Ascensore in palazzo vincolato: quando la Soprintendenza non può dire no?
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Il rifiuto della Soprintendenza all’installazione di un ascensore in un palazzo vincolato deve ben bilanciare la tutela del bene con la salvaguardia della salute di chi vi abita
Ritorniamo sulla necessità di considerare l’aspetto funzionale di un manufatto edilizio tutelato dal punto di vista storico ed artistico, perché esso prima di tutto è nato come organismo architettonico per essere abitato e non solo contemplato al pari di un oggetto d’arte custodito nella teca di un museo. La questione, soprattutto nel Belpaese, costituisce il più delle volte un argomento spinoso con tanto di quesito dalla risposta niente affatto scontata: come mettere d’accordo la fragile bellezza di un’architettura sedimentata nella storia con il diritto di beneficiare delle moderne e salutari comodità?
La sentenza n. 774/2023 del Tar Piemonte ci dà la possibilità di approfondire ulteriormente questo aspetto, soprattutto nel caso di un edificio antico ancora abitato, anche da persone anziane o semplicemente da persone di qualunque età, che abbiano un problema di salute collegato a una scarsa possibilità di deambulazione. Si sa, gli edifici antichi sono affascinanti ma spesso scomodi, e, quindi, dove e come posizionare un ascensore, pur necessario a far fruire e vivere quell’architettura attraverso i suoi abitanti, senza comprometterne la bellezza tutelata? Il delicato e gravoso compito è affidato prima di tutto ai progettisti, essi devono intervenire con soluzioni fattibili e ponderate, per cui l’ausilio di uno strumento di progettazione 3D dotato di un apposito specifico oggetto parametrico per la progettazione di vani ascensori, può risultare davvero comodo al fine di rappresentare chiaramente e velocemente più soluzioni da sottoporre al vaglio delle Soprintendenze che dovranno rilasciare un parere positivo.
Palazzo condominiale vincolato dalla Soprintendenza: ascensore sì o no?
Alcuni condomini anziani e con problemi di deambulazione presentavano diversi progetti alla Soprintendenza per l’installazione di un ascensore nel loro palazzo sottoposto a vincolo monumentale. Tra i progetti ne spiccava uno per fattibilità, questo prevedeva l’installazione di un ascensore esterno nel cortile del palazzo condominiale (unica collocazione possibile).
Ma la Soprintendenza si esprimeva negativamente, poiché riteneva che l’ascensore avrebbe occultato parte dei prospetti del cortile.
I condomini, di conseguenza, facevano ricorso al Tar per violazione dell’art. 4 della legge 13/1989 per eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti.
Tar Piemonte: no a decisioni automatiche e superficiali che vietano l’ascensore in condominio tutelato, occorre valutare la consistenza del bene ed equilibrare gli interessi in gioco da entrambe le parti
I giudici constatano che sussiste un reale problema di barriere architettoniche e a subirne le conseguenze sono persone che per le loro condizioni fisiche non hanno facile accesso alle loro abitazioni attraverso il solo utilizzo delle scale condominiali.
Essi premettono che:
- il comma 4 dell’art. 4 della l. 13 del 1989 sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici oggetto di vincoli, prescrive, tra l’altro, che: “L’autorizzazione (a realizzare opere di superamento) può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”;
- ma il seguente comma 5, chiarisce che “Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato“.
A fronte di tale situazione si deve innanzitutto prendere in considerazione il bene e la sua consistenza. Nel caso in esame trattasi di un palazzo realizzato tra il XVII e XVIII sec., in particolare, tanto le facciate esterne e quelle interne al cortile, quanto gli interni dei vani scala, lasciano indubbiamente molto a desiderare, manca qualsiasi uniformità pittorica, le tinteggiature esterne ed interne riportano vistose cadute di colore, vaste macchie di umidità che paiono aver del tutto compromesso la consistenza coloristica con la conseguenza di lasciare in vista in gran parte della struttura larghe parti di intonaco scolorito se non addirittura superfici ridotte ai soli mattoni:
Tutto ciò sta a dimostrare che l’intensità del vincolo deve anche essere proporzionata allo stato attuale del manufatto e non ad impedire la realizzazione di strutture oggigiorno essenziali con il sacrificare necessità primarie, se non proprio quel nucleo essenziale del diritto alla salute se non addirittura alla salvaguardia della vita, allorché la situazione di ciò che si vuole tutelare meriti attenzioni ben diverse e cure di parti essenziali del bene che sono tra l’altro maggiormente in vista di un ascensore situato in una corte interna.
Risulta che le attuali restrizioni poste negli anni ’50 non indicano i contenuti del vincolo artistico, quindi la Soprintendenza ha in questa sede agito nella sua piena discrezione senza dover richiamare condizioni di tutela specifica imposte dai decreti ministeriali dell’epoca che hanno previsto il vincolo.
Il parlare di rischi per i valori storico-architettonici derivanti dalla compatibilità fisico-chimica tra i materiali originali e i materiali che la tecnologia attuale offre, così come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, appare ad un esame anche sommario una pura posizione di principio del tutto irreale che ignora l’attuale situazione abitativa e non può certo rappresentare un danneggiamento materiale dell’immobile laddove le condizioni generali di questo sono a dir poco miserevoli.
L’ascensore nel cortile non va ad intaccare le reali parti di pregio dell’edificio
Qui si pone la questione di realizzare un ascensore in un cortile esterno, quindi in genere sottratto alle vedute di insieme dei visitatori della città e dei suoi dintorni, assolutamente non pertinente con gli esterni, i quali sono il vero nucleo essenziale della tutela, almeno nel caso in esame.
Vista quindi la possibile collocazione nascosta alla vista dei passanti e lo stato generale dell’edificio, la questione deve quindi trovare una risoluzione nel bilanciamento di diritti degli interessi contrapposti, da una parte, l’interesse alla tutela del bene architettonico di interesse storico costituito dal bene tutelato e dall’altra parte, il diritto dei condòmini nella parte più fisicamente disagiata.
Come rammentato dal Consiglio di Stato, la Corte costituzionale con la sentenza 9 maggio 2013 n. 85 ha affermato che:
tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012).
Se così non fosse, spiegano i giudici, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona” (nel caso di specie si trattava proprio del diritto alla salute).
Le conclusioni del Tar su come bilanciare gli interessi tra diritto alla salute e vincolo di tutela monumentale del condominio
Nel caso in esame vi è la necessità che cinque degli abitanti del condominio vincolato possano accedere alle proprie abitazioni in piena tranquillità senza rischi connessi al loro stato di salute e dall’altra troviamo due vincoli apposti rispettivamente nel 1952 e nel 1959 sullo stesso palazzo senza la specificazione di dettagliate norme di conservazione; ora tale palazzo si trova in condizioni, anche esteriori e quindi nella massima visibilità, che sono in alcune parti al limite della collabenza.
Dunque nel bilanciamento specifico degli interessi si deve ritenere che la realizzazione di un ascensore nella corte del fabbricato non possa essere sacrificata dalla Soprintendenza:
- sia perché il bilanciamento concreto dei due diritti costituzionalmente garantiti, la salute dei cittadini e la conservazione dei beni culturali, trova nel caso una superiorità del diritto alla salute,
- sia perché il vincolo non contempla già dall’origine una proibizione come quella adottata.
In conclusione spetterà alla Soprintendenza l’approvazione del progetto negato con il provvedimento impugnato, semmai adottando quel minimo di accorgimenti che non potranno comunque arrivare alla bocciatura di quello che si è rivelato l’unico progetto fattibile.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di bibLus-net:
- “Ascensore in palazzo storico: quando la Soprintendenza non può opporsi al silenzio assenso?“
- “Barriere architettoniche, l’ascensore per disabili supera il vincolo storico“
- “Ascensore esterno: quale titolo edilizio occorre? Deve rispettare le distanze?“
- “Ascensore: non sempre è sufficiente la SCIA!“

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