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Home » SCIA ascensore: quali sono i requisiti documentali da rispettare?

SCIA ascensore: quali sono i requisiti documentali da rispettare?

Dalla relazione tecnica ai pareri richiesti, passando per le autorizzazioni condominiali e le eventuali integrazioni domandate dal Comune. Una panoramica aggiornata sulle principali criticità e sugli adempimenti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza secondo l’orientamento del Consiglio di Stato

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 1 Luglio 2025/0 Commenti/in /di
Compilazione scia ascensore esterno

Per una panoramica completa sul tema, consulta SCIA edilizia: cos’è, a cosa serve, quanto costa e modello PDF editabile 2026

L’installazione di un ascensore tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al centro del caso giuridico richiede il rispetto di precisi adempimenti formali e documentali. In realtà, la presentazione di una SCIA, in qualsiasi ambito, non significa solo compilare un modulo: la documentazione allegata deve essere completa, dettagliata e conforme ai requisiti normativi, pena il rischio di sospensione o diniego dell’attività. Le recenti precisazioni del Consiglio di Stato offrono quindi indicazioni utili e valide per ogni tipologia di SCIA, chiarendo quali sono gli elementi essenziali che l’amministrazione deve poter verificare e quali errori documentali possono compromettere l’efficacia della segnalazione.

La sentenza n. 3925/2025 rappresenta un approfondimento prezioso per professionisti, tecnici e cittadini che desiderano affrontare la procedura con maggiore consapevolezza ed è proprio in virtù di tale consapevolezza che sarebbe consigliabile l’utilizzo di un software per i titoli abilitativi in edilizia che ti consente di individuare in modo corretto il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare, di avere a disposizione tutti i modelli di cui hai bisogno costantemente aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello. Inoltre, per gestire correttamente ogni pratica edilizia, compresa quella di sanatoria, puoi accedere gratuitamente ad una piattaforma per la gestione delle pratiche e dell’ufficio tecnico on line dove organizzare, redigere e condividere facilmente tutta la documentazione.

SCIA: quali documenti servono per identificare con precisione l’opera e non rischiare il blocco dei lavori o il mancato decorso del silenzio assenso?

La proprietaria di un’unità immobiliare ai piani terzo e quarto di un condominio aveva presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) il 10 luglio 2020 per la realizzazione di un ascensore privato ad uso esclusivo nella corte condominiale. Il 12 agosto 2020 il Comune le notificava il divieto di prosecuzione dei lavori (quindi oltre i 30 giorni previsti per la formazione del silenzio assenso), ritenendo che mancassero i requisiti previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per la realizzazione dell’ascensore tramite SCIA. La signora impugnava il provvedimento davanti al TAR, che dichiarava inammissibile il ricorso per mancata notifica ai controinteressati. In appello, la sentenza veniva riformata e la causa rimessa al TAR, che, dopo l’integrazione del contraddittorio, respingeva nel merito il ricorso con nuova sentenza. Contro questa decisione la signora proponeva appello al Consiglio di Stato.

L’appello della signora ricorrente si articolava in diversi motivi tra cui:

  • criticava la decisione del TAR che aveva ritenuto legittima la normativa regionale, la quale prevede che il termine di 30 giorni per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori sulla SCIA decorra solo dopo cinque giorni lavorativi dalla verifica di completezza della documentazione. L’appellante riteneva che ciò violasse i livelli essenziali delle prestazioni amministrative fissati dalla legge nazionale;
  • contestavano la necessità di presentare un certificato attestante la presenza di persone con disabilità nell’immobile, il riconoscimento del valore storico-architettonico dell’edificio e la conseguente necessità del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nonché la legittimità della richiesta di integrazione documentale da parte del Comune oltre i trenta giorni dalla presentazione della SCIA;
  • sosteneva che la richiesta del Comune di una dichiarazione dell’amministratore condominiale sulla validità della delibera assembleare fosse priva di base normativa e che spettasse al Comune verificare la sussistenza del titolo abilitativo, non di chiedere ulteriori dichiarazioni.

Il Comune si è costituito in giudizio, difendendo la legittimità del proprio operato. In particolare, ha sostenuto:

  • l’assenza dei requisiti previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per procedere alla realizzazione dell’ascensore tramite SCIA:
  • l’incompletezza e l’insufficienza degli elaborati progettuali presentati dalla ricorrente, che non consentivano una chiara identificazione dell’opera e quindi impedivano il controllo di conformità richiesto dalla legge;
  • la legittimità della richiesta di integrazioni documentali, anche in relazione alla disciplina regionale, e la necessità di garantire il rispetto delle procedure e delle autorizzazioni condominiali.

Nel dettaglio il Comune puntualizzava e sottolineava le seguenti mancanze:

  1. la vetustà dell’assenso ai lavori da parte dell’assemblea condominiale;
  2. l’assenza di certificato medico attestante la condizione di disabilità e di dichiarazione sostitutiva di notorietà in merito alla ubicazione dell’abitazione e alle difficoltà di accesso;
  3. l’assenza degli elaborati tecnici di progetto che, ai sensi del D.M. LLPP 14 giugno 1989 n. 236, chiaramente evidenzino le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per il superamento delle barriere architettoniche;
  4. l’assenza della dimostrazione della congruenza del progetto con le specificazioni con contenuto prescrittivo a cui rinvia l’art. 7 dello stesso D.M.;
  5. il contrasto tra la dichiarazione, nella relazione tecnica asseverata, che l’immobile non è sottoposto a tutele e quanto risulta, viceversa, previsto nella tavola 23 III D del regolamento urbanistico edilizio ai sensi degli artt. 2.2.3 e 6.6.3 delle NTA dello stesso regolamento;
  6. l’assenza del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, obbligatorio per quanto sopra;
  7. la necessità di depositare, per acquisire detto parere, un rendering da diverse angolazioni, dettagliato e a colori, nello stato di fatto e di progetto (il provvedimento ne fa esplicita richiesta di deposito);
  8. l’impossibilità, in assenza del parere suddetto, quale atto presupposto alla presentazione o comunque all’efficacia della SCIA, di dare immediatamente corso ai lavori come dichiarato;
  9. l’inosservanza delle disposizioni regionali che fissano i requisiti minimi degli elaborati grafici ai fini dell’asseverazione analitica da parte del progettista abilitato (il provvedimento reca, al riguardo, una richiesta di deposito integrativo suddivisa in quattro punti).

Il Consiglio di Stato: senza una documentazione progettuale completa e chiara, il silenzio assenso non può formarsi e la SCIA resta inefficace

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto l’appello infondato con le seguenti motivazioni:

  • hanno ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla normativa regionale, poiché la SCIA presentata non era idonea a fondare alcuna situazione abilitante alla realizzazione dell’ascensore, a causa dell’incompletezza degli elaborati progettuali. Questa carenza impediva la formazione del silenzio assenso e giustificava il divieto di prosecuzione dei lavori;
  • hanno confermato che la normativa regionale, che prevede la verifica della completezza della SCIA nei cinque giorni successivi al deposito, non aggrava i termini del procedimento e non è in contrasto con i principi costituzionali. Secondo il Consiglio di Stato, la formazione del silenzio assenso presuppone che la SCIA sia completa e consenta all’amministrazione di esercitare il proprio controllo. Se la documentazione è insufficiente o incompleta, il termine per la formazione del silenzio assenso non decorre e l’amministrazione conserva il potere di chiedere integrazioni o di adottare provvedimenti inibitori anche oltre i termini ordinari. I giudici hanno sottolineato che l’identificabilità ex ante dell’intervento è condizione imprescindibile per il controllo di conformità e che, in assenza di elementi sufficienti, la SCIA non può produrre effetti abilitanti;
  • hanno rilevato che la contestazione sulla richiesta di integrazione documentale era infondata, poiché la mancanza di dettagli progettuali impediva qualsiasi verifica di conformità e quindi non si poteva applicare il meccanismo del silenzio assenso;
  • hanno confermato la necessità del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, vista la presenza di vincoli, e la legittimità della richiesta di una dichiarazione dell’amministratore condominiale sulla validità della delibera assembleare.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la decisione del TAR e la legittimità del provvedimento comunale che vietava la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell’ascensore privato.

 

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Download Gratuito Sentenza CdS 3925/2025 - SCIA e requisiti documentali

Per maggiore approfondimento, leggi:

  • “SCIA edilizia: cos’è, a cosa serve, quanto costa e modello pdf“
  • “Ascensore in condominio: normativa, procedure e spese“

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