L’ascensore esterno deve rispettare le distanze e le vedute?
L’installazione di un ascensore esterno tra edifici confinanti solleva questioni sulle distanze legali e sulla tutela del diritto di veduta. La Corte di Cassazione analizza i confini normativi e le diverse posizioni delle parti coinvolte
L’installazione di nuove strutture su edifici, come ascensori esterni, mette spesso in gioco interessi contrapposti: da un lato le esigenze di accessibilità e innovazione, dall’altro il rispetto delle regole sulle distanze e la tutela della privacy e delle vedute dei vicini. Quando questi equilibri si rompono, la questione non è mai soltanto tecnica, ma coinvolge principi giuridici fondamentali e può trasformarsi in un vero e proprio caso di scuola per il diritto civile italiano.
La sentenza n. 11930/2025 della Corte di Cassazione interviene a bilanciare appunto tale equilibrio con una decisione assolutamente non scontata. Ma prima di scoprirne i dettagli è utile ricordare che inserire un progetto in un contesto reale non è operazione facile data la quantità di norme e regolamenti da rispettare, tra cui le distanze legali tra costruzioni, per cui puoi valutare l’utilizzo di un software per la progettazione architettonica BIM in grado di rappresentare velocemente tutte le soluzioni progettuali con una drastica riduzione di possibili errori. In più potrai disporre di un apposito BIM Object Authoring specifico per la progettazione di vani ascensori completi di tutti i componenti, nel rispetto di tutta una serie di prescrizioni e adempimenti a norma di legge.
L’ascensore esterno, anche in qualità di volume tecnico, può essere installato senza limiti rispetto alle distanze e alle vedute dei vicini?
Il protagonista del caso presentava un ricorso possessorio contro il Comune di riferimento, chiedendo al Tribunale di ordinare l’eliminazione di una turbativa derivante dall’installazione di un ascensore esterno a servizio di una palazzina del Comune stesso adiacente alla sua. Egli sosteneva che tale installazione avrebbe leso il suo possesso del diritto di veduta, protetto dall’art. 907 c.c.
Inizialmente, il Tribunale aveva emesso provvedimenti favorevoli al ricorrente, ordinando la rimozione dell’ascensore; tuttavia, con sentenza successiva, il Tribunale aveva poi rigettato la domanda possessoria, ritenendo che l’ascensore non potesse essere considerato una costruzione ai fini delle norme sulle distanze e che non vi fosse stata violazione del possesso del ricorrente, trattandosi di un impianto tecnico a servizio della palazzina comunale.
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la successiva sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la decisione del Tribunale, sostenendo, tra i vari motivi, che:
- la Corte d’Appello aveva applicato erroneamente l’art. 1 della legge n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), invece che l’art. 3, comma 2, della stessa legge, sostenendo che l’ascensore, in quanto nuova costruzione, avrebbe dovuto rispettare le distanze legali previste dagli artt. 873 e 907 c.c.;
- la Corte aveva escluso, in modo non corretto, che l’ascensore fosse soggetto all’obbligo di rispetto delle distanze tra edifici;
- ha inoltre lamentato che la Corte non aveva valutato correttamente la prova del possesso del diritto di veduta, sostenendo che, in sede possessoria, era sufficiente dimostrare l’esercizio di fatto della veduta, senza dover provare l’esistenza di una servitù formale.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, ribadendo che:
- l’ascensore realizzato era da considerarsi un volume tecnico, funzionale all’utilizzo dell’edificio, e quindi non soggetto alle norme sulle distanze tra costruzioni;
- ha inoltre evidenziato che le aperture (finestre e balconi) da cui il ricorrente esercitava la veduta si trovavano già a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, escludendo quindi la sussistenza di un diritto di veduta tutelabile;
- il Comune ha anche contestato la regolarità delle aperture praticate dal ricorrente, sostenendo che esse erano state realizzate a distanza non conforme alle norme vigenti.
Cassazione: anche i volumi tecnici, come l’ascensore esterno, devono rispettare le distanze legali e le norme a tutela delle vedute nei rapporti tra proprietà distinte, non trovando applicazione le deroghe previste dalla legge 13/1989 fuori dall’ambito condominiale
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso presentati dal ricorrente, evidenziando due profili fondamentali: l’erronea applicazione della legge n. 13/1989 e la questione del rispetto delle distanze e delle vedute anche da parte dei cosiddetti volumi tecnici.
Applicabilità della legge 13/1989 agli ascensori esterni
La Cassazione ha chiarito che la Corte d’Appello:
ha errato a ritenere che il manufatto possa comunque rientrare nell’ambito della disposizione eccezionale di cui all’art. 3 della legge n. 13 del 1989, la cui applicazione è riservata all’ipotesi in cui l’opera da realizzare per abbattere le barriere architettoniche sia collocata in un contesto condominiale e a condizione che, tra di essa ed il bene di proprietà individuale, sia interposto uno spazio o area di proprietà comune.
La disciplina sulle deroghe alle distanze tra edifici, prevista dalla legge n. 13/1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche, trova applicazione esclusivamente all’interno di edifici condominiali e non nei rapporti tra proprietà distinte. In particolare, l’art. 3, comma 1, di tale legge consente deroghe solo quando gli interventi sono realizzati in ambito condominiale e vi sia uno spazio comune tra le proprietà. Nel caso in esame, poiché l’ascensore è stato installato su un edificio di proprietà esclusiva del Comune e in adiacenza a una proprietà privata, la Corte ha escluso la possibilità di applicare la deroga, ribadendo che in simili circostanze resta fermo l’obbligo di rispettare le distanze previste dagli articoli 873 e 907 del codice civile.
Volumi tecnici e rispetto delle distanze e delle vedute
La Corte ha poi affrontato la questione se un manufatto come un ascensore esterno, qualificato come volume tecnico, sia soggetto alle norme sulle distanze e sulle vedute. Ha precisato che:
la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che – in tema di tutela delle vedute, rientra nel concetto di “fabbrica” qualsiasi manufatto concretamente idoneo a limitare il diritto predetto.
Quindi, la nozione di volume tecnico, che può essere esclusa dal calcolo della volumetria ai fini urbanistici, non comporta automaticamente l’esenzione dal rispetto delle distanze legali tra fabbricati e dalla tutela delle vedute. Secondo la Cassazione, qualsiasi opera che, per dimensioni, posizione e funzione, sia idonea a limitare stabilmente il diritto di veduta, deve essere considerata “fabbrica” ai sensi dell’art. 907 c.c., e quindi soggetta al rispetto delle relative distanze, indipendentemente dalla sua qualificazione come volume tecnico.
La Corte ha inoltre ribadito che, in sede possessoria, ciò che rileva è l’esercizio di fatto della veduta, senza che sia necessario dimostrare la titolarità formale di una servitù. Pertanto, la tutela possessoria può essere accordata anche quando il diritto di veduta sia esercitato di fatto, purché sia provato il possesso corrispondente a tale diritto.
In definitiva, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’Appello per aver escluso l’applicazione delle norme sulle distanze e sulle vedute all’ascensore esterno, sia in ragione di una non corretta interpretazione della legge n. 13/1989, sia per aver ritenuto che la natura di volume tecnico potesse escludere l’obbligo di rispetto delle distanze. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame, affinché la Corte territoriale applichi correttamente i principi sopra esposti.
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