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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Ascensore in condominio: normativa, procedure e spese

Ascensore in condominio: normativa, procedure e spese

Normative, iter da seguire, autorizzazioni necessarie e criteri per la ripartizione delle spese: ecco tutto quello che devi sapere sull’installazione di un ascensore in condominio

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 25 Settembre 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
installazione-ascensore-condominio

L’ascensore rappresenta uno degli elementi più importanti e discussi all’interno dei condomìni moderni. Non si tratta solo di un semplice mezzo di trasporto verticale, ma di un vero e proprio servizio che incide sulla qualità della vita quotidiana dei residenti, sull’accessibilità degli spazi comuni e persino sul valore degli immobili. Tuttavia, la presenza di un ascensore in condominio porta con sé una serie di questioni pratiche, legali ed economiche: dalla ripartizione delle spese di manutenzione alle regole per l’installazione in edifici sprovvisti, fino alle normative sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per un corretto intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, come l’installazione di un ascensore, è consigliabile l’utilizzo di un software di progettazione architettonica BIM, semplice e intuitivo, in grado di rappresentare velocemente le possibili soluzioni progettuali, dotato di un apposito BIM Object Authoring specifico per la progettazione di vani ascensori completi di tutti i componenti.

Scopri tutti gli aspetti fondamentali legati all’ascensore condominiale.

Indice

  • Qual è la normativa di riferimento per l’installazione di un ascensore?
  • Quando è possibile installare un ascensore in condominio?
  • Quali sono i requisiti da rispettare per installare un ascensore?
  • Qual è la procedura per installare un ascensore in condominio?
  • Installazione ascensore in condominio: serve la maggioranza?
  • È possibile l’installazione dell’ascensore da parte di un solo condomino?
  • Quali permessi servono per installare un ascensore in condominio?
  • Come sono ripartite le spese dell’ascensore in condominio?
  • Come progettare un ascensore in condominio?
  • Installazione di un ascensore: sentenze
  • Faq sull’installazione di un ascensore in condominio

Qual è la normativa di riferimento per l’installazione di un ascensore?

L’installazione di ascensori in condominio in Italia è regolata da una serie di normative nazionali e comunitarie che disciplinano sia gli aspetti tecnici che quelli procedurali e di sicurezza.

Le principali normative di riferimento sono:

  • D.P.R. 162/1999: è il regolamento fondamentale che disciplina la costruzione, installazione, messa in esercizio, controllo e manutenzione degli ascensori. È stato modificato dal D.P.R. 23/2017 per adeguarsi alla direttiva europea 2014/33/UE sugli ascensori e i loro componenti di sicurezza;
  • D.P.R. 23/2017: regolamento concernente le modifiche al D.P.R. 162/1999 per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori;
  • D.M. 236/1989: disciplina specificamente l’abbattimento delle barriere architettoniche e fornisce indicazioni tecniche per l’accessibilità degli ascensori;
  • Codice Civile: regola le innovazioni in condominio, inclusa l’installazione di ascensori, prevedendo le maggioranze necessarie in assemblea condominiale per approvare l’opera e stabilendo limiti quali il rispetto della stabilità, sicurezza, decoro architettonico e pari uso delle parti comuni. Nello specifico:
    • Articolo 1124 c.c.: riguarda la manutenzione e la sostituzione delle scale e degli ascensori. Stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa per tali interventi è ripartita tra i condomini per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Inoltre, per la ripartizione in ragione del valore si considerano anche come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, se non di proprietà comune;
    • Articolo 1117 c.c.: include l’ascensore tra le parti comuni del condominio, in quanto strumentale all’uso comune dell’edificio;
    • Articolo 1102 c.c.: disciplina l’uso della cosa comune e si applica anche all’ascensore, stabilendo che nessun condomino può alterare la destinazione d’uso o impedire agli altri condomini di farne uso, salvo limiti previsti dal regolamento condominiale;
    • Articolo 1136 c.c. (menzionato indirettamente): riguarda le maggioranze necessarie per le deliberazioni condominiali, che possono essere rilevanti nelle decisioni relative all’installazione o modifica dell’ascensore.

Quando è possibile installare un ascensore in condominio?

L’installazione di un ascensore in condominio è consentita in diverse circostanze, le principali delle quali sono le seguenti:

  • delibera assembleare: per procedere all’installazione, è necessario che l’assemblea condominiale approvi il progetto con una maggioranza qualificata. Di norma, questa maggioranza è rappresentata dalla metà dei partecipanti che detengano almeno il 50% del valore dell’edificio, o due terzi dei presenti, come stabilito dall’articolo 1136 del Codice Civile;
  • diritto dei singoli condomini: un singolo condomino, o un gruppo di condomini, ha il diritto di installare un ascensore a proprie spese per rendere il proprio appartamento accessibile e per eliminare eventuali barriere architettoniche. Questa installazione può avvenire anche senza il consenso dell’assemblea, a condizione che non interferisca con l’uso delle parti comuni e non comprometta il decoro o la stabilità dell’edificio;
  • abbattimento delle barriere architettoniche: l’installazione dell’ascensore è particolarmente tutelata se finalizzata a superare ostacoli che impediscono l’accesso a persone con disabilità o difficoltà motorie;
  • verifica tecnica e permessi: prima di procedere con l’installazione, è essenziale verificare la fattibilità tecnica del progetto, ottenere le necessarie autorizzazioni edilizie (come SCIA o permesso di costruire) e rispettare tutte le normative relative alla sicurezza e all’accessibilità;
  • eccezioni e limiti: l’installazione dell’ascensore può essere vietata solo in caso di danni ai beni tutelati, come gli edifici vincolati per valore storico o paesaggistico.

Quali sono i requisiti da rispettare per installare un ascensore?

Ai sensi dell’art. 8, punto 8.1.12 del D.M. 236/1989, negli edifici di nuova costruzione non residenziali, gli ascensori devono rispettare specifici requisiti dimensionali e funzionali per garantire l’accessibilità. La cabina deve avere una profondità minima di 1,40 metri e una larghezza di 1,10 metri, con una porta sul lato corto larga almeno 80 cm. Davanti alla porta deve essere presente una piattaforma di distribuzione di almeno 1,50 x 1,50 metri.

Negli edifici di nuova costruzione residenziali, le misure minime della cabina sono leggermente ridotte: 1,30 metri di profondità e 0,95 metri di larghezza, ma restano invariati i requisiti per la porta (80 cm) e la piattaforma anteriore (1,50 x 1,50 metri).

Nel caso di adeguamento di edifici esistenti, quando non è possibile installare ascensori più grandi, sono ammesse dimensioni ridotte: la cabina può essere profonda almeno 1,20 metri e larga 0,80 metri, con una porta di almeno 75 cm sempre posta sul lato corto. La piattaforma anteriore, in questo caso, può essere di 1,40 x 1,40 metri.

Tutte le porte – di cabina e di piano – devono essere a scorrimento automatico. Solo negli edifici esistenti, per motivi tecnici, può essere installata una porta a battente, purché dotata di apertura automatica.

Le porte devono restare aperte per almeno 8 secondi e non devono chiudersi prima di 4 secondi. L’ascensore deve fermarsi ai piani con un sistema di autolivellamento, che garantisca una tolleranza massima di ±2 cm. Inoltre, la cabina deve rimanere chiusa durante la sosta ai piani.

La bottoniera di comando, sia interna che esterna, deve essere posizionata ad un’altezza tra 1,10 e 1,40 metri. Nei tre casi (nuovi edifici residenziali, non residenziali e adeguamenti), la bottoniera interna va installata su una parete laterale, ad almeno 35 cm dalla porta.

All’interno della cabina devono essere presenti:

  • un campanello d’allarme,
  • un citofono (posto ad un’altezza tra 1,10 e 1,30 metri),
  • una luce d’emergenza con almeno 3 ore di autonomia.

I pulsanti devono avere numerazione in rilievo e scritte in Braille, e accanto alla bottoniera esterna va installata una targhetta in Braille con l’indicazione del piano. Inoltre, deve esserci un segnale acustico per segnalare l’arrivo dell’ascensore al piano e, se possibile, l’installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

Qual è la procedura per installare un ascensore in condominio?

L’installazione di un ascensore in un condominio è un processo che richiede attenzione a vari aspetti legali, tecnici e amministrativi. Per garantirne la buona riuscita, è fondamentale seguire una procedura ben definita, che coinvolge tutti i condomini e rispetta le normative edilizie in vigore. Ecco i passaggi chiave che devono essere seguiti per installare un ascensore in condominio, dalla valutazione preliminare alla manutenzione post-installazione.

Verifica preliminare e valutazione della fattibilità

Il primo passo consiste nella valutazione della fattibilità tecnica dell’installazione. È importante considerare diversi fattori, come lo spazio disponibile all’interno dell’edificio, la struttura esistente e la conformità alle normative tecniche e di sicurezza. Una corretta valutazione preliminare è essenziale per capire se l’installazione è possibile, senza compromettere la sicurezza e l’accessibilità dell’edificio.

Richiesta e convocazione dell’assemblea condominiale

Una volta verificata la fattibilità del progetto, l’amministratore deve convocare un’assemblea condominiale, in cui sarà discusso il piano di installazione dell’ascensore. Durante l’assemblea, l’amministratore presenterà il progetto, includendo il budget previsto per i lavori. L’approvazione dell’installazione richiede una maggioranza qualificata, come stabilito dall’art. 1136 del Codice Civile, ovvero almeno la metà dei partecipanti che rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio. Se l’installazione è necessaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la maggioranza richiesta può essere ridotta, come previsto dall’art. 1120 c.c.

Delibera assembleare o iniziativa del singolo condomino

Nel caso in cui l’assemblea approvi la proposta, si procederà con la redazione del progetto esecutivo, l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie e l’affidamento dei lavori a ditte specializzate.

Tuttavia, se l’assemblea non prende una decisione entro tre mesi dalla richiesta formale di un condomino con disabilità, quest’ultimo ha il diritto di procedere con l’installazione dell’ascensore a proprie spese, purché rispetti i limiti relativi all’uso delle parti comuni e non danneggi o pregiudichi gli altri condomini.

Ottenimento delle autorizzazioni e permessi

Prima di avviare i lavori, è necessario ottenere le autorizzazioni edilizie appropriate, come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o il permesso di costruire, in base alla tipologia di intervento. Il progetto deve essere conforme alle normative urbanistiche, di sicurezza e di accessibilità previste dalle leggi locali. È fondamentale che tutte le pratiche burocratiche siano regolari per evitare problematiche legali in futuro.

Installazione e collaudo

L’installazione dell’ascensore deve essere affidata a ditte specializzate e abilitate, che forniranno la dichiarazione di conformità a norma di legge. Una volta completati i lavori, l’ascensore dovrà essere sottoposto a collaudi e verifiche tecniche secondo quanto previsto dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 23/2017. La messa in esercizio dell’ascensore deve essere comunicata al Comune entro 60 giorni dalla sua installazione.

Manutenzione obbligatoria

Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell’ascensore nel tempo, è fondamentale stipulare un contratto di manutenzione con una ditta qualificata. La manutenzione periodica è obbligatoria per legge e serve a evitare guasti e incidenti, assicurando che l’ascensore continui a rispettare tutte le normative di sicurezza e accessibilità.

Procedura per installazione di un ascensore in condominio

Procedura per installazione di un ascensore in condominio

Installazione ascensore in condominio: serve la maggioranza?

Per installare un ascensore in condominio serve una maggioranza qualificata (metà più uno dei presenti che rappresenti almeno due terzi del valore dell’edificio) in assemblea condominiale, come previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile.

Se l’installazione è finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche, la maggioranza richiesta è ridotta: in prima convocazione serve la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, mentre in seconda convocazione può essere sufficiente un terzo del valore.

Anche con la maggioranza, l’installazione non può avvenire se compromette la stabilità, la sicurezza, il decoro architettonico o il godimento delle parti comuni, altrimenti la delibera è impugnabile.

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È possibile l’installazione dell’ascensore da parte di un solo condomino?

L’installazione di un ascensore da parte di un singolo condomino è possibile, ma deve rispettare determinate condizioni e limiti.

Secondo l’articolo 1102 del Codice Civile, ogni condomino ha il diritto di eseguire opere sulle parti comuni a proprie spese, purché tali interventi non alterino la destinazione d’uso del bene e non impediscano agli altri condomini di fruirne in egual modo.

Le spese relative all’installazione, così come alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore, sono a carico esclusivo del condomino che ha richiesto l’opera, che ne assume anche la responsabilità. Tuttavia, gli altri condomini hanno la possibilità, in un secondo momento, di decidere se partecipare ai costi e usufruire dell’ascensore, contribuendo proporzionalmente alle spese sostenute.

Quali permessi servono per installare un ascensore in condominio?

Per installare un ascensore in condominio, è fondamentale valutare quali permessi edilizi siano necessari, in base al tipo di intervento e alla posizione dell’ascensore – interno o esterno.

Nel caso di un ascensore interno, la normativa (D.M. 2 marzo 2018) stabilisce che non è necessario richiedere permessi edilizi specifici, a condizione che l’intervento non alteri la struttura portante dell’edificio. Quindi, se i lavori si limitano all’interno e non coinvolgono elementi strutturali, è possibile procedere con maggiore semplicità.

L’installazione di un ascensore esterno è considerata un volume tecnico e, per questo motivo, non richiede il permesso di costruire. Tuttavia, è obbligatoria la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), in base alla regolamentazione specifica del Comune di riferimento.
Se l’ascensore è visibile da spazi pubblici, potrebbe inoltre rendersi necessaria un’autorizzazione paesaggistica, solitamente tramite procedura semplificata. In presenza di vincoli architettonici, storici o ambientali, saranno richiesti ulteriori permessi specifici.

Come sono ripartite le spese dell’ascensore in condominio?

La gestione delle spese legate all’ascensore in condominio varia a seconda che si tratti di installazione o di manutenzione.

Quando l’ascensore viene installato ex novo, i costi sono generalmente suddivisi tra i condomini in base ai millesimi di proprietà, come previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile. In alcuni casi, però, si adotta un criterio misto: la spesa viene ripartita per metà secondo i millesimi e per l’altra metà in relazione all’altezza del piano, tenendo conto che chi vive ai piani superiori beneficia maggiormente dell’impianto. Per il corretto calcolo dei millesimi, puoi utilizzare il software tabelle millesimali che ti garantisce risultati professionali in modo semplice e veloce.

Se l’intervento è approvato dall’assemblea condominiale, tutti i condomini sono obbligati a partecipare alle spese nella misura stabilita dalla delibera. Tuttavia, è anche possibile che un singolo condomino decida di procedere all’installazione a proprie spese e senza l’approvazione assembleare: in questo caso, l’impianto resta a suo uso esclusivo, a meno che altri non decidano in seguito di contribuire ai costi sostenuti, acquisendo così il diritto all’utilizzo.

Per quanto riguarda la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell’ascensore già esistente, l’articolo 1124 del Codice Civile prevede una divisione delle spese metà in base ai millesimi e metà in funzione dell’utilizzo, che viene generalmente valutato in base al piano in cui si abita. Anche i condomini del piano terra sono tenuti a contribuire, poiché l’ascensore, essendo una parte comune, rientra nei beni condivisi dell’edificio.

Come progettare un ascensore in condominio?

Per progettare l’ascensore di un edificio in modo semplice, puoi utilizzare il software per la progettazione edilizia che ti consente di progettare in modo facile e rapido: disegni in pianta o in 3D, modelli con oggetti parametrici BIM e completi il progetto con oggetti della libreria online del software.

Libreria oggetti BIM - Ascensore | usBIM.library

Libreria oggetti catalogo BIM – Ascensore | usBIM.library

Il seguente video mostra come farlo in pochi semplici passi.

YouTube Video

Installazione di un ascensore: sentenze

Di seguito alcuni approfondimenti sull’installazione di ascensori.

Ascensore e distanze legali: quando la deroga per le barriere architettoniche non vale?
TAR Lombardia – 2181/2026

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2181/2026, ha chiarito che gli ascensori realizzati per eliminare le barriere architettoniche possono derogare alle distanze previste dai regolamenti edilizi locali, ma non sempre a quelle stabilite dal codice civile.

Nel caso esaminato, alcuni proprietari avevano presentato una SCIA per installare un ascensore nel cortile del proprio edificio, a una distanza inferiore a tre metri dal fabbricato confinante; il Comune aveva richiesto l’assenso del vicino e, non avendolo ricevuto, aveva successivamente dichiarato improcedibile la segnalazione. I ricorrenti sostenevano che l’opera, essendo destinata al superamento delle barriere architettoniche e qualificabile come volume tecnico, potesse beneficiare della deroga prevista dall’articolo 79 del d.P.R. 380/2001. Il TAR ha invece precisato che tale norma consente sempre la deroga alle distanze contenute nei regolamenti edilizi, mentre impone il rispetto delle distanze previste dagli articoli 873 e 907 del codice civile quando tra l’opera e l’edificio di proprietà altrui non vi siano spazi o aree comuni. Poiché il vano ascensore doveva sorgere su un’area di proprietà esclusiva dei ricorrenti e tra esso e il fabbricato confinante non esisteva alcuno spazio comune, la distanza civilistica minima di tre metri doveva essere rispettata; né la qualificazione dell’ascensore come volume tecnico poteva escludere l’applicazione della disciplina sulle distanze. Tuttavia, il TAR ha accolto il ricorso per ragioni procedimentali, rilevando che il Comune era intervenuto oltre il termine ordinario di trenta giorni dalla presentazione della SCIA previsto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990. La mancanza dell’assenso del confinante poteva giustificare un eventuale provvedimento inibitorio entro quel termine, ma non rendeva la SCIA incompleta né impediva l’avvio del termine stesso. Di conseguenza, pur riconoscendo che l’intervento non poteva derogare alla distanza di tre metri, il Tribunale ha annullato gli atti comunali perché adottati tardivamente, quando il potere inibitorio ordinario dell’Amministrazione si era già esaurito.

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Download Gratuito Sentenza Tar Lombardia 2181/2026 - Ascensori e distanze legali non derogabili

Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza del Tar Lombardia

Installazione ascensore in condominio: il diniego del TAR limita il giudice civile?

L’installazione di un ascensore in cortile comune di un supercondominio – tra edifici con parti condivise – mette in gioco barriere architettoniche, uso delle cose comuni e regole civili. Qui si scontrano l’esigenza di accessibilità per piani alti (senza scale alternative) e il diritto degli altri condomini a non alterare godimento, estetica o funzionalità. Due piani si intrecciano: quello amministrativo (titoli edilizi e controlli pubblici) e quello civile (art. 1102 c.c. sul “pari uso” più intenso, senza pregiudizio altrui).

Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino (sent. 5091/2025), i proprietari di appartamenti al 4° e 5° piano del condominio 17 chiedono di installare un ascensore nel cortile interno condiviso con altri due edifici, a loro sole spese, sfruttando il bonus fiscale 75% per barriere architettoniche. Comunicano il progetto: due condomini approvano, il terzo (17 bis) nega. Presentano SCIA alternativa al permesso di costruire (2022), con ok di Soprintendenza e Commissione Paesaggio, ma il Comune nega per mancanza di consenso unanime. Il TAR Piemonte (sent. 952/2023) conferma: l’amministrazione non può ignorare il dissenso in comproprietà, senza entrare nei rapporti privati.

Parallelamente, gli attori citano il condominio dissenziente in sede civile, invocando art. 1102 c.c.: l’ascensore è modifica lecita (non innovazione ex art. 1120), compatibile con pari uso, senza ledere stabilità, sicurezza, decoro o servizi (posteggi, manutenzione, luce/aria). Sottolineano “solidarietà condominiale” per accessibilità futura, specie per anziani/disabili.

Il convenuto resiste: domanda inammissibile per giudicato TAR; l’opera è innovazione ex L. 13/1989 (richiede maggioranza); falsa SCIA; pregiudica facciata, tubi, norme UNI e uso cortile.

Il Tribunale accoglie: autonomia civile e no al giudicato TAR
Respinge l’inammissibilità: per art. 8 Codice processo amministrativo, il TAR giudica solo legittimità del diniego edilizio (manca consenso), senza giudicato su rapporti privati incidentali. Il giudice civile valuta autonomamente art. 1102 c.c., recependo Cassazione (sent. 26702/2025): ascensori anti-barriere sono “uso più intenso” individuale, a spese proprie, senza assemblea (salvo convenzione); L. 13/1989 esclude divieti su decoro se non lesi stabilità/sicurezza.

La CTU conferma: norma UNI EN 81-21 per edifici esistenti; no aggancio forzato alla facciata convenuta; incide solo 17,5 m² di cortile (angolo), senza ostacoli significativi a manutenzione o servizi. Bilanciamento favorisce attori: minimo sacrificio altrui (riorganizzare tubi) vs. grave inaccessibilità futura per piani alti.

Risultato: ok all’ascensore nel punto indicato, a carico esclusivo attori, senza consenso dissenziente. Spese compensate, CTU parzialmente a carico convenuto.

Leggi qui per una trattazione approfondita della sentenza del Tribunale di Torino

Spese condominiali straordinarie non urgenti: è valida la ratifica ex post?

Sentenza 20541/2025 – Corte di Cassazione 

Cassazione: l’assemblea condominiale può ratificare ex post le spese straordinarie per l’installazione dell’ascensore decise dall’amministratore anche senza urgenza o preventiva delibera.

Leggi l’approfondimento

Ascensore in condominio esistente: quali le deroghe su norme e antincendio?

Il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza 1688/2025) ha fornito importanti chiarimenti sull’installazione di ascensori nei condomini esistenti, e sulle possibili deroghe alle regole riguardanti le barriere architettoniche e la sicurezza antincendio.

Nel caso analizzato, alcuni condomini hanno contestato una delibera adottata per l’installazione di un ascensore in un edificio degli anni ’60, lamentando che la realizzazione avrebbe ridotto eccessivamente la larghezza delle scale e che la cabina non avrebbe rispettato le dimensioni minime stabilite per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si sono appellati anche alle norme antincendio e hanno richiesto un risarcimento per il deprezzamento degli immobili.

Il condominio si è difeso sostenendo che:

  • le norme richiamate dai ricorrenti (D.M. 236/1989 sulle barriere architettoniche e D.M. 246/1987 per l’antincendio) non si applicano a edifici costruiti prima della loro entrata in vigore, a meno che non si tratti di ristrutturazione integrale;
  • l’intervento era una manutenzione straordinaria, non una ristrutturazione, quindi erano applicabili parametri più flessibili;
  • la larghezza delle scale, pur ridotta, rispettava comunque la soglia minima di 80 cm indicata dalla circolare del Ministero dell’Interno, considerata accettabile per edifici preesistenti.

Il giudice ha stabilito che:

  • le norme più stringenti sulle barriere architettoniche e antincendio valgono solo per le nuove costruzioni o per ristrutturazioni integrali, non per gli interventi di manutenzione straordinaria in edifici datati;
  • per edifici esistenti è possibile adottare soluzioni tecniche diverse (“deroghe”), purché vadano comunque nella direzione dell’accessibilità e siano ragionevolmente sicure;
  • sul tema delle scale, la normativa consente che, nei casi in cui sia impossibile realizzare diversamente l’ascensore, la larghezza possa scendere fino a 80 cm, se non vi sono alternative praticabili. Questa posizione è stata confermata anche dal Ministero dell’Interno.

Il Tribunale ha sottolineato che l’interesse generale a garantire accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche prevale rispetto ai disagi che possono derivare da una riduzione minima delle scale, soprattutto quando le stesse rimangono comunque utilizzabili. Rilevante, in questi casi, è il principio di solidarietà condominiale, a tutela di chi si trova in condizioni di difficoltà.

Alla luce di ciò, il ricorso contro la delibera è stato respinto, e il progetto di installazione dell’ascensore è stato ritenuto conforme alle norme applicabili sull’antincendio e sulla manutenzione, mentre le regole sulle barriere architettoniche non sono state considerate vincolanti per questo caso specifico.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del tribunale di Torre Annunziata

SCIA ascensore: quali sono i requisiti documentali da rispettare?

L’installazione di un ascensore tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) richiede il rispetto di specifici requisiti documentali e formali, come evidenziato dalla sentenza n. 3925 del 2025 del Consiglio di Stato. Non basta compilare un modulo: la documentazione allegata deve essere completa, dettagliata e conforme alla normativa vigente, altrimenti la SCIA può essere sospesa o respinta. In particolare, è fondamentale che gli elaborati progettuali consentano di identificare chiaramente l’opera, permettendo all’amministrazione di verificare la conformità dell’intervento.

Nel caso esaminato, una proprietaria aveva presentato una SCIA per installare un ascensore privato nel cortile di un condominio, ma il Comune ha bloccato i lavori per mancanza di requisiti normativi e documentali, come l’assenza di certificati medici relativi a disabilità, pareri obbligatori della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e documentazione progettuale insufficiente. Inoltre, è stata contestata la validità della delibera condominiale a supporto dell’intervento.

Il Consiglio di Stato ha confermato che la normativa regionale che prevede un termine di 30 giorni (utile anche per il consolidarsi del silenzio assenso) per eventuali provvedimenti inibitori decorre solo dopo la verifica della completezza della documentazione, e ha sottolineato che senza una documentazione progettuale chiara e completa non può formarsi il silenzio assenso, rendendo quindi inefficace la SCIA. La richiesta di integrazioni documentali da parte del Comune è legittima anche oltre i termini ordinari, se la documentazione è incompleta. Inoltre, il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è obbligatorio in presenza di vincoli, così come la verifica della validità delle autorizzazioni condominiali.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del CdS

L’ascensore esterno deve rispettare le distanze e le vedute?

L’installazione di un ascensore esterno tra edifici confinanti pone questioni legate alle distanze legali e al diritto di veduta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11930/2025, ha affrontato il tema chiarendo che anche i cosiddetti volumi tecnici, come gli ascensori esterni, devono rispettare le distanze minime tra edifici e le norme a tutela delle vedute, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge 13/1989, applicabili però solo in ambito condominiale e in presenza di spazi comuni.

Nel caso esaminato, un privato aveva contestato al Comune l’installazione di un ascensore esterno vicino alla propria proprietà, sostenendo la violazione del suo diritto di veduta. Dopo un iniziale accoglimento della domanda, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano respinto il ricorso, considerando l’ascensore un volume tecnico non soggetto alle distanze legali. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto errata questa interpretazione: ha precisato che la deroga alle distanze prevista dalla legge 13/1989 non si applica tra proprietà distinte, ma solo in ambito condominiale con spazi comuni.

Inoltre, la Corte ha stabilito che qualsiasi manufatto idoneo a limitare la veduta, anche se qualificato come volume tecnico, deve essere considerato “fabbrica” ai sensi dell’art. 907 c.c. e quindi soggetto alle distanze previste dalla legge. In sede possessoria, infine, è sufficiente dimostrare l’esercizio di fatto della veduta per ottenere tutela, senza dover provare una servitù formale.

La sentenza ha quindi annullato la decisione della Corte d’Appello, rinviando la causa per un nuovo esame secondo questi principi.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza della Corte di Cassazione

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Faq sull’installazione di un ascensore in condominio

Di seguito alcune FAQ riassuntive sull’installazione degli ascensori in condominio.

Un condomino può opporsi all’installazione dell’ascensore?

Sì, ma solo se l’intervento lede diritti fondamentali come il decoro architettonico, la stabilità dell’edificio o limita l’uso delle parti comuni. In assenza di pregiudizi oggettivi, il dissenso non può impedire l’installazione, soprattutto se è mirata all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Quali misure deve rispettare un ascensore per essere a norma?

Le misure minime variano in base al tipo di edificio (nuovo o esistente). In generale, la cabina deve permettere l’accesso a persone con disabilità, avere porte automatiche, pulsanti accessibili (anche per ipovedenti) e una piattaforma antistante adeguata.

Un ascensore può essere considerato un abuso edilizio?

Sì, se installato senza le dovute autorizzazioni edilizie o in violazione di vincoli urbanistici o paesaggistici. È quindi fondamentale ottenere permessi come SCIA, CILA o autorizzazione paesaggistica, a seconda dei casi.

Chi decide se si può installare un ascensore in condominio?

L’installazione viene approvata dall’assemblea condominiale con una maggioranza qualificata, ma può anche essere promossa da un singolo condomino, soprattutto in caso di disabilità o esigenze legate all’accessibilità.

L’ascensore può essere installato anche in un palazzo storico?

Sì, ma solo previa verifica di eventuali vincoli architettonici o paesaggistici. In questi casi, è necessario richiedere permessi aggiuntivi e rispettare particolari vincoli estetici e strutturali.

Serve un permesso edilizio per installare un ascensore?

Dipende dal tipo di intervento: per un ascensore interno può non essere necessario, mentre per uno esterno è obbligatoria almeno una SCIA o CILA, e in alcuni casi anche l’autorizzazione paesaggistica.

Quali sono i requisiti tecnici da rispettare per installare un ascensore in condominio?

Per installare un ascensore in condominio è necessario rispettare specifici requisiti normativi previsti soprattutto dal D.M. 236/1989 e dai D.P.R. 162/1999 e 23/2017, al fine di garantire sicurezza, accessibilità e funzionalità. Le dimensioni minime della cabina variano in base alla tipologia dell’edificio: nei nuovi edifici residenziali servono almeno 1,30 x 0,95 m, nei non residenziali 1,40 x 1,10 m, mentre negli edifici esistenti possono essere ridotte a 1,20 x 0,80 m.

La porta deve essere posta sul lato corto, larga almeno 75–80 cm, e tutte le porte – di piano e di cabina – devono essere automatiche (a battente solo in casi tecnici giustificati).

Davanti alla cabina è richiesta una piattaforma libera di almeno 1,50 x 1,50 m, ridotta a 1,40 x 1,40 m in edifici già esistenti. Le bottoniere devono essere installate a un’altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m, con comandi in Braille e rilievo, e dotate di segnalazione acustica di arrivo al piano. Obbligatori anche: campanello d’allarme, citofono accessibile, luce d’emergenza con autonomia di almeno 3 ore, autolivellamento preciso (±2 cm) e, se possibile, un sedile ribaltabile. Questi requisiti garantiscono il rispetto delle norme su barriere architettoniche, sicurezza e inclusività.

Esimus

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