Articolo 128 nuovo codice appalti – Servizi alla persona
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1. Salvo quanto previsto dall’articolo 127, per l’affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono. 2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:
3. L’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. 4. In applicazione dell’articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore. 5. Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe. 6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all’articolo 59 e agli articoli da 71 a 76. 7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 8. Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo. |
Note all’articolo 128
Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.
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