Art 227 nuovo codice appalti

Articolo 227 nuovo codice appalti – Aggiornamenti

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1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.

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