Ascensore esterno: quando è consentita la deroga alle distanze tra fabbricati?
La presenza di un condomino anziano con difficoltà motorie basta ad autorizzare l’installazione di un ascensore esterno in deroga alle distanze previste dai regolamenti edilizi (Tar Liguria)
Con la sentenza n. 4/2021 il Tar Liguria aggiunge dei chiarimenti a quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizia sulle opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi.
Il Tar spiega che l’installazione di un ascensore può divenire dotazione essenziale di un fabbricato per la sola presenza di uno o più condomini anziani con difficoltà motorie, anche non certificate.
Il caso
Una s.r.l. richiedeva al Comune un permesso di costruire per l’installazione di un ascensore esterno condominiale al fine di abbattere le barriere architettoniche, poiché tra i condomini del fabbricato vi erano due persone anziane con problemi motori.
L’amministrazione comunale lo negava poiché:
- l’ascensore non rispettava la distanza prescritta dal fabbricato di fronte;
- l’applicazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche era subordinata all’effettiva fruizione dell’opera da parte di soggetti portatori di handicap;
- la mancata prova, mediante certificati, della disabilità delle persone anziane residenti nell’edificio.
La s.r.l. decideva, quindi, di far ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Liguria
I giudici fanno presente che l’ascensore in questione rientra tra gli impianti di sollevamento per l’accesso ai piani superiori dei palazzi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche previsto dagli artt. 77 e successivi del dpr 380/2001, anche in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici locali.
Per i togati, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale normativa costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale volto a favorire l’accessibilità degli edifici; di conseguenza:
l’intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta e, comunque, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’opera da parte di portatori di handicap, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione al disabile in quanto tale.
A parere dei giudici, quindi, la realizzazione dell’opera non è condizionata esclusivamente all’utilizzo di eventuali condomini portatori di handicap, ma deve garantire il diritto di accesso al fabbricato a tutte quelle persone che vi risiedono e che abbiano problemi motori come le persone anziane del caso specifico.
Per tali soggetti, concludono i giudici, non risulta necessaria la prova specifica dello stato di disabilità ai fini dell’installazione di un ascensore.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “L’ascensore è un volume tecnico: niente permesso di costruire e rispetto delle distanze“
- “L’istallazione di un ascensore per disabili non può essere negata dal condominio“
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