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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Le distanze tra costruzioni non si applicano per l’ascensore esterno

Le distanze tra costruzioni non si applicano per l’ascensore esterno

Ascensore esterno all'edificio: tantissimi interventi della giurisprudenza rendono possibile l'installazione in deroga agli strumenti urbanistici. Ultimo ad occuparsene, il Tar Liguria

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 21 Gennaio 2016/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di

Molto spesso la realizzazione di un ascensore esterno è l’unica soluzione tecnica possibile per consentire l’accesso ai piani alti e per rendere più vivibile un fabbricato, soprattutto alle persone disabili.

L’ascensore si pone sempre più come un impianto necessario al godimento di un immobile, al pari dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico o di quello di riscaldamento.

Numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenza al riguardo, sia dei tribunali civili che di quelli amministrativi, con sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione.

L’ultimo intervento in ordine cronologico è quello del Tar Liguria, che con la sentenza 1002 del 3 dicembre 2015 ha respinto il ricorso di un confinante nei confronti del Comune che aveva assentito la realizzazione di un ascensore esterno.

I giudici liguri hanno evidenziato la natura di volume tecnico del manufatto e hanno quindi escluso la violazione delle norme in tema di vedute e di distanze tra costruzioni (artt. 837 e 907 del Codice civile).

Ascensore esterno e distanza tra costruzioni

Gli ascensori non possono essere qualificati come costruzioni e quindi non sono soggetti alle norme sulla distanza tra edifici contenute nel D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia).

Il Tar Liguria, con la sentenza 1002/2015, ribadisce che gli ascensori devono essere considerati come impianti, rientranti tra i volumi tecnici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobile.

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da alcuni condomini in merito al rilascio da parte del Comune del permesso di costruire per la realizzazione di un ascensore esterno ad un edificio di 5 piani, senza possibilità di installarlo all’interno.

In particolare i condomini sostenevano che non c’era la distanza necessaria tra la parete finestrata del condominio e la cabina dell’ascensore dell’edificio posto alle spalle del proprio immobile.

Il Tar respinge il ricorso: secondo i giudici amministrativi per volume tecnico si intende un’opera edilizia priva di un’autonomia funzionale destinata a contenere gli impianti al servizio di una costruzione, al fine di soddisfarne le esigenze tecniche. In questa nozione rientrano anche gli impianti che non possono essere ubicati all’interno della costruzione, ma che devono considerarsi necessari per il pieno utilizzo dell’abitazione, tra cui va considerato anche l’ascensore.

La decisione riprende l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 2566/2011) secondo cui, considerando l’evoluzione dei tempi, l’ascensore costituisce ormai “un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche”.

In definitiva, essendo l’ascensore un volume tecnico, non è necessario rispettare le distanze tra costruzioni.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ascensore-esterno-puo-essere-installato-in-deroga/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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