Articolo 189 nuovo codice appalti – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
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1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti:
2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:
3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), l’ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all’articolo 33 della stessa direttiva. 6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le concessioni aggiudicate dall’ente concedente allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle di cui all’allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l’eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte. |
Note all’articolo 189
Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.
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