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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Ascensore in palazzo storico: quando la Soprintendenza non può opporsi al silenzio assenso?

Ascensore in palazzo storico: quando la Soprintendenza non può opporsi al silenzio assenso?

Ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche in palazzo storico: la Soprintendenza deve rispondere entro 120 giorni dalla richiesta del parere. Lo chiarisce il Tar Lazio

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 7 Settembre 2023/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Installazione ascensore in palazzo storico: il silenzio assenso della Soprintendenza

Il silenzio assenso non si forma nel caso di autorizzazioni riguardanti edifici artisticamente e storicamente vincolati, ma c’è una circostanza in cui questa regola non vale: la necessità di abbattimento delle barriere architettoniche. Quest’ultimo è proprio il caso trattato dal Tar Lazio nella sentenza n. 12445/2023. Nel caso della richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza di autorizzazione per l’installazione di un ascensore in un edifico vincolato è fondamentale produrre documentazione tecnica che sia in grado di agevolare l’autorizzazione con una visione chiara dell’impatto dell’intervento. Per essere facilitato in questo compito puoi usare un software per la progettazione edilizia 3D dotato di un apposito oggetto BIM ascensore.

Si può installare un ascensore in un edificio vincolato?

L’assemblea approvava la realizzazione di un ascensore nella chiostrina interna del proprio edificio condominiale artisticamente vincolato, al fine di garantire ad alcuni condomini con problemi motori l’accesso alla loro abitazione, per cui il relativo progetto veniva trasmesso alla competente Soprintendenza per l’acquisizione dell’autorizzazione (art. 21, co. 4 D.Lgs. n. 42/2004).

Successivamente, l’ente di tutela interpellato comunicava parere negativo valutando come:

  • eccessivo l’ingombro dell’ascensore;
  • nuovo elemento non rispettoso del contesto architettonico vincolato.

I condomini, di conseguenza, decidevano di presentare ricorso al Tar, poiché ritenevano che la Soprintendenza in ragione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione, essendo decorso il termine di legge (120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza) previsto dalla normativa speciale sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Tar Lazio sulle disposizioni particolari in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche

A parere dei giudici, i ricorrenti giustamente invocano l’intervenuta formazione del silenzio assenso in base alla normativa speciale vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, ed in particolare sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 2, e 5 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante appunto “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati“.

Essi chiariscono che ai sensi del citato art. 5,

Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall’articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 4 e 5

Tale disposizione deve interpretarsi alla luce del quadro normativo attualmente in vigore, in cui le disposizioni di tutela dei beni di interesse culturale sono state recepite all’interno del Codice dei beni culturali, dove si desume che, laddove si tratti di eseguire una innovazione funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela monumentale, fermo restando l’esigenza di conseguire la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del medesimo Codice, tale organo ministeriale dovrà pronunciarsi sulla relativa richiesta nel termine di 120 giorni. Per cui la mancata pronuncia nel termine equivale ad assenso (art. 4, comma 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13).

I giudici del Tar spiegano, infine, che trattasi di un particolare regime autorizzatorio riservato agli interventi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati soggetti a vincolo paesaggistico o storico-artistico, chiaramente ispirato ad un particolare favore per i soggetti che versano in situazione di disabilità.

Il ricorso è, quindi, accolto.

L’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta una categoria di lavori che, urbanisticamente parlando, è a sé stante: non occorre fare riferimento alla loro classificabilità come interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo, ma è necessario un software di progettazione architettonica BIM in grado di rappresentare velocemente le possibili soluzioni progettuali per il superamento delle barriere architettoniche.

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

  • “Ascensore esterno: quale titolo edilizio occorre? Deve rispettare le distanze?“
  • “Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere“
  • “Ascensore: non sempre è sufficiente la SCIA!“
  • “Ascensore in condominio: vige il principio di solidarietà“
  • “Permesso di costruire e silenzio-assenso: come funziona?“
  • “Autorizzazione paesaggistica: scaduti i termini il parere della Soprintendenza è inefficace“
  • “Silenzio assenso e silenzio diniego: qual è la differenza“
  • “Silenzio assenso pubblica amministrazione. Quando si applica?“
  • “Silenzio inadempimento: definizione, contesto e soluzioni“
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Download Gratuito Tar Lazio - sentenza n. 12445/2023 (installazione ascensore in palazzo storico)

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