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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Guida al D.P.R. 151/2011 sulle attività di prevenzione incendi

Guida al D.P.R. 151/2011 sulle attività di prevenzione incendi

Le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, le procedure in funzione della categoria: il regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) con testi ufficiali e tabelle sinottiche

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 31 Luglio 2026/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Attività prevenzione incendi

La prevenzione degli incendi è una componente essenziale della sicurezza pubblica e della protezione del patrimonio.

Per garantire un livello adeguato di sicurezza, diverse attività e strutture sono soggette a controlli periodici da parte dei Vigili del Fuoco.

Questi controlli mirano a verificare la conformità alle normative antincendio, a valutare i rischi e a garantire che siano adottate le misure necessarie per prevenire e gestire eventuali incendi.

Le attività soggette a questi controlli includono una vasta gamma di settori e strutture, che vanno dagli edifici pubblici e commerciali agli impianti industriali e alle infrastrutture critiche. I controlli dei Vigili del Fuoco sono essenziali per una serie di ragioni, tra le quali: tutela della vita umana e del patrimonio, conformità normativa, prevenzione degli incendi, preparazione alle emergenze, ecc.

Non sempre si è a conoscenza dell’obbligo di doversi adeguare alle normative antincendio. Ecco perché è fondamentale affidarsi a strumenti professionali come il software antincendio sempre in linea con il Codice di Prevenzione Incendi, con le nuove Regole Tecniche Verticali e le linee guida dei Vigili del Fuoco.

 

Attività prevenzione incendi AntiFuocus

 

Indice

  • Attività prevenzione incendi: cosa prevede il D.P.R. 151
  • D.P.R. 151/2011: il testo in PDF del regolamento di prevenzione incendi
  • Le categorie antincendio A B e C previste dal Regolamento prevenzione incendi
  • Procedure in funzione della categoria
  • Elenco completo delle attività soggette a prevenzione incendi
  • C’è un elenco delle attività non soggette a prevenzione incendi?
  • Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria A
  • Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria B
  • Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria C
  • SCIA antincendio (da non confondere con la SCIA edilizia)
  • Deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011
  • Altre semplificazioni e agevolazioni introdotte dal D.P.R. 151/2011
  • D.M. 07/08/2012: istanze e documentazione
  • Prevenzione Incendi: tutti gli approfondimenti

Attività prevenzione incendi: cosa prevede il D.P.R. 151

Quando si parla di attività di prevenzione incendi, è necessario far riferimento al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Il D.P.R. 151/2011 ha abrogato:

  • il D.M. 16/2/1982 che conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
  • il D.P.R. 689/1959 che riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco.

La vecchia disciplina antincendio – dettata dal D.P.R. 37/1998 – disponeva che tutte le attività soggette a visita e controllo da parte dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera. Inoltre tutte dovevano ottenere il famoso Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.

Il D.P.R. 151/2011 ha introdotto il “principio di proporzionalità” secondo il quale si può valutare la legittimità di un atto che imponga un obbligo o una sanzione in relazione alla sua idoneità al raggiungimento degli scopi voluti.

Il regolamento di prevenzione incendi – emanato con il D.P.R. 151/2011 – semplifica gli adempimenti e prevede procedure differenziate in funzione della complessità delle attività.

Nell’allegato I al provvedimento, infatti, sono riportate le 80 attività (prima erano 97) considerate a maggior rischio incendio e quindi soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate appunto “attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco” o, per semplificazione, “attività soggette”.

D.P.R. 151/2011: il testo in PDF del regolamento di prevenzione incendi

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Download Gratuito D.P.R. 151/2011 - Regolamento di prevenzione incendi

Le categorie antincendio A B e C previste dal Regolamento prevenzione incendi

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in 3 categorie (categoria A, B e C), individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

A seconda della categoria di appartenenza, sono previsti adempimenti diversi.

Nello specifico:

  • categoria A: ricadono le attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). Rientrano in tale categoria, ad esempio: alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto, ecc.;
  • categoria B: sono quelle attività che:
    • presentano la stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità;
    • attività sprovviste di regola tecnica;
  • categoria C: sono quelle attività che presentano un elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica (centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti).
Icona

Download Gratuito D.P.R. 151/2011 - Regolamento di prevenzione incendi

Procedure in funzione della categoria

Le procedure cambiano in funzione della categoria in cui ricade l’attività.  In tutti casi, l’attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA antincendio.

Attività di categoria A

Le attività di categoria A non devono richiedere l’esame del progetto (parere di conformità) ai Vigili del Fuoco, ma è sufficiente presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che costituisce già atto autorizzativo ai fini antincendi. Non è inoltre necessario chiedere il parere preventivo per realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività. Una volta finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare al SUAP (sportello unico delle attività produttive) la SCIA con allegato progetto.

Accertata la completezza dell’istanza, il Comando dei VVF o il SUAP rilasciano immediatamente la ricevuta e l’attività si intende autorizzata. Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività. In caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività.

Attività di categoria B

Per le attività della categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità sul progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito. Anche in questo caso sono previsti controlli a campione.

Attività di categoria C

Per le attività in categoria C è richiesto il parere di conformità dei VV.F. relativamente al progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità. L’attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA, tuttavia, i VV.F. procederanno in ogni caso al controllo dell’attività. Solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il CPI (Certificato di prevenzione incendi).

Elenco completo delle attività soggette a prevenzione incendi

Di seguito l’elenco completo delle attività previste dall’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011.

 

Attività 151/2011SottoclasseCategorieDescrizione dell’attività soggetta a prevenzione incendiDescrizione Sottoclasse
11CStabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h–
21BImpianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPaCabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa.
2CImpianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPaTutti gli altri casi
31BImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3.Rivendite
2BImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3.Depositi fino a 10 m3
3CImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3.Depositi oltre 10 m3
4CImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3.Impianti di riempimento
5AImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.Depositi di GPL fino a 300 kg
6BImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.Rivendite
7BImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1000 kg
8BImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
9BImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.Depositi oltre 1.000 kg
10CImpianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.Impianti di riempimento
41BDepositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3.Fino a 2 m3
2CDepositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3.Oltre 2 m3
3ADepositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3.Depositi di GPL fino a 5 m3
4BDepositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3.Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3
5BDepositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3.Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3
6CDepositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3.Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3
7CDepositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3.Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 13 m3
51BDepositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3.Fino a 10 m3
1CDepositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3.Oltre 10 m3
61AReti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
2BReti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.Oltre 2,4 MPa
71CCentrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624–
81BOleodotti con diametro superiore a 100 mm–
91BOfficine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglioFino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
2COfficine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglioOltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
101BStabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3.Fino a 50 m3
2CStabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3.Oltre 50 m3
111BStabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.Fino a 50 m3
2CStabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.Oltre 50 m3
121ADepositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3
2BDepositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A)
3CDepositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3
131AImpianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidiContenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3, con punto di infiammabilità
2BImpianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidiSolo liquidi combustibili
3CImpianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidiTutti gli altri
4CImpianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).Tutti
141BOfficine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.Fino a 25 addetti
2COfficine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.Oltre 25 addetti
151ADepositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3.Fino a 10 m3
2BDepositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3.Oltre 10 m3 fino a 50 m3
3CDepositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3.Oltre 50 m3
161CStabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3.–
171CStabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.–
181BEsercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
1CEsercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
191CStabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici.–
201CStabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.–
211CStabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.–
221CStabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.–
231CStabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.–
241CStabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg.–
251CFabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg.–
261CStabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.–
271BMulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
2CMulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.depositi oltre 100.000 kg
3CMulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.Mulini per cereali ed altre macinazioni
281CDepositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.–
291CStabilimenti ove si producono surrogati del caffè.–
301CZuccherifici e raffinerie dello zucchero.–
311CPastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg.–
321CStabilimenti ed impianti ove si lavora eio detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg.–
331CStabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg.–
341BDepositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.Fino a 50.000 kg
2CDepositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.Oltre 50.000 kg
351BStabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano elio detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.Depositi fino a 20.000 kg
2CStabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano elio detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.Altri casi
361BDepositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m.Fino a 500.000 kg
2CDepositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m.Oltre 500.000 kg
371BStabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.Fino a 50.000 kg
2CStabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.Oltre 50.000 kg
381BStabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.Fino a 10.000 kg
2CStabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kgOltre 10.000 kg
391CStabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.–
401CStabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg.–
411ATeatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.Fino a 25 persone presenti
2BTeatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.Oltre 25 e fino a 100 persone presenti
3CTeatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.Oltre 100 persone presenti
421BLaboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2.Fino a 2.000 m2
2CLaboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2.Oltre 2.000 m2
431BStabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;Depositi fino a 50.000 kg
2CStabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;Depositi oltre 50.000 kg
3CStabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e . rigenerazione e/o laboratori
441BStabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.Depositi fino a 50.000 kg
2CStabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.Depositi oltre 50.000 kg
3CStabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.Stabilimenti ed impianti
451BStabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.Fino a 25 addetti
2CStabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabiliOltre 25 addetti
461BDepositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.Fino a 100.000 kg
2CStabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3.Oltre 100.000 kg
471BStabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
Fino a 100.000 kg
2CStabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
Oltre 100.000 kg
481BCentrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3.Macchine elettriche
2CCentrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3.Centrali termoelettriche
491AGruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.Fino a 350 kW
2BGruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.Da 350 fino a 700 kW
3CGruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.Oltre 700 kW
501BStabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.Fino a 25 addetti
2CStabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.Oltre 25 addetti
511BStabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.Fino a 25 addetti
2BStabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
3CStabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.Oltre 25 addetti
4CStabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
521BStabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addettiFino a 25 addetti
2CStabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti.Oltre 25 addetti
531BOfficine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino  a 1000 m2
2BOfficine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m2
3COfficine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m2
4COfficine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m2
541BOfficine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addettiFino a 50 addetti
2COfficine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addettiOltre 50 addetti
551BAttività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2.Fino a 5000 m2
2CAttività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2.Oltre 5000 m2
561BStabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addettiFino a 50 addetti
2CStabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addettiOltre 50 addetti
571BCementifici con oltre 25 addetti–
581BPratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)Assoggettate a nulla osta di tipo B di cui all’art. 29 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
2CPratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)Assoggettate a nulla osta di tipo A di cui all’art. 28 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e art 13 legge 1860/62
591CAutorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 17 marzo 1995 n°230)–
601CImpianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione–
611CImpianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]–
621CImpianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: – impianti nucleari; – reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; – impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; – impianti per la separazione degli isotopi; – impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; – attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i..–
631BStabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o depositoFino a 5000 kg
2CStabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o depositoOltre 5000 kg
641BCentri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addettiFino a 50 addetti
2CCentri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addettiOltre 50 addetti
651BLocali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.Fino a 200 persone
2CLocali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.Oltre 200 persone
661AAlberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.Fino a 50 posti letto
2BAlberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.Da 50 a 100 posti letto
3BAlberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.Strutture all’aria aperta
(Campeggi villaggi ecc)
4CAlberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.Oltre 100 posti letto
671AScuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presentiFino a 150 persone
2BScuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presentiDa 150 a 300 persone
3BScuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presentiAsili nido
4CScuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presentiOltre 300 persone
681AStrutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.Fino a 50 posti letto
2AStrutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m2
3BStrutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.Fino a 100 posti letto
4BStrutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m2
5CStrutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.Oltre 100 posti letto
691ALocali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.Fino a 600 m2
2BLocali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.Da 600 fino a 1500 m2
3CLocali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.Oltre 1500 m2
701BLocali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kgFino a 3000 m2
2CLocali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kgOltre 3000 m2
711AAziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.Fino a 500 persone
2BAziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.Da 500 a 800 persone
3CAziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.Oltre 800 persone
721CEdifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.–
731BEdifici o complessi edilizi a uso terziario e o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e o dei sistemi delle vie di esodo e o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità ovvero di sup. complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolaritàFino a 500 unità ovvero
fino a 6000 m2
2CEdifici o complessi edilizi a uso terziario e o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e o dei sistemi delle vie di esodo e o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità ovvero di sup. complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolaritàOltre 500 unità ovvero
oltre 6000 m2
741AImpianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kWFino a 350 kW
2BImpianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kWDa 350 fino a 700 kW
3CImpianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kWOltre 700 kW
751AAutorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2.Autorimesse fino a 1000 m2
2BAutorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2.Autorimesse da 1000 a 3000 m2
3BAutorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2.Ricovero natanti e aeromobili
oltre 500 fino a 1000 m2
4CAutorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2.Autorimesse oltre 3000 m2
5CAutorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2.Ricovero natanti e aeromobili
oltre  1000 m2
6CAutorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2.Depositi di mezzi rotabili
761ATipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addettiFino a 50 addetti
2BTipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addettiOltre 50 addetti
771AEdifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 mFino a 32 m
2BEdifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 mda 32 a 54 m
3CEdifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 mOltre 54 m
781CAerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.–
791CInterporti con superficie superiore a 20.000 m2–
801AGallerie stradali di lunghezza superiore a 500 me ferroviarie superiori a 2000 m–

Prendiamo ad esempio 4 attività molto diffuse: i numeri 67, 70, 73 e 74.

Attività 67 prevenzione incendi

L’attività numero 67 si riferisce a:

  • scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
  • asili nido con oltre 30 persone presenti.

Si evince una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982: gli asili nido prima non erano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Per queste attività si applica la regola tecnica di cui al D.M. 16 luglio 2014 oppure, in alternativa, la regola tecnica verticale del Codice di prevenzione incendi per gli asili nido (Capitolo V.9) approvata con il D.M. 6 aprile 2020.

Attività 70 prevenzione incendi

Nell’attività 70 troviamo i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg. Con il D.P.R. 151/2011 è stato introdotto l’ulteriore parametro relativo al peso delle merci e materiali combustibili presenti nel “deposito”, con la soglia di 5.000 kg al fine della valutazione dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

La normativa antincendio per i depositi è molto vasta, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato.

Attività 73 prevenzione incendi

Le attività posizionate al numero 73 sono:

  • edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

In questo caso specifico il responsabile dell’attività suddetta deve provvedere alla valutazione del rischio e le singole attività ubicate nell’edificio e/o complesso edilizio assoggettato dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l’attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la nota n.10534 del 24/06/2025 i Vigili del Fuoco ricordano che:

  •  nei complessi edilizi di superficie superiore a 5.000 m2 rimane l’obbligo di avere la SCIA antincendio condominiale, oltre ad avere l’eventuale SCIA antincendio per le singole unità soggette al controllo VVF;
  • con le note circolari DCPREV n. 4756 del 09.04.2013 e n. 5555 del 18.04.2012 sono state fornite utili indicazioni attuative per una corretta gestione delle procedure amministrative di prevenzione incendi per attività di rilevanti dimensioni o complessità, prevedendo, sotto determinate condizioni di carattere generale, anche la possibilità di presentazione di SCIA per parti di attività.

Attività 74 prevenzione incendi

All’attività numero 74 troviamo gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. In questo caso sono presenti due regole tecniche verticali tradizionali: il D.M. 28 aprile 2005 per impianti a combustibile liquido e il D.M. 8 novembre 2019 per gli impianti a combustibile gassoso.

Tutte le attività non presenti nell’elenco delle 80 soggette a controlli rientrano nell’elenco attività non soggette a prevenzione incendi.

Prova AntiFuocus-RA, l’applicazione registro antincendio gratis per un mese

C’è un elenco delle attività non soggette a prevenzione incendi?

Non risulta possibile, se non per esclusione di quelle indicate all’Allegato 1, fornire un elenco esaustivo delle attività non soggette a prevenzione incendi.

All’indomani dell’approvazione del D.P.R. 151/2011, i Vigili del Fuoco hanno realizzato sul sito ufficiale un servizio di FAQ (Frequently Asked Questions) per le risposte alle domande di carattere generale per la corretta applicazione della nuova normativa.

Collegati alla pagina per consultare le risposte fornite dai Vigili del Fuoco in merito alle attività non soggette a prevenzione incendi.

Tavola sinottica di applicazione delle norme di antincendio

 

Tipologia di attivitàProgettazione di 
nuove attività 
Progettazione di modifiche / ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette

(D.P.R. 151/2011)

Senza RTVObbligatorio il CodiceIl progettista sceglie tra:

  • applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento
  • applicazione del Codice all’intera attività
  • se il Codice non è compatibile con l’esistente, applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi (metodo tradizionale)
Con RTVIl progettista sceglie tra:
• Codice
• regole tecniche prescrittive tradizionali
Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate nell’allegato 1 del D.P.R. 151/2011Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali

Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria A

Gianni è un imprenditore che desidera costruire un’autorimessa di 400 m².

Gianni può compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell’autorimessa senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco. Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all’attività, è sufficiente che invii al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive (o ai Vigili del Fuoco tramite procedura online) il progetto dell’opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Una volta presentata la documentazione, Gianni ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.

Attività antincendio Categoria A

Attività di categoria A

Sono attività di categoria A i piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra le 300 e le 500 persone presenti, autorimesse tra i 300 m² e i 1.000 m², edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 m e i 32 m, gli impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto, teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti.

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Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria B

Maria è un’imprenditrice che vuole aprire un ampio locale per la vendita al dettaglio di circa 1.000 m².

L’attività da avviare presenta una media complessità tecnico-gestionale ed è necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche.

Il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive a cui Maria si è rivolta per ottenere il permesso di costruire invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.

Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente che Maria invii al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, Maria ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.

Attività antincendio Categoria B

Attività antincendio categoria B

Esempio attività di categoria B

Sono attività di categoria B gli alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1.500 m², le aziende e gli uffici che hanno tra 500 e 800 persone, le autorimesse tra 1.000 e 3.000 m², gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m.

Attività soggette a prevenzione incendi – Esempio categoria C

Paolo ha intenzione di costruire una grande casa di riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani contemporaneamente. L’attività che ha in mente è molto complessa e, secondo le norme per la prevenzione incendi, presenta alti rischi. L’edificio per ottenere il permesso di costruire, è necessario che Paolo riceva il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui Paolo si rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni.

Terminati i lavori, Paolo invia al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP consente a Paolo di aprire la casa di cura immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita a Paolo per controllare che la sua casa di cura rispetti tutte le norme antincendio e, in caso positivo, gli rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Attività antincendio Categoria C

Attività antincendio categoria C

Esempio attività di categoria C

Sono attività di categoria C le centrali termoelettriche, i teatri e gli studi televisivi con più di 100 persone presenti, le strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti, le aziende e gli uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane.

SCIA antincendio (da non confondere con la SCIA edilizia)

La SCIA antincendio rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco o al SUAP per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi. La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un’attività esistente viene modificata.

La SCIA antincendio deve essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’inizio dell’attività, indipendentemente dalla categoria in cui rientra. I contenuti dell’istanza di presentazione della SCIA Vigili del Fuoco sono contenuti nel D.M. 7 agosto 2012.

I documenti da allegare alla SCIA antincendio, in caso di non aggravio, sono:

  • asseverazione SCIA firma del tecnico abilitato che attesta la conformità delle opere realizzate alla normativa antincendio. Nei casi di attività di categorie B e C, deve attestare anche la conformità al progetto presentato e approvato copia della ricevuta di approvazione del progetto antincendio;
  • dichiarazione SCIA di non aggravio a firma del tecnico abilitato;
  • certificazioni SCIA di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi a firma del professionista antincendio;
  • dichiarazioni di rispondenza dei prodotti dei prodotti impiegati alle prestazioni di sicurezza antincendio richieste, a firma del professionista antincendio;
  • dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 di tutti gli impianti realizzati ricadenti nel decreto, rilasciata dall’impresa installatrice;
  • dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel D.M. 37 2008, rilasciata dall’impresa installatrice e utilizzando il Mod. PIN 2.4-2012: DICH-IMP;
  • dichiarazione di rispondenza di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel D.M. 37 2008 oppure realizzati senza progetto, rilasciata dal Professionista Antincendio e utilizzando il Mod. PIN 2.5-2012: CERT-IMP;
  • attestazione di versamento SCIA.

All’atto della presentazione della SCIA, il comando dei VV.F. effettua una verifica formale dei documenti presentati.

In caso di esito positivo del controllo viene rilasciata ricevuta scia che costituisce titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Dalla data di presentazione decorrono i 60 gg entro cui il comando può effettuare una visita (a campione per le attività rientranti nella categoria A e B).

La SCIA antincendio non deve essere confusa con la SCIA edilizia, che rappresenta il titolo abilitativo necessario per iniziare un’attività edilizia: consente di eseguire i lavori, senza attendere l’esame della documentazione da parte del Comune. Ovviamente devono essere soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente, che vengono asseverate da un tecnico abilitato.

Deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011

La deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011 è una procedura autorizzativa dei Vigili del Fuoco che consente di approvare progetti antincendio, anche in caso di mancata integrale osservanza delle regole tecniche, a condizione che il rischio sia compensato da specifiche misure di sicurezza equivalenti.

Il professionista antincendio deve dimostrare, tramite metodi di ingegneria della sicurezza, il raggiungimento del medesimo livello di prestazione garantito dalla norma.

L’istanza viene presentata al Comando VVF, che valuta la documentazione tecnica e, se necessario, la inoltra al Comitato Tecnico Regionale (CTR).

La deroga approvata sostituisce la conformità normativa diretta, validando misure compensative.

Leggi anche “Deroga prevenzione incendi, quando è possibile richiederla?”

Altre semplificazioni e agevolazioni introdotte dal D.P.R. 151/2011

Il regolamento di prevenzione incendi introduce anche altre semplificazioni: per quanto riguarda i rinnovi, alla scadenza del CPI, che ora è fissata in 5 anni o 10 anni in alcuni casi, non è più necessario richiederne il rinnovo, ma esso è sostituito dall’Attestazione di rinnovo periodico di conformità, reso sotto forma di autodichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Inoltre, tra le altre semplificazioni, si segnala la possibilità di richiedere il cosiddetto NOF (nulla osta di fattibilità), che costituisce un esame preliminare per progetti complessi, prima di richiedere la valutazione del progetto vero e proprio. È anche possibile richiedere verifiche in corso d’opera, ovvero sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco durante la fase dei lavori per avere un parere tecnico su quanto già realizzato e prima della presentazione della SCIA.

Procedura antincendio

Procedura antincendio

D.M. 07/08/2012: istanze e documentazione

Il D.M. 7/08/2012 – in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 151/2011 – stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione tecnica da presentare in allegato ai seguenti modelli:

  • Istanza di valutazione dei progetti
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività
  • Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
  • Istanza di deroga
  • Istanza di nulla osta di fattibilità
  • Istanza di verifiche in corso d’opera
  • Voltura

La differenza rispetto al D.M. 4 maggio 1998 è la necessità di presentare l’asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II. Tali dichiarazioni sono atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Inoltre, vengono cambiate le previsioni del D.M. 4 maggio 1998, circa la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI e la conseguente DIA.

Si stabilisce, inoltre, che:

  • i sopralluoghi per le attività ricadenti nelle categorie A e B avvengono a campione
  • le attività ricadenti nella categoria C sono sempre oggetto di sopralluogo entro 60 gg dalla presentazione della SCIA.
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Download Gratuito D.M. 07/08/2012 - Modelli e documentazione Antincendio

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Download Gratuito Allegati D.M. 7/08/2012

Modulistica prevista dal D.M. 7/08/2012

Il D.M. 7 agosto 2012 prevede la seguente modulistica di prevenzione incendi (più volte aggiornata):

Valutazione dei progetti

  • PIN 1-2023 – Valutazione Progetto (in vigore dal 1° marzo 2023)
  • PIN 1-2023 – PNRR (dal 3 luglio 2023 – solo per attività PNRR, PNC, ZES)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

  • PIN 2-2023 – PNRR (dal 3 luglio 2023 – solo per attività PNRR, PNC, ZES): Segnalazione Certificata di Inizio Attività
  • PIN 2-2023 – S.C.I.A. (in vigore dal 1° marzo 2023)

Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio

  • PIN 2.1-2018 – Asseverazione

Certificazione di resistenza al fuoco

  • PIN 2.2-2023 – Cert. REI (in vigore dal 1° marzo 2023)

Dichiarazione inerente i prodotti

  • PIN 2.3-2018 – Dich. Prod.

Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto

  • PIN 2.4-2018 – Dich. Imp.

Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto

  • PIN 2.5-2018 – Cert. Imp.

Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

  • PIN 2.6-2018 – Dichiarazione non aggravio rischio

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl

  • PIN 2 gpl- 2018 – S.C.I.A.

Attestazione per depositi di gpl

  • PIN 2.1-gpl-2018 – Attestazione

Dichiarazione di installazione per depositi di gpl

  • PIN 2.7-gpl-2012 – Dichiarazione di installazione

(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 – M.S.E.)

  • Dichiarazione di rispondenza

Rinnovo periodico di conformità antincendio

  • PIN 3-2023 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (in vigore dal 1° marzo 2023)

Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità

  • PIN 3.1-2014 – Asseverazione per rinnovo

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl

  • PIN 3-gpl-2018 – Attestazione di rinnovo periodico gpl

Dichiarazione per depositi di gpl

  • PIN 3.1-gpl-2018 – Dichiarazione per rinnovo

Deroga

  • PIN 4-2023 – Istanza di deroga (in vigore dal 1° marzo 2023)

Nulla Osta di Fattibilità

PIN 5-2023 – Istanza di nulla osta di fattibilità (in vigore dal 1° marzo 2023):

Verifiche in corso d’opera

  • PIN 6-2018 – Istanza di verifiche in corso d’opera

Voltura

  • PIN 7-2018 – Dichiarazione per voltura

Qui la modulistica in PDF e DOX

Istanza di valutazione dei progetti

La domanda di parere di conformità sui progetti è sostituita dall’istanza di valutazione dei progetti da sottoporre al Comando per le sole attività di categoria B e C.

I documenti da presentare sono i medesimi, ma vengono richieste anche informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e le indicazioni del tipo di intervento in progetto.

Per le attività di categoria B e C l’istanza deve contenere:

  • generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  • specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto;
  • ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
  • informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

All’istanza sono allegati:

  • documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al Decreto;
  • attestazione di versamento degli oneri.

Certificato di prevenzione incendi

Il certificato di prevenzione incendi è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose.

Il CPI non viene più rilasciato per le attività di categorie A e B. Per queste attività e su richiesta del titolare dell’attività, viene rilasciato una copia del verbale di visita tecnica. Il CPI è rilasciato solo per le attività di categoria C.

Tecnico abilitato e progettista antincendio: chi è?

Il D.M. 7/08/2012, all’articolo 1, fornisce una precisa definizione di tecnico abilitato e professionista antincendio.

Il tecnico abilitato è un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze“. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.

Il professionista antincendio è un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“. In pratica è un professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono forniscono al tecnico di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.

Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della SCIA sono prodotte dal professionista antincendio.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/attivita-di-prevenzione-incendi-guida-al-dpr-151-2011/
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