Articolo 191 nuovo codice appalti – Subentro
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1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. 2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l’ente concedente. 3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell’affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell’ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall’ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell’indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione. 4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in vigore del codice. 5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall’articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. |
Note all’articolo 191
Si riporta l’articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica):
«Art. 23 (Regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione anticipata).
1. Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all’esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Si applicano le disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente di cui all’articolo 19, comma 2.».
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