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Home » Installare un ascensore in condominio è lecito se le scale diventano troppo strette?

Installare un ascensore in condominio è lecito se le scale diventano troppo strette?

Un condominio voleva installare un ascensore, ma il Comune ha detto no. Cosa è successo e quali sono le normative in gioco? Scopri cosa ha deciso il Tar Campania

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 24 Aprile 2025/0 Commenti/in /di
Installazione ascensori in condominio e rispetto delle norme sulla sicurezza

Per una panoramica completa sul tema, consulta Guida per l’abbattimento di barriere architettoniche in condominio

L’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta un obiettivo prioritario, ma il bilanciamento tra accessibilità e rispetto delle normative di sicurezza solleva complessi dilemmi giuridici. L’installazione di un ascensore in condominio, pur essendo un intervento volto a favorire l’inclusione, può generare contrasti tra il diritto alla mobilità e le prescrizioni tecniche, come dimostrano le recenti divergenze interpretative tra i giudici amministrativi e le pronunce della Cassazione.

La questione rimane aperta: fino a che punto è possibile derogare alle regole tecniche per garantire l’accessibilità, senza compromettere la sicurezza collettiva?

Per un corretto intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sarebbe auspicabile l’utilizzo di un software di progettazione architettonica BIM, semplice e intuitivo, in grado di rappresentare velocemente le possibili soluzioni progettuali, dotato di un apposito BIM Object Authoring specifico per la progettazione di vani ascensori completi di tutti i componenti.

Ma ora scopriamo come si è espresso in merito il Tar Campania nella recente sentenza n. 380/2025.

Un condominio, rappresentato dal suo amministratore, ha presentato una richiesta di accertamento di conformità per l’installazione di un ascensore all’interno del vano scale di un edificio. L’intervento prevedeva una riduzione della larghezza delle rampe delle scale da 1,20 metri a 0,85 metri, per la realizzazione di un vano ascensore di dimensioni 0,80 m per 1,50 m, con cabina di 0,72 m per 1,20 m, per cui era stata invocata la deroga di cui al D.P.R. 23/2017 e s.m.i. In precedenza, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo stesso intervento era stata dichiarata improcedibile.

Il Comune ha respinto l’istanza di accertamento di conformità sulla base delle seguenti motivazioni:

  • la riduzione della larghezza delle scale a 0,85 metri, inferiore al limite di 1,20 metri previsto dal Decreto Ministeriale (D.M.) 236/1989, compromette la sicurezza e l’utilizzo delle scale da parte degli altri condomini;
  • l’assemblea condominiale del 2012, che aveva approvato l’intervento a maggioranza, non costituisce un titolo idoneo per autorizzare la modifica delle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1120, comma 4, del Codice Civile;
  • non è stata adeguatamente documentata l’impossibilità di installare l’ascensore all’esterno dell’edificio, in quanto dalla documentazione allegata si evince che un semplice ridisegno delle aiuole condominiali consentirebbe una collocazione ideale dell’ascensore senza compromettere la sicurezza delle aree esterne.

L’amministratore del condominio ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) , contestando il diniego del Comune e sollevando le seguenti censure:

  • carenza di motivazione in ordine al presunto contrasto dell’intervento con le previsioni urbanistiche vigenti;
  • inapplicabilità degli articoli 1120 e 1136 del Codice Civile, in quanto l’installazione dell’ascensore non pregiudica la stabilità o la sicurezza del fabbricato;
  • inapplicabilità del D.M. 236/1989, che fissa in 1,20 metri la larghezza minima delle scale;
  • insussistenza del contrasto dell’opera con la normativa urbanistica vigente.

Il giudizio del TAR Campania: la norma può essere derogata ma senza compromettere la fruibilità e la sicurezza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso del condominio, ritenendo legittimo il diniego del Comune. Il Tribunale ha evidenziato che il D.M. 236/1989 è tuttora in vigore e che la larghezza minima delle scale di 1,20 metri è una prescrizione inderogabile, salvo che non sia compromessa la sicurezza e la fruibilità delle scale in caso di emergenza:

“Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m”; la norma – correttamente indicata nella sua portata precettiva dal Comune (art. 7.1. del medesimo D.M. 236/1989) – in caso di (nuova) installazione di un ascensore nel vano scala, può, in effetti, essere derogata, ma senza compromissione della “fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza” (art. 6 D.M. 236/1989).

Nel caso di specie, la riduzione della larghezza delle scale a 0,85 metri non garantisce la sicurezza e l’accessibilità delle scale da parte di tutti i condomini:

Peraltro, considerato l’intervento nel suo insieme, va rilevato che anche il vano ascensore risultante sia di dimensioni assai modeste, con una cabina larga (appena) 0,72 m per 1,20 m.

Il TAR ha inoltre ritenuto che le altre censure sollevate dal ricorrente fossero inammissibili, in quanto il diniego del Comune era fondato su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali idonea a sorreggere autonomamente il provvedimento.

Il ricorso non è stato, quindi, accolto.

Icona

Download Gratuito Sentenza Tar Campania 380/2025 - Ascensore in condominio

Per maggiore approfondimento, leggi:

  • “Guida per l’abbattimento di barriere architettoniche in condominio“
  • “Ascensore in condominio: vige il principio di solidarietà“

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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