modifica dell'allegato XXV, sezione 3.2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'allegato XXIV, punto 12.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 20, comma 2, lettera c).
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 36, comma 2, lettera b).
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 37, comma 4, lettera c).
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 50, comma 1, lettera e).
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 222; (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) lamodifica dell'art. 222, comma 1, lettera b).
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 223, comma 1, lettera d); (con l'art. 1, comma1, lettera d)) la modifica dell'art. 223, commi 1, lettera b) e 4.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 227, commi 1, lettera d) e 4.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 228, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 229, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 234, comma 1 lettere a) e b).
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 235, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 236, comma 4, lettere a) b) e f).

Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302)

  • convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47) nel modificare l'art. 1,comma 3 della L. 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18/10/2012, n. 244) ha
  • conseguentemente disposto (con l'art.4, comma 6) la modifica dell'Allegato XI, punto 1-bis.
  • convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47) nel modificare l'art. 1,comma 3 della L. 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18/10/2012, n. 244) ha
  • conseguentemente disposto (con l'art.4, comma 6) la modifica dell'Allegato XV, punto 2.2.3, lettera b-bis).
  • convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47) nel modificare l'art. 1,comma 3 della L. 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18/10/2012, n. 244) ha
  • conseguentemente disposto (con l'art.4, comma 6) la modifica dell'art. 28, comma 1.
  • convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47) nel modificare l'art. 1,comma 3 della L. 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18/10/2012, n. 244) ha
  • conseguentemente disposto (con l'art.4, comma 6) la modifica dell'art. 91, comma 2-bis.
  • convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47) nel modificare l'art. 1,comma 3 della L. 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18/10/2012, n. 244) ha
  • conseguentemente disposto (con l'art.4, comma 6) la modifica dell'art. 100, comma 1.
  • convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47) nel modificare l'art. 1,comma 3 della L. 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18/10/2012, n. 244) ha
  • conseguentemente disposto (con l'art.4, comma 6) la modifica dell'art. 104, comma 4-bis.

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221)

  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, commi 8 e 12-bis.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 5, commi 1, 4 e 5.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 6, commi 1, 2, 5, 6, 8, lettere f) g) n) e n-quater).
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 12, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 3-ter all'art. 28.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 29, comma 6-quater.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 34 e la modifica dell'art.34, comma 2-bis.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 53, comma 6.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera i)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 55.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 69, comma 1, lettera e).
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera m)) l'introduzione dell'art. 73-bis.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 87, commi 2, lettera e) 3, lettera d) 4, letterab) e 6.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera o)) la modifica dell'art. 98, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera p)) la modifica dell'art. 190, comma 5-bis.
  • ha disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 4, lettera c); (con l'art. 22, comma4, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 5, lettera b); (con l'art. 22, comma 4, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 14.

La LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178)

  • ha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 88, comma 2, lettera g-bis).

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (in SO n.34, relativo alla G.U. 24/06/2015, n.144)

  • ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 3.

La LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261)

  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 28, comma 3-bis.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 29, comma 3.

Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19 (in G.U. 10/03/2014, n.57)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 286-bis.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 286-ter.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 286-quater.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 286-quinquies.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 286-sexies.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 286-septies.

Il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300)

  • convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43) ha disposto (con l'art. 14,comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 4, lettera c) e comma 5, lettera b).

Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191)

  • convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242) ha disposto (con l'art.11, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 8, comma 4.
  • convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242) ha disposto (con l'art.11, comma 5, lettera b)) l'introduzione del comma 13-bis all'art. 71.
  • convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242) ha disposto (con l'art.11, comma 5, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 73.

Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204)

  • convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255) ha disposto (con l'art.7, comma 9-quinquies) la modifica dell'art. 71, comma 11.

Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144)

  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera 0a)) la modifica dell'art. 3, comma 12-bis.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera 0b)) la modifica dell'art. 6, comma 8, lettera g).
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 26, commi 3 e 3-bis.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a-bis)) la modifica dell'art. 27, comma 1.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 29, commi 5, 6 e l'introduzione del comma 6-tere 6-quater; (con l'art. 32, comma 2) la modifica dell'art. 29, comma 6-ter.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell'art. 31, comma 1.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 32.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 14-bis all'art. 37.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 67.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, commi 1, lettera f)) la modifica dell'art. 71, comma 11.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 88, comma 2, lettera g-bis); (con l'art. 32, comma1, lettera g-bis) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 88.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera h)) l'introduzione dell'art. 104-bis; (con l'art. 32, comma 2) la modificadell'art. 104-bis.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 225, comma 8.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 240, comma 3.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 250, comma 1.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 277, comma 2.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 35, comma 1) l'introduzione dei commi 13-bis e 13-ter all'art. 3.
  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l'art. 45-bis, comma 1) la modifica dell'art. 73, comma 5.

Il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150)

  • convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196) ha disposto (con l'art. 9,comma 2) la modifica dell'art. 306, comma 4-bis.

Il DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32 (in G.U. 05/04/2013, n.80)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della lettera i-bis) all'art. 6, comma 8; (con l'art. 1, comma 2) lamodifica dell'art. 6, comma 8, lettera i-bis).

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 44 (in G.U. 27/04/2013, n.98)

  • ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 5, comma 1.

La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 338) la modifica dell'art. 29, comma 5.

La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18/10/2012, n.244)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) l'introduzione del punto 1-bis all'allegato XI; (con l'art. 1, comma 3)la modifica dell'allegato XI, punto 1-bis.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) l'introduzione della lettera b-bis) all'allegato XV, punto 2.2.3; (conl'art. 1, comma 3) la modifica dell'allegato XV, punto 2.2.3, lettera b-bis).
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 1;(con l'art. 1, comma 3) la modificadell'art. 28, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 91; (con l'art. 1, comma 3) lamodifica dell'art. 91, comma 2-bis.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 100, comma 1;(con l'art. 1, comma 3) lamodifica dell'art. 100, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 104; (con l'art. 1, comma 3)la modifica dell'art. 104, comma 4-bis.

Il DECRETO 6 agosto 2012 (in G.U. 18/09/2012, n.218)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'Allegato XXXVIII.

Il DECRETO 9 luglio 2012 (in G.U. 26/07/2012, n.173)

  • ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) la modifica dell'Allegato 3A.
  • ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'Allegato 3B.

Il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 (in G.U. 14/05/2012, n.111)

  • convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13/07/2012, n. 162) ha disposto (con l'art. 1,comma 01) la modifica dell'art. 3, comma 2; (con l'art. 1, comma 1, lettere a) b) e b-bis)) la modifica dell'art. 3,comma 3.
  • convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13/07/2012, n. 162) ha disposto (con l'art. 1,comma 2) la modifica dell'art. 29, comma 5.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n.74)

  • ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 3, comma 3-bis.

Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303)

  • convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47)ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 3-bis.
  • convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47)ha disposto (con l'art. 2, comma 51) la modifica dell'art. 3, comma 2.

La Corte costituzionale, con sentenza 2 novembre 2010, n. 310 (in G.U. 10/11/2010 n. 45)

  • ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1.

La LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 (in G.U. 23/08/2010, n.196)

  • ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera u).
  • ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 21, comma 1, lettera c).

La LEGGE 4 giugno 2010, n. 96 (in SO n.138, relativo alla G.U. 25/06/2010, n.146)

  • ha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 306, comma 3.

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125)

  • convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n.174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010,n.176) ha disposto (con l'art. 8, comma 12) la modifica dell'art. 3, comma 2.
  • convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n.174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010,n.176) ha disposto (con l'art. 8, comma 12) la modifica dell'art. 28.
  • convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n.174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010,n.176) ha disposto (con l'art. 8, comma 12) la modifica dell'art. 29.

Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302)

  • convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48) hadisposto (con l'art. 6, comma 9-ter) la modifica dell'art. 3, comma 2.

Il DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 (in SO n.142, relativo alla G.U. 05/08/2009, n.180)

  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 13.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 5, commi 1 e 5.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 6, commi 1, 5 e 6.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 8, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9, commi 1,3,4,5 e 7.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 10, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 11, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 12, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, commi 4 e 7.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 26, comma 6.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 38, commi 2 e 4.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 47, comma 6.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 52, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 71, commi 13 e 14.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 79, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 82, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 131, commi 2,3 e 7.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 156, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 197, commi 2 e 4.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 205, commi 3 e 5.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 212, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 228, comma 5.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 232, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 243, commi 9 e 10.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 244, commi 4 e 5.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 270, commi 1,3,4 e 6.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 275, comma 5.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 280, commi 6 e 7.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 281, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 306, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera a).
  • ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 2; (con l'art. 3, comma 1, lettera b))l'introduzione del comma 3-bis; (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 3, comma 9; (con l'art. 3,comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 3, comma 12; (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 12-bis.
  • ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera b); (con l'art. 4, comma 1,lettera b)) l'introduzione della lettera l-bis al comma 1 dell'art. 4; (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) la modificadell'art. 4, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera a); (con l'art. 6, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera b); (con l'art. 6, comma 2) l'introduzione delle lettere m-bis)m-ter) e m-quater) all'art. 6, comma 8.
  • ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 8, comma 6, lettera b); (con l'art. 7, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 8, comma 6, lettera c); (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) l'introduzione della letterae-bis) all'art. 8, comma 6.
  • ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9, comma 4, lettera d); (con l'art. 8, comma 1,lettera b)) l'introduzione della lettera d-bis) all'art. 9, comma 4; (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 9,comma 6, lettera i); (con l'art. 8, comma 3) la modifica dell'art. 9, comma 7, lettera e).
  • ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettere a) b) c)) la modifica dell'art. 11, comma 1; (con l'art. 9, comma 1,lettera d)) l'introduzione del comma 3-bis; (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) la
  • modifica dell'art. 11, comma 5;(con l'art. 9, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 5-bis.
  • ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 13; (con l'art. 10, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 13, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1; (con l'art. 11, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 14, comma 2; (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la
  • modifica dell'art. 14, comma 4, letterac);(con l'art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 14, comma 10;(con l'art. 11, comma 1, lettera e))l'introduzione del comma 11-bis.
  • ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 16, comma 3; (con l'art. 12, comma 2) l'introduzione delcomma 3-bis.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera g);(con l'art. 13, comma1, lettera b)) l'introduzione della lettera g-bis dopo la lettera g all'art. 18 comma 1; (con l'art. 13, comma 1, c)) lamodifica dell'art. 18, comma 1, lettera o); (con l'art. 13, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 18, comma 1,lettera p); (con l'art. 13, comma 1 lettera e)) la
  • modifica dell'art. 18, comma 1, lettera r); (con l'art. 18, comma 1,lettera f)) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera aa); (con l'art. 13, comma 2) l'introduzione del comma 1-bisdopo il comma 1 all'art. 18; (con l'art. 13, comma 3) l'introduzione del comma 3-bis dopo il comma 3 all'art. 18.
  • ha disposto (con l'art. 14) la modifica dell'art. 21, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 1 lettera c); (con l'art. 15, comma1, lettera b)) la modifica dell'art. 25, comma 1 lettera e);(con l'art. 15, comma 1, lettera c)) la soppressione dellalettera f) all'art. 25, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 26, comma 1; (con l'art. 16, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 26, comma 1, lettera a);(con l'art. 16, comma 2, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 26,comma 3; (con l'art. 16, comma 3) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dopo il comma 3 all'art. 26; (con l'art.16, comma 4) la modifica dell'art. 26, comma 5.
  • ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 27, comma 1; (con l'art. 17, comma 1, letterab)) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 all'art. 27; (con l'art. 17, comma 1, lettera c)) la modificadell'art. 27, comma 2; (con l'art. 17, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 all'art.27.
  • ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 1; (con l'art. 18, comma 1, letterab)) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 all'art. 28; (con l'art. 18, comma 1, lettera c)) la modificadell'art. 28, comma 2; (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 28, comma 2, lettera a); (con l'art.18, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 3-bis dopo il comma 3 all'art. 28.
  • ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera b); (con l'art. 4, comma 1,lettera b)) l'introduzione della lettera l-bis al comma 1 dell'art. 4; (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) la modificadell'art. 4, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera a); (con l'art. 6, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera b); (con l'art. 6, comma 2) l'introduzione delle lettere m-bis)m-ter) e m-quater) all'art. 6, comma 8.
  • ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 8, comma 6, lettera b); (con l'art. 7, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 8, comma 6, lettera c); (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) l'introduzione della letterae-bis) all'art. 8, comma 6.
  • ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9, comma 4, lettera d); (con l'art. 8, comma 1,lettera b)) l'introduzione della lettera d-bis) all'art. 9, comma 4; (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 9,comma 6, lettera i); (con l'art. 8, comma 3) la modifica dell'art. 9, comma 7, lettera e).
  • ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettere a) b) c)) la modifica dell'art. 11, comma 1; (con l'art. 9, comma 1,lettera d)) l'introduzione del comma 3-bis; (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) la
  • modifica dell'art. 11, comma 5;(con l'art. 9, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 5-bis.
  • ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 13; (con l'art. 10, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 13, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1; (con l'art. 11, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 14, comma 2; (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la
  • modifica dell'art. 14, comma 4, letterac);(con l'art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 14, comma 10;(con l'art. 11, comma 1, lettera e))l'introduzione del comma 11-bis.
  • ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 16, comma 3; (con l'art. 12, comma 2) l'introduzione delcomma 3-bis.
  • ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera g);(con l'art. 13, comma1, lettera b)) l'introduzione della lettera g-bis dopo la lettera g all'art. 18 comma 1; (con l'art. 13, comma 1, c)) lamodifica dell'art. 18, comma 1, lettera o); (con l'art. 13, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 18, comma 1,lettera p); (con l'art. 13, comma 1 lettera e)) la
  • modifica dell'art. 18, comma 1, lettera r); (con l'art. 18, comma 1,lettera f)) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera aa); (con l'art. 13, comma 2) l'introduzione del comma 1-bisdopo il comma 1 all'art. 18; (con l'art. 13, comma 3) l'introduzione del comma 3-bis dopo il comma 3 all'art. 18.
  • ha disposto (con l'art. 14) la modifica dell'art. 21, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 1 lettera c); (con l'art. 15, comma1, lettera b)) la modifica dell'art. 25, comma 1 lettera e);(con l'art. 15, comma 1, lettera c)) la soppressione dellalettera f) all'art. 25, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 26, comma 1; (con l'art. 16, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 26, comma 1, lettera a);(con l'art. 16, comma 2, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 26,comma 3; (con l'art. 16, comma 3) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dopo il comma 3 all'art. 26; (con l'art.16, comma 4) la modifica dell'art. 26, comma 5.
  • ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 27, comma 1; (con l'art. 17, comma 1, letterab)) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 all'art. 27; (con l'art. 17, comma 1, lettera c)) la modificadell'art. 27, comma 2; (con l'art. 17, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 all'art.27.
  • ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 1; (con l'art. 18, comma 1, letterab)) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 all'art. 28; (con l'art. 18, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 28, comma 2; (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 28, comma 2, lettera a); (con l'art.18, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 3-bis dopo il comma 3 all'art. 28.
  • ha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 29, comma 3; (con l'art. 19, comma 1, letterab)) l'introduzione del comma 6-bis dopo il comma 6 all'art. 29; (con l'art. 19, comma 1, lettera c)) la soppressionedella lettera c) del comma 7 dell'art. 29.
  • ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 30.
  • ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 32, comma 5; (con l'art. 21, comma 1,lettera c)) la modifica dell'art. 32, comma 7.
  • ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 all'art. 34; (conl'art. 22, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 all'art. 34.
  • ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 37, comma 7; (con l'art. 23, comma 1, letterab)) l'introduzione del comma 7-bis dopo il comma 7 dell'art. 37; (con l'art. 23, comma 1, lettera c)) la modificadell'art. 37, comma 12; (con l'art. 23, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 37, comma 14.
  • ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'introduzione della lettera d-bis al comma 1 dell'art. 38.
  • ha disposto (con l'art. 25, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 40.  ha disposto (con l'art. 26, comma 1) la modifica dell'art. 41, comma 1, lettera a); (con l'art. 26, comma 2)l'introduzione delle lettere e-bis e e-ter al comma 2 dell'art. 41; (con l'art. 26, comma 3) l'introduzione delcomma 2-bis; (con l'art. 26, comma 4) la modifica dell'art. 41, comma 3, lettera a); (con l'art. 26, comma 5) lamodifica dell'art. 41, comma 4; (con l'art. 26, comma 6) l'introduzione del comma 4-bis; (con l'art. 26, comma 7)l'introduzione del comma 6-bis; (con l'art. 26, comma 8) la modifica dell'art. 41, comma 8; (con l'art. 26, comma9) la modifica dell'art. 41, comma 9.
  • ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 42, comma 1; (con l'art. 27, comma 1, letterab)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 42.
  • ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera e-bis al comma 1 dell'art. 43; (con l'art.28, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 43, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 29, comma 1) la modifica dell'art. 48, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera a)) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 51;(con l'art. 30,comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 51.
  • ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la modifica dell'art. 52, comma 1; (con l'art. 31, comma 2, lettera a)) lamodifica dell'art. 52, comma 2, lettera a); (con l'art. 31, comma 2, lettera b)) la soppressione delle lettere b) c) ed) del comma 2 dell'art. 52; (con l'art. 31, comma 3, lettere a) b) e c)) la modifica dell'art. 52, comma 3; (con l'art.31, comma 4) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 52.
  • ha disposto (con l'art. 32, comma 1) la modifica dell'art. 55.
  • ha disposto (con l'art. 33, comma 1) la modifica dell'art. 56.
  • ha disposto (con l'art. 34, comma 1) la modifica dell'art. 57.
  • ha disposto (con l'art. 35, comma 1) la modifica dell'art. 58.
  • ha disposto (con l'art. 36, comma 1) la modifica dell'art. 59.
  • ha disposto (con l'art. 37, comma 1) la modifica dell'art. 60.
  • ha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 62, comma 1; (con l'art. 38, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera d-bis al comma 2 dell'art. 62.
  • ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 63, comma 3; (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 6 dell'art. 63.
  • ha disposto (con l'art. 40, comma 1) la modifica dell'art. 67, comma 2, lettera b).
  • disposto (con l'art. 41, comma 1) la modifica dell'art. 68.
  • ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 69, comma 1, lettera a).
  • ha disposto (con l'art. 43, comma 1) la modifica dell'art. 70, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 71, comma 5; (con l'art. 44, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 71, comma 7, lettera a); (con l'art. 44, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 71, comma8; (con l'art. 44, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 71, comma 11; (con l'art. 44, comma 1, lettera e)) lamodifica dell'art. 71, comma 13; (con l'art. 44, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 71, comma 14.
  • ha disposto (con l'art. 45, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 72, comma 1; (con l'art. 45, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 72, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 46, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 73; (con l'art. 46, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 73, comma 1;(con l'art. 46, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 73, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 47, comma 1) la modifica dell'art. 74, comma 2, lettera d).
  • ha disposto (con l'art. 48, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 79.
  • ha disposto (con l'art. 49, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 80, comma 1;(con l'art. 49, comma 1, letterab)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 80.
  • ha disposto (con l'art. 50, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 81, comma 2; (con l'art. 50, comma 1, letterab)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 81.
  • ha disposto (con l'art. 51, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 82, comma 1; (con l'art. 51, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 82, comma 1, lettera a); (con l'art. 51, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 82, comma1, lettera b); (con l'art. 51, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 82, comma 1, lettera c).
  • ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 83, comma 1;(con l'art. 52, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 83, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 53, comma 1) la modifica dell'art. 84, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 54, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 85, comma 1;(con l'art. 54, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 85, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 55, comma 1) la modifica dell'art. 86.
  • ha disposto (con l'art. 56, comma 1) la modifica dell'art. 87.
  • ha disposto (con l'art. 57, comma 1) l'introduzione delle lettere g-bis) e g-ter) al comma 2 dell'art. 88.
  • ha disposto (con l'art. 58, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 89, comma 1, lettera c);(con l'art. 58, comma1, lettera b)) la modifica dell'art. 89, comma 1, lettera f);(con l'art. 58, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art.89, comma 1, lettera i);(con l'art. 58, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera i-bis all'art. 89, comma 1;(con l'art. 58, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 89, comma 1, lettera l).
  • ha disposto (con l'art. 59, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 90, comma 1;(con l'art. 59, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 all'art. 90;(con l'art. 59, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 90, comma 2;(con l'art. 59, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 90, comma 3;(con l'art. 59, comma1, lettera e)) la modifica dell'art. 90, comma 4;(con l'art. 59, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 90, comma7;(con l'art. 59, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 90, comma 9; (con l'art. 59, comma 1, lettere h) e i)) lamodifica dell'art. 90, comma 9, lettera a); (con l'art. 59, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 90, comma 9,lettera b); (con l'art. 59, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 90, comma 9, lettera c); (con l'art. 59, comma1, lettera n)) la modifica dell'art. 90, comma 10.
  • ha disposto (con l'art. 60, comma 1) la modifica dell'art. 91, comma 1, lettera b).
  • ha disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 92, comma 1, lettera a); (con l'art. 61, comma1, lettera b)) la modifica dell'art. 92, comma 1, lettera b); (con l'art. 61, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art.92, comma 1, lettera e); (con l'art. 61, comma 2) la modifica dell'art. 92, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 93, comma 1; (con l'art. 62, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 93, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 95, comma 1, lettera d); (con l'art. 63, comma1, lettera b)) la modifica dell'art. 95, comma 1 lettera g).
  • ha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 96;(con l'art. 64, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 96, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 65, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 97, comma 1; (con l'art. 65, comma 1, letterab)) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 97.
  • ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 98, comma 1; (con l'art. 66, comma 1, letterab)) la modifica dell'art. 98, comma 1, lettera a);(con l'art. 66, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 98, comma1, lettera b); (con l'art. 66, comma 2) la modifica dell'art. 98, comma 2;(con l'art. 66, comma 3) la modificadell'art. 98, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 67, comma 1) la modifica dell'art. 100, comma 6; (con l'art. 67, comma 2) l'introduzionedel comma 6-bis all'art. 100.
  • ha disposto (con l'art. 68, comma 1) l'abrogazione dell'art. 103.
  • ha disposto (con l'art. 69, comma 1) la modifica dell'art. 106, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 70, comma 1) la modifica dell'art. 108, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 71, comma 1) la modifica dell'art. 111, comma 8.
  • ha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 115, comma 1; (con l'art. 72, comma 1, letterab))l'abrogazione del comma 2 dell'art. 115; (con l'art. 72, comma 1, lettera c)la modifica dell'art. 115, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 73, comma 1) la modifica dell'art. 117, comma 1; (con l'art. 73, comma 2) la modificadell'art. 117, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 74, comma 1) la modifica dell'art. 118, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 75, comma 1) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 119.
  • ha disposto (con l'art. 77, comma 1) la modifica dell'art. 122, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 78, comma 1) la modifica dell'art. 125, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 79, comma 1) la modifica dell'art. 128, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 80, comma 1) la soppressione della lettera d) del comma 4 dell'art. 136.
  • ha disposto (con l'art. 81, comma 1) la modifica dell'art. 137, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 82, comma 1) la modifica dell'art. 138, comma 2;(con l'art. 82, comma 2) la modificadell'art. 138, comma 5.
  • ha disposto (con l'art. 83, comma 1) la modifica dell'art. 139, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 84, comma 1) la modifica dell'art. 140, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 85, comma 1) la modifica dell'art. 148, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 86, comma 1) la modifica dell'art. 157.
  • ha disposto (con l'art. 87, comma 1) la modifica dell'art. 158.
  • ha disposto (con l'art. 88, comma 1) la modifica dell'art. 159.
  • ha disposto (con l'art. 89, comma 1) la modifica dell'art. 160.
  • ha disposto (con l'art. 90, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 161.
  • ha disposto (con l'art. 91, comma 1) la modifica dell'art. 165.
  • ha disposto (con l'art. 92, comma 1) l'abrogazione dell'art. 166.
  • ha disposto (con l'art. 93, comma 1) la modifica dell'art. 170.
  • ha disposto (con l'art. 94, comma 1) l'abrogazione dell'art. 171.
  • ha disposto (con l'art. 95, comma 1) la modifica dell'art. 178.
  • ha disposto (con l'art. 96, comma 1) l'abrogazione dell'art. 179.
  • ha disposto (con l'art. 97, comma 1) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 190.
  • ha disposto (con l'art. 98, comma 1) la modifica dell'art. 192, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 99, comma 1) la modifica dell'art. 193, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 100, comma 1) la modifica dell'art. 198, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 101, comma 1) la modifica dell'art. 207, comma 1, lettera c).
  • ha disposto (con l'art. 102, comma 1) la modifica dell'art. 209, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 103, comma 1) la modifica dell'art. 211, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 104, comma 1) la modifica dell'art. 214, comma 1, lettera a).
  • ha disposto (con l'art. 105, comma 1) la modifica dell'art. 216, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 106, comma 1) la modifica dell'art. 217, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 107, comma 1) la modifica dell'art. 219.
  • ha disposto (con l'art. 108, comma 1) la modifica dell'art. 220.
  • ha disposto (con l'art. 109, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 223, comma 1; (con l'art. 109, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 223, comma 1, lettera c); (con l'art. 109, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art.223, comma 1, lettera d).
  • ha disposto (con l'art. 110, comma 1) la modifica dell'art. 232, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 111, comma 1) la modifica dell'art. 242, comma 5, lettera b).
  • ha disposto (con l'art. 112, comma 1) la modifica dell'art. 243, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 113, comma 1) la modifica dell'art. 246, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 114, comma 1) la modifica dell'art. 249, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 115, comma 1) la modifica dell'art. 251, comma 1; (con l'art. 115, comma 2) la modificadell'art. 251, comma 1, lettera b).
  • ha disposto (con l'art. 116, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 253, comma 2;(con l'art. 116, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 253, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 117, comma 1) la modifica dell'art. 254, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 118, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 256, comma 1;(con l'art. 118, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 256, comma 4;(con l'art. 118, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 256,comma 5;(con l'art. 118, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 256, comma 6.
  • ha disposto (con l'art. 119, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 259, comma 1;(con l'art. 119, comma 1,lettera b)) la modifica dell'art. 259, comma 4.
  • ha disposto (con l'art. 120, comma 1) la modifica dell'art. 260, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 121, comma 1) la modifica dell'art. 262.
  • ha disposto (con l'art. 122, comma 1) la modifica dell'art. 263.
  • ha disposto (con l'art. 123, comma 1) la modifica dell'art. 264.
  • ha disposto (con l'art. 124, comma 1) l'introduzione dell'art. 264-bis.
  • ha disposto (con l'art. 125, comma 1) l'abrogazione dell'art. 265.
  • ha disposto (con l'art. 126, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 272, comma 2, lettera c); (con l'art. 126,comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 272, comma 2, lettera m).
  • ha disposto (con l'art. 127, comma 1) la modifica dell'art. 273, comma 1, lettera c).
  • ha disposto (con l'art. 128, comma 1) la modifica dell'art. 274, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 129, comma 1) la modifica dell'art. 279, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 130, comma 1) la modifica dell'art. 280, commi 2 e 3.
  • ha disposto (con l'art. 131, comma 1) la modifica dell'art. 282.
  • ha disposto (con l'art. 132, comma 1) la modifica dell'art. 283.
  • ha disposto (con l'art. 133, comma 1) la modifica dell'art. 284.
  • ha disposto (con l'art. 134, comma 1) la modifica dell'art. 285.
  • ha disposto (con l'art. 135, comma 1) la modifica dell'art. 286.
  • ha disposto (con l'art. 136, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 288, comma 1; (con l'art. 136, comma 1,lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis.
  • ha disposto (con l'art. 137, comma 1) la modifica dell'art. 292, comma 2.
  • ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la modifica dell'art. 293, comma 3.
  • ha disposto (con l'art. 139, comma 1) l'introduzione dell'art. 294-bis.
  • ha disposto (con l'art. 141, comma 1) la modifica dell'art. 297.
  • ha disposto (con l'art. 142, comma 1) la modifica dell'art. 301, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 143, comma 1) l'introduzione dell'art. 301-bis.
  • ha disposto (con l'art. 144, comma 1) la modifica dell'art. 302.
  • ha disposto (con l'art. 144, comma 2) l'introduzione dell'art. 302-bis.
  • ha disposto (con l'art. 145, comma 1) l'abrogazione dell'art. 303.
  • ha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera a)) l'introduzione delle lettere d-bis, d-ter e d-quater all'art. 304,comma 1; (con l'art. 146, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 304.
  • ha disposto (con l'art. 147, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 306, comma 3; (con l'art. 147, comma 1,lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis dopo il comma 4 all'art. 306.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato I.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato LI.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato L.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XLIX.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XLVIII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XLVI.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXXIX.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXXVIII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXXVI.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXXV.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXXIV.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXXIII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXXI.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXIX.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXVII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXVI.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXV.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXIV.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXIII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XXI.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XIX.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell'allegato XVIII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XVII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XV.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XIV.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XIII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato XI.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato X.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato IX.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato VIII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato VII.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato VI.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato V.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato IV.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell' allegato II.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell'allegato 3A.
  • ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell'allegato 3B.

La LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (in SO n.110, relativo alla G.U. 14/07/2009, n.161)

  • ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 91, comma 1.
  • ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 90, comma 11.

La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140)

  • ha disposto (con l'art. 29, comma 2) la modifica dell'art. 3, comma 2.

Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304)

  • convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)ha disposto (con l'art. 32, commi 2-bis e 2-ter) la modifica dell'art. 3, comma 2.
  • convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)ha disposto (con l'art. 32, comma 1) la modifica dell' art. 18, comma 1, lettera r).
  • convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)ha disposto (con l'art. 32, comma 1) la modifica dell' art. 41, comma 3, lettera a).
  • convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)ha disposto (con l'art. 32, comma 2) la modifica dell' art. 306, comma 2.

Il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97 (in G.U. 03/06/2008, n.128)

  • convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 2/8/2008, n. 180) ha disposto (con l'art. 4,comma 2) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera r).
  • convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 2/8/2008, n. 180) ha disposto (con l'art. 4,comma 2) la modifica dell' art. 41, comma 3, lettera a).
  • convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 2/8/2008, n. 180) ha disposto (con l'art. 4,comma 2-bis) la modifica dell' art. 306, comma 2.

Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147)

  • convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195)ha disposto (con l'art. 39, comma 12) la modifica dell' art. 55, comma 4, lettera h).
  • convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195)ha disposto (con l'art. 41, comma 11) la modifica dell'art. 14, comma 1); (con l'art. 41, comma 12) la modificadell'art. 14, comma 4, lettera b).

 

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15 commenti
  1. Oden Fontana
    Oden Fontana dice:

    Un servizio di eccellenza – lavoro con tutti i vostri programmi e sono sempre soddisfatto
    Congratulazioni per il lavoro ben fatto e per l’assistenza puntuale.

    Rispondi
  2. Franco L'Abbate
    Franco L'Abbate dice:

    L’Articolo è Preciso, Sintetico ed Esauriente.

    Il Vostro Servizio è molto Prezioso per il mio Lavoro.

    GRAZIE ! ! !

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  3. FRANCO L'ABBATE
    FRANCO L'ABBATE dice:

    GRAZIE ! ! !

    Con la Vostra Precisione e Puntualità mi consentite sempre di essere Aggiornato e di lavorare adeguatamente.

    Cordiali saluti.

    Franco L’Abbate

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  4. FRANCESCO G. L'ABBATE
    FRANCESCO G. L'ABBATE dice:

    Grazie e Complimenti per la Vostra Puntualità nel divulgare gli Aggiornamenti.

    Cordiali saluti.

    Franco L’Abbate

    Rispondi

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