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Deroga prevenzione incendi, quando è possibile richiederla?

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Deroga prevenzione incendi, i VVF chiariscono come ricorrere all’istituto della deroga e in quali casi è possibile farlo

L’istituto della deroga consente ai professionisti di individuare e proporre, previa un’attenta analisi del rischio, le misure tecniche alternative alle norme di prevenzione incendi prescritte dalla regola tecnica, qualora sia impossibile ottemperare ad alcune prescrizioni.

L’art. 7 del dpr 151/2011 stabilisce che, qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, è possibile ricorrere alla deroga presentando al Comando dei Vigili del Fuoco apposita istanza al rispetto della normativa antincendio. Inoltre, possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate nell’Allegato I del dpr 151/2011.

Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale; il direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza e ne dà comunicazione al Comando e al richiedente.

A causa di interpretazioni discordanti degli operatori del settore, i Vigili del Fuoco (con la circolare 16 marzo 2016, n. 3277) hanno fornito alcuni chiarimenti in merito.

In linea generale, la deroga è proponibile solo in presenza di entrambi i presupposti:

  • esistenza di una norma (o criterio generale) alla quale si intende derogare
  • individuazione di misure, di provvedimenti, di accorgimenti e modi di azione che garantiscano condizioni di sicurezza equivalente

Pertanto, condizione necessaria per presentare istanza di deroga è l’esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi ufficiale, emanata dal Ministro dell’Interno; non è possibile richiedere la deroga in caso di linee guida, linee di indirizzo e guide tecniche.

Il Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015) costituisce una regola tecnica per una serie di attività (9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64,70, 75) che prima ne erano sprovviste; con l’emanazione del decreto diventa quindi possibile ricorrere alla deroga anche per queste attività.

Tutto ciò premesso, i Vigili del Fuoco chiariscono quali sono le attività per le quali è consentito o meno il ricorso all’istituto della deroga:

  • attività rientranti nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015: il ricorso all’istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell’allegato 1
  • attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015: l’adozione delle singole misure previste nel dm non assicura automaticamente l’accoglimento dell’istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse
  • attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all’istituto della deroga
  • attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 (ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel dm 26 agosto 1992, per la quale è in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale)

 

Clicca qui per scaricare la circolare 16 marzo 2016, n. 3277

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