Art 132 nuovo codice appalti

Articolo 132 nuovo codice appalti – Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

1. Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativi all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice.

2. Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applica l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 104.

Note all’articolo 132

Per i riferimenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note all’articolo 41.
Il Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione euro- pea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

Leggi tutti gli articoli del codice appalti

bim-codice-appalti
bim-codice-appalti