Art 43 nuovo codice appalti

Articolo 43 nuovo codice appalti – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

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1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.

4. Nell’allegato I.9 sono definiti:

  1. le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
  2. i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione;
  3. le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale
  4. di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
  5. le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
  6. le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
  7. il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Note all’articolo 43

Per il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all’art. 13.

Codice appalti e BIM: obblighi e opportunità

Il BIM è oramai una realtà consolidata nel settore dei lavori pubblici.

Il nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) conferma l’obbligatorietà della metodologia BIM per tutti gli appalti superiori a un milione di euro.

Le stazioni appaltanti dovranno migrare verso piattaforme aperte interoperabili BIM, adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, formare il personale, organizzarsi per la gestione BIM dei processi, dotarsi di un ambiente di condivisione dei dati, predisporre i capitolati informativi, ecc.

Per adempiere agli obblighi previsti dalle nuove disposizioni, affidati all’esperto del BIM per assolvere al meglio a tutte le nuove prescrizioni.

Obbligatorietà BIM: approfondimento

Per conoscere nel dettaglio come adeguarsi in tempo alla norma, ti rimando a uno specifico approfondimento sull’obbligatorietà del BIM.

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