Autorizzazione paesaggistica semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere

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Autorizzazione paesaggistica semplificata, il focus con le nuove regole, l’elenco degli interventi liberalizzati e quelli soggetti a procedura semplificata

Sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 68) del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il dpr 31/2017  del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificatain vigore dal 6 aprile 2017.

Per evitare errori o dimenticanze nella redazione dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e per non rischiare che venga respinta dall’amministrazione competente, ti fornisco:

Autorizzazione paesaggistica semplificata, cosa prevede

Il nuovo regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto cultura).

Il dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il vecchio dpr 139/2010.

Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.

In particolare, negli allegati A e B del dpr 31/2017 sono stati individuati rispettivamente:

  • 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
  • 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto

In questo articolo analizziamo tutte le caratteristiche relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata:

  • le aree soggette a autorizzazione paesaggistica (dlgs 42/2004)
  • autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)
  • interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr n.31/2017
  • interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr n.31/2017
  • le semplificazioni introdotte per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Le aree soggette a vincolo paesaggistico secondo il dlgs 42/2004

I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004).

Il Codice all’art. 132 suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:

  1. gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.)
  2. le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.)
  3. gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del dlgs 42/2004.

In caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente si tratta dei Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.

Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (art. 142 dlgs 42/2004):

  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
  • territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
  • fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  • le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
  • ghiacciai e i circhi glaciali
  • parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
  • le zone umide incluse nell’elenco previsto dal dpr 448/1976
  • vulcani
  • le zone di interesse archeologico

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)

Ecco l’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria:

  1. l’amministrazione competente riceve istanza di autorizzazione paesaggistica
  2. entro 40 giorni l’amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica
  3. la soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni
  4. dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace

Analizzando i punti dell’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ci si rende conto che la tempistica necessaria per il rilascio dell’autorizzazione, se non subentrano inconvenienti, può giungere fino a 105 giorni (oltre 3 mesi!).

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr 31/2017

Il nuovo dpr 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
  • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazionecaldaieparaboleantenne, ecc.)
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
  • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici

Gli interventi esclusi sono in totale 31 e sono riportati nella tabella A allega al dpr 31/2017.

Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr 31/2017

Il dpr 31/2017 individua una serie di 42 interventi di lieve entità (Allegato B del dpr 31/2017) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata; tra questi citiamo:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico

L’art. 8 del dpr 31/2017 disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare.

In particolare, si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al dpr 31/2017  (Allegato C) e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell’Allegato D al regolamento medesimo.

Relazione paesaggistica semplificata, i contenuti

La norma in esame prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica:

  • sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area
  • è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento
  • è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti
  • è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento
  • sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste

L’art. 8, c. 3 del dpr 31/2017 specifica il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c.1, lettere a) b) e c) del Codice. In tal caso, la relazione deve contenere, altresì, specifici riferimenti ai valori storicoculturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

L’iter procedurale per l’autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

Le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata sono disciplinate dall’art. 9 del dpr 31/2017.

Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del testo unico per l’edilizia dpr 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo testo unico.

Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di applicazione del dpr 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l’art. 9, c. 2 prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

In tutti gli altri casi la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica è effettuata all’autorità procedente, ossia la Regione,
ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

Le semplificazioni procedimentali sono le seguenti:

  1. l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A»
  2. ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati
  3. l’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso (ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7)
  4. l’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza:
    • i documenti sono inviati in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta
    • il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta
    • decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile
    • entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
    • se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente
    • l’amministrazione procedente adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi
  5. in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l’amministrazione procedente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente
  6. in caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 15 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente
  7. il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati
  8. in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
  9. nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali

Ecco l’infografica con l’iter procedurale da seguire nel procedimento semplificato.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Autorizzazione paesaggistica ordinaria Regione Regione

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  • l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del dlgs 42/04 per la regione Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
  • l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell’allegato B di cui al dpr 31/2017.

 

 

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Clicca qui per scaricare il dpr 31/2017 con gli allegati A, B, C e D

Clicca qui per scaricare la tabella sinottica con gli interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica

Clicca qui per scaricare la tabella sinottica con gli interventi realizzabili con procedura semplificata

 

Di seguito le tabelle riepilogative degli interventi esonerati (liberalizzati) e quelli sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

 

TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI SENZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1Opere interne che non alterano l’aspetto esterno del fabbricato, anche ove comportino mutazione della destinazione d’uso.
2Interventi sui prospetti e coperture di fabbricati nel rispetto di eventuali piani di colore comunali e delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali esistenti; modifica di aperture esterne o finestre a tetto, nel rispetto dell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
3Interventi di consolidamento statico.
4Interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche.
5Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
6Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici.
7Installazione di micro generatori eolici (hmax= 1,50 m, dmax=1,00 m), nel rispetto dell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
8Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete.
9Installazione di dispositivi anti-caduta di sicurezza in copertura.
10Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni relativi a manufatti esistenti.
11Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
12Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale.
13Interventi di manutenzione o sostituzione di cancelli, recinzioni, muri di contenimento, nel rispetto dell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
14Interventi di sostituzione di alberi o arbusti.
15Interventi in sottosuolo, che non incidono sugli assetti vegetazionali o che comportino modifiche permanenti, morfologiche del terreno.
16Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo massimo di 120 giorni.
17Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere stagionale e poste a corredo di attività economiche, commerciali, turistiche ecc.
18Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale
19Interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza e altri previsti dall’art. 149 c.1 lettera b del dlgs 42/2004.
20Pratiche selviculturali e altre previsti dall’art. 149 c.1 lettera c del dlgs 42/2004.
21Monumenti, lapidi, edicole funerarie.
22Installazione di tende Parasole su terrazze.
23Installazione di insegne per attività commerciali o altre attività economiche.
24Installazione o modifiche di impianti di rete di comunicazione elettronica o radioelettrica.
25Manutenzione di alvei, sponde e argini di corsi d’acqua.
26Interventi puntuali di ingegneria naturalistica.
27Manutenzione o sostituzione di strutture amovibili esistenti.
28Montaggio periodico di strutture stagionali.
29Interventi di demolizione e ricostruzione, fedele all’originale, di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali.
30Demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.
31Opere ed interventi di variante autorizzati ai fini paesaggistici non eccedenti il 2% delle misure progettuali.

TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

1Incrementi volumetrici inferiori al 10% (Vmax = 100 m3), nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
2Realizzazione o modifiche di aperture esterne e finestre a tetto, riguardanti i beni vincolati previsti nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
3Interventi su prospetti che alterano l’aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
4Interventi su coperture che alterano l’aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
5Interventi di adeguamento antisismico.
6Interventi di superamento di barriere architettoniche che alterano la sagoma dell’edificio
7Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, riguardanti i beni vincolati previsti nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
8Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici in posizioni visibili dagli spazi pubblici.
9Installazione di micro generatori eolici (hmax = 1,50 m, dmax = 1,00 m), riguardanti i beni vincolati previsti nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
10Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete.
11Interventi di adeguamento alla viabilità esistente.
12Interventi di arredo urbano con installazione di manufatti e impianti.
13Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi non oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
14Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale da eseguirsi nelle aree pertinenziali degli edifici, riguardanti i beni vincolati previsti nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
15Demolizione e ricostruzione degli edifici in genere privi di interesse storico-architettonico.
16Autorimesse fuori-terra o parzialmente interrate (Vmax emergente = 50 m3)
17Tettoie, porticati, chioschi e manufatti (Smax = 30 mo Vmax emergente = 30 m3).
18Interventi sistematici aree di pertinenza edifici esistenti.
19Tettoie aperte di servizio o capannoni per le attività produttive (Smax = 10% della Scoperta preesistente).
20Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva
21Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento
di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione,
sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche,
materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima,
agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
22Taglio senza sostituzione di alberi o arbusti in aree interessate previste nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
23Interventi di soprasuolo inerenti reti di servizio pubblico o fognatura
24Manufatti parzialmente o totalmente interranti quali serbatoi e cisterne (Vmax 15 m3)
25Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo compreso tra i 120 e i 180 giorni.
26Verande e strutture esterne funzionali ad attività economiche, commerciali, turistiche ecc. Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere non stagionale.
27Pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico.
28Ponticelli per attraversamento di corsi d’acqua.
29Manufatti per ricovero attrezzi agricoli.
30Nuove strutture relative all’attività ittica (Smax = 30 m2).
31Interventi di adeguamento della viabilità vicinale.
32Ripristino attività agricole e pastorali in aree rurali.
33Interventi di diradamento boschivo.
34Riduzioni superficie boscate in aree di pertinenza immobili esistenti per superfici inferiori a 2000 m2.
35Realizzazione o adeguamento di interventi di viabilità forestale.
36Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei Smax = 18 m2 (art. 153 c.1 dlgs 42/2004).
37Linee elettriche e telefoniche di altezza compresa tra i 6,30 m e 10 m.
38Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o radioelettrica, che comportino realizzazione di antenne di altezza inferiore a 6 m, sopralzi inferiori a 6 m, apparti di telecomunicazione inferiori a 3m o 4 m (se posati a terra).
39Modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde di fiumi e laghi.
40Interventi sistematici di ingegneria naturalistica.
41Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali.
42Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, ripristino opere a difesa della costa.

 

 

45 commenti
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Non dovrebbe tardare molto… Appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta, ne daremo immediatamente informazione.
      Saluti.

      Rispondi
  1. Alfonso Ferrara
    Alfonso Ferrara dice:

    Salve,
    non ho capito se l’installazione di pannelli fotovoltaici in zona a vincolo richiede cmq l’autorizzazione paesaggistica semplificata

    Paradossalmente hanno scritto “Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici in posizioni visibili dagli spazi pubblici” quindi se li posiziono sul tetto di una casa in collina e sono visibili da un parco cmq devo fare la paesaggistica…….in questo modo è a libera interpretazione. Pertanto penso che devono fare degli esempi.

    Rispondi
    • Gherardi Fabio
      Gherardi Fabio dice:

      Inoltre come valutare da quale distanza risulta visibile e incidente su aspetti paesaggistici ? Da una vetta si possono vedere tutte le coperture di una città sottostante. Occorrono maggiori criteri per evitare contenziosi … in considerazione che si parla di penale.

      Rispondi
  2. therese mura
    therese mura dice:

    Finalmente !! Un pò di semplificazione anche in questo campo è necessaria
    Le canne fumarie per i locali commerciali che procedura devono seguire?
    Grazie

    Rispondi
  3. Sandra Galeazzo
    Sandra Galeazzo dice:

    Pare che questa semplificazione sia sfumata, almeno se ho ben interpretato il Decreto “Madia 2”. A pagina 102 (107) della Tabella A, dice che “gli interventi di lieve entità elencati nell’elenco dell’allegato I al D.P.R. n.139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici” sono sottoposte al regime amministrativo dell’Autorizzazione.
    Come al solito non ci si poteva aspettare cose buone da questo governo, tutto ciò unito alla cancellazione dello sgravio degli oneri di urbanizzazione in caso di cambio di destinazione d’uso, che diventa oneroso anche per gli imprenditori che realizzano opere di approntamento di locali per l’esercizio dell’attività commerciale.

    Rispondi
    • francesco
      francesco dice:

      sono passati quasi trenta giorni dall’approvazione del decreto in Consiglio dei Miinistri ma il DPR in gazzetta Ufficiale non è stato ancora pubblicato .
      Poi si parla di tempi lunghi della politica , mo non vedete che la burocrazia rallenta tutto ????

      Rispondi
      • francesco
        francesco dice:

        Sono passati venti giorni e non vi è ancora la pubblicazione .
        Forse lo stanno scrivendo a mano per pubblicarlo ???
        Viva la burocrazia :
        P.S. Ma non è che aspettano le prossime elezioni amministrative ????

        Rispondi
    • francesco
      francesco dice:

      ciao paola ,
      su mia richiesta , l’Ufficio Rapporti con il Pubblico ( URP ) della Corte dei Conti , mi ha comunicato che il DPR 13/02/2017 è stato registrato in data odierna ,15 marzo 2017 ,ed inviato finalmente al Ministero della Giustizia per la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale .
      Aspettiamo ancora un poco .
      francesco

      Rispondi
  4. Simone
    Simone dice:

    Vi prego qualcuno dica alla gazzetta ufficiale di pubblicare il decretooooooooooooooooooooooooooooo………
    Ho già la pratica pronta per un intervento e sto aspettando per protocollarla!
    :-)

    Rispondi
  5. Danilo
    Danilo dice:

    non ho ben capito se una pergotenda rientrerebbe tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o soggetta ad autorizzazione semplificata.
    Qualcuno si è fatto un idea più chiara al riguardo?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Occorre valutare se si riesce a inquadrare la pergotenda, ad esmepio, negli interventi n. 17 o 26 (tettoie, porticati, chioschi e manufatti Smax = 30 m2 o Vmax emergente = 30 m3 oppure verande e strutture esterne funzionali ad attività economiche, commerciali, turistiche ecc. Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere non stagionale)

      Rispondi
  6. Alessandro
    Alessandro dice:

    Il presente DPR 31_2017 e le relative semplificazioni, è applicabile anche in aree tutelate ai sensi del D.m. 1/08/85 (Galassini)?

    Rispondi
  7. Christian
    Christian dice:

    Salve volevo sapere se un gruppo elettrogeno fisso di emergenza di un’attività commerciale è soggetto o no alla autorizzazione paesaggistica

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Dipende: se la zona in cui occorre realizzare il gruppo è soggetta a vincolo, allora occorre l’autorizzazione paesaggistica.
      Se ti riferisci all’autorizzazione semplificata, non mi pare che sia incluso.

      Rispondi
  8. Piero
    Piero dice:

    Ho il geometra e il resp del comune di montagna confusi.. per una semplice recinzione in oali a T o in legno e rete alta max 1,5 mt serve o è esclusa? Il comune la vuole solo perchè il lotto confina su un lato di 100 mt col torrente ! e non ha nemmeno un modulo da compilare.. Aiuto grazie

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Per l’autorizzazione semplificata sono previsti dei modelli allegati al dpr 31/2017.
      Se invece ci vuole la procedura ordinaria, devi redigere la relazione paesaggistica completa.

      Rispondi
  9. Atarassia
    Atarassia dice:

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente un riferimento normativo chiaro in merito all’autorità competente al rilascio di autorizzazione paesaggistica per un’opera che interessa 2 Comuni (mi è stato detto ufficiosamente che in caso di 2 o più Comuni coinvolti l’autorizzazione deve essere rilasciata dalla Regione e non può essere rilasciata dai singoli Comuni delegati, è vero?
    Inoltre avrei necessità di sapere se può essere assoggettato a procedura semplificata il rifacimento di un piccolo tratto di metanodotto esistente (DN100, km 8, 2 Comuni interessati).
    Grazie
    Atarassia

    Rispondi
  10. Romina
    Romina dice:

    Buongiorno, ho presentato un progetto lo scorso dicembre in cui si prevedeva la chiusura di una terrazza a primo piano di circa 40 mq. L’ente incaricato alla valutazione paesaggistica mi dice che l’ampliamento sfruttando il piano casa non è possibile nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico quindi rientranti nella zona E. Con questo decreto potrei avere la concessione edilizia o bypassare in qualche modo questo ostacolo?

    Rispondi
  11. Giuseppe
    Giuseppe dice:

    Salve signori volevo farvi una domanda io o un terreno sito in zona mare che in seguito lo comprato da una ditta che a fatto la lottizzazione che poi dopo i 5 anno gli era scaduto il parere paesaggistico e a me mi anno fermato il parere paesaggistico alla sopra intendenza di Cosenza perché era scaduto quello della lottizzazione……Ora dite che posso costruire senza che mi attacco a lottizzazione cioè singolarmente

    Rispondi
  12. Lorenzo
    Lorenzo dice:

    Buonasera a tutti.
    Spero che voi possiate aiutarci perchè qui nessuno sa dirci nulla, a livello istituzionale.
    Circa 3 mesi fa abbiamo preso in affitto un terreno agricolo da destinare all’addestramento cinofilo. Per non incorrere in equivoci burocratici abbiamo seguito tutto l’iter presentando il progetto alla soprintendenza essendo la zona quella di Ostia Antica, quindi soggetta a vincolo paesaggistico. Da sottolineare che il progetto consiste semplicemente nell’installazione di recinzioni con pali di legno, piantati a terra SENZA l’utilizzo di cemento nè alcuna altra opera muraria.
    A distanza di 20 giorni dalla presentazione del progetto la soprintendenza ha contattato il nostro tecnico annunciando un sopralluogo. Da allora sono trascorsi ulteriori 20 giorni, nessuno si è visto e noi ovviamente siamo fermi, continuando a pagare l’affitto.
    Questo decreto di Aprile può essere utile al nostro scopo per accelerare la procedura o il nostro destino è quello di morire appresso ai tempi (temo biblici) della soprintendenza?
    Grazie in anticipo!

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Potresti valutare se l’intervento da realizzare rientra in una delle 2 tabelle del dpr 31/2017.
      Ad esempio: attività 12 della prima tabella o altra attività della seconda.
      Consultati con il tecnico che segue la pratica.

      Rispondi
  13. Stefano
    Stefano dice:

    Buongiorno a Tutti.
    Non riesco a trovare se esista una differenziazione fra aree e/o fabbricati totalmente inclusi in area di tutela o, invece, intersecate dalla line di perimetrazione. Non esiste una differenza fra un oggetto che risulta totalmente incluso in perimetrazione di tutela paesaggistica, uno che risulti incluso per il 50% e uno che risulti incluso per una minima parte (anche solo il 10%)?
    Possibile che tutto il fabbricato ricada sotto le aree tutelate anche se solo un angolino è interno all’area perimetrata?
    Se qualcuno sapesse dove rinviarmi, gli sarei enormemente grato!

    Rispondi
  14. claudio dean
    claudio dean dice:

    in data 25 gennaio 2020 in occasione dell’udienza al TAR su mio ricorso, l’impresa presentava una variante al progetto costringendo il mio legale alla richiesta di rinvio in modo da poter esaminare il nuovo progetto e presentare eventualmente un nuovo ricorso. La variante era soggetta al rilascio di una nuova paesaggistica e di un nuovo permesso di costruire. Il comune ha un accordo con l’impresa di acquisire a titolo gratuito 2 appartamenti facenti parte del contratto di cessione del terreno. Sono passati 5 mesi e nessuna paesaggistica e’ stata rilasciata e forse neppure presentata, intanto i lavori proseguono a spron battuto. Puo’ il comune in palese conflitto di interessi ritardare a tempo indeterminato l’inoltro della nuova richiesta paesaggistica e il conseguente rilascio del permesso di costruire ?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Claudio,
      purtroppo non possiamo risponderti su un caso così specifico e particolare.
      Ti consiglio di consultare un legale specializzato in diritto urbanistico.

      Rispondi

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  1. […] Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo all’individuazione degli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi, ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto […]

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