• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Nuovi requisiti minimi in vigore dal 3 giugno Il corso online per essere subito pronto con APE e Relazione legge 10
Immagine
SCOPRI IL CORSO ›

Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Ascensore esterno: quando è consentita la deroga alle distanze tra fabbricati?

Ascensore esterno: quando è consentita la deroga alle distanze tra fabbricati?

La presenza di un condomino anziano con difficoltà motorie basta ad autorizzare l'installazione di un ascensore esterno in deroga alle distanze previste dai regolamenti edilizi (Tar Liguria)

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 21 Gennaio 2021/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
ascensore-esterno–e-distanze-tra-fabbricati

Con la sentenza n. 4/2021 il Tar Liguria aggiunge dei chiarimenti a quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizia sulle opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche in deroga alle norme sulle distanze tra edifici previste dai regolamenti edilizi.

Il Tar spiega che l’installazione di un ascensore può divenire dotazione essenziale di un fabbricato per la sola presenza di uno o più condomini anziani con difficoltà motorie, anche non certificate.

Il caso

Una s.r.l. richiedeva al Comune un permesso di costruire per l’installazione di un ascensore esterno condominiale al fine di abbattere le barriere architettoniche, poiché tra i condomini del fabbricato vi erano due persone anziane con problemi motori.

L’amministrazione comunale lo negava poiché:

  • l’ascensore non rispettava la distanza prescritta dal fabbricato di fronte;
  • l’applicazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche era subordinata all’effettiva fruizione dell’opera da parte di soggetti portatori di handicap;
  • la mancata prova, mediante certificati, della disabilità delle persone anziane residenti nell’edificio.

La s.r.l. decideva, quindi, di far ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Liguria

I giudici fanno presente che l’ascensore in questione rientra tra gli impianti di sollevamento per l’accesso ai piani superiori dei palazzi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche previsto dagli artt. 77 e successivi del D.P.R. 380/2001, anche in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici locali.

Per i togati, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale normativa costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale volto a favorire l’accessibilità degli edifici; di conseguenza:

l’intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta e, comunque, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’opera da parte di portatori di handicap, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione al disabile in quanto tale.

A parere dei giudici, quindi, la realizzazione dell’opera non è condizionata esclusivamente all’utilizzo di eventuali condomini portatori di handicap, ma deve garantire il diritto di accesso al fabbricato a tutte quelle persone che vi risiedono e che abbiano problemi motori come le persone anziane del caso specifico.

Per tali soggetti, concludono i giudici, non risulta necessaria la prova specifica dello stato di disabilità ai fini dell’installazione di un ascensore.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli:

  • “L’ascensore è un volume tecnico: niente permesso di costruire e rispetto delle distanze“
  • “L’istallazione di un ascensore per disabili non può essere negata dal condominio“
  • “Fondi finitimi: cosa sono e cosa prevedono le norme sulle distanze tra fabbricati“
  • “Distanza impianti dal confine“
  • “Distanza alberi dal confine“

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Liguria

impiantus
impiantus

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ascensore-esterno-quando-e-consentita-la-deroga-alle-distanze-tra-fabbricati/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

tettoie-pergolati-differenze-

Differenza tra pergolato e tettoia: definizioni, caratteristiche e titoli abilitativi

variazioni-essenziali

Variazioni essenziali in edilizia: cosa sono e cosa comportano

cambio-destinazione-duso-da-garage-ad-abitazione

Guida al cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione

differenza-manutenzione-straordinaria-ristrutturazione-edilizia

Differenze tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia

Terrapieno

Terrapieno: cos’è, a cosa serve e come si realizza

Subappalto necessario: è applicabile anche se non richiamato nel bando

Subappalto necessario: è applicabile se non richiamato nel bando?

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy