Articolo 66 nuovo codice appalti – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
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1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato. |
Note all’articolo 66
I Capi II, III e IV del Titolo V (Delle società), del Libro Quinto (Del lavoro) del codice civile, recano, rispettivamente: «Della società semplice», «Della società in nome collettivo» e «Della società in accomandita semplice».
Il Capo I del Titolo VI (Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici), del Libro Quinto (Del lavoro) del codice civile reca «Del- le società cooperative».
I Capi V, VI e VII del Titolo V (Delle società), del Libro Quinto (Del lavoro) del codice civile, recano, rispettivamente: «Società per azioni», «Della società in accomandita per azioni» e «Della società a responsabilità limitata».
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