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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Esempio di un piano di lavoro amianto

Esempio di un piano di lavoro amianto

Piano di lavoro amianto: esempio per redigere correttamente il documento. Tutte le informazioni e i contenuti da inserire e un esempio PDF da scaricare

Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 25 Marzo 2024/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
piano-di lavoro-amianto-esempio

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto, il datore di lavoro deve preparare un piano di lavoro che include le misure per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e proteggere l’ambiente esterno.

Ecco come compilare il documento e un modello PDF di esempio del piano di lavoro da scaricare gratuitamente.

Per essere sicuro di redigere e compilare correttamente il documento, utilizza l’apposito software per il piano di lavoro amianto che ti consente di redigere il piano con facilità e in linea con la normativa vigente.

Piano di lavoro amianto e testo unico sicurezza

Il capo III del Titolo IX “Sostanze pericolose” del testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) fornisce precise indicazioni sui rischi connessi all’esposizione all’amianto e sugli obblighi connessi.

In particolare, è previsto che il datore di lavoro predisponga un opportuno piano di lavoro che dovrà essere inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Piano di lavoro amianto: contenuti

Il piano di lavoro amianto deve indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice.

Se le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (che potrebbe intaccare l’integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza la notifica.

Piano di lavoro amianto esempio

Di seguito si propone un esempio di piano di lavoro amianto, da cui sono estati eliminati i dati sensibili e le immagini.

Premessa

Il presente piano di lavoro, redatto conformemente alle disposizioni in materia previste dal D.Lgs 81/08 e s.m.i, descrive le modalità di intervento per la bonifica dell’amianto dalle strutture oggetto. Il piano è inviato all’Organo di Vigilanza.

Lavori di bonifica

Si esplicita la tipologia di lavori, le condizioni del materiale e la durata dei lavori.

Tipologia di lavori

Bonifica amianto

Condizioni del materiale e durata dei lavori

Art. 249 D.Lgs 81/08, comma 1 e art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4

Il presente piano di lavoro riguarda attività di bonifica per rimozione dell’amianto. Lo stesso verrà sostituito con cemento e legno.
In generale, si tratta di amianto di tipo ‘friabile’ e in dettaglio i materiali interessati dalla bonifica appartengono alle tipologie seguenti:

  • lastre;
  • pannelli.

Più in generale, le condizioni del materiale sono:

  • materiali frantumato e sparso;
  • con rotture evidenti e/o crepe.

Per ciascuno di essi è stata fornita, da laboratorio autorizzato, una dettagliata certificazione analitica, allegata al presente documento.

La procedura di bonifica è necessaria per procedere alla demolizione della struttura o di parte di essa.

Sono presenti delle coperture da rimuovere con le seguenti caratteristiche. Le coperture della struttura sono realizzate in amianto e devono essere bonificate con la rimozione delle stesse lastre per l’inserimento di altro materiale specifico.

La struttura presenta serbatoi da rimuovere. Un gruppo di serbatoi destinati alla raccolta delle acque deve essere bonificato. I serbatoi hanno una capacità complessiva di 15 m³.

La tabella seguente riporta l’elenco dei serbatoi che dovranno essere necessariamente rimossi:

DescrizioneUbicazione
Serbatoio APiano primo
Serbatoio BPiano rialzato

Il vano di apertura è realizzato in maniera tale da consentire facilmente le operazioni di smontaggio e trasporto degli stessi cassoni.

Le attività descritte saranno svolte ad un’altezza non superiore ai 15 m rispetto al piano.

I lavori provvisionali saranno eseguiti dalla stessa ditta esecutrice della rimozione.

Quantità del materiale

MaterialeSuperficie (m²)Peso (kg)
lastre1525
pannelli5025

Il numero di serbatoi oggetto della bonifica è pari a 1.

La tabella che segue mostra in dettaglio le caratteristiche degli stessi:

Altezza (cm)Lunghezza (cm)Profondità (cm)Peso (kg)
12018014035

La superficie complessiva di amianto da rimuovere è di 50 m².

Il peso complessivo di amianto da rimuovere è di 85 kg.

Durante la fase di bonifica, in ogni caso, il valore limite per la concentrazione di amianto non sarà superiore a 0.1 f/cc.

Durata stimata

Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4, punto g)

I lavori inizieranno 10/06/2015 e termineranno 26/06/2015 per una durata prevista di .

Caratteristiche cantiere ed edificio

Seguono poi le caratteristiche del cantiere ed edificio come di seguito riportato.

Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4

Nel cantiere di lavoro e nella fase di rimozione si dovrà tener conto anche della presenza di sottoservizi quali:

  • linee elettriche;
  •  condutture di gas;
  • acqua.

Non saranno presenti linee elettriche “vicine” da richiedere specifiche protezioni.

Non si riscontra la presenza di sostanziali ostacoli alle fasi lavorative.

L’edificio è di tipo civile (grande costruzione).

Durante la fase di bonifica dell’amianto, l’edificio sarà aperto al pubblico. Sarà creata una zona neutra non accessibile a estranei, tra l’area di bonifica e le altre aree.

Relative alle aree limitrofe, l’edificio confina:

  • area pubblica;
  • aree ed attrezzature scolastiche.

L’immagine che segue riporta maggiori indicazioni rispetto alla posizione dell’edificio e delle aree limitrofe.

Figura: Disegno delle aree limitrofe

Le immagini che seguono riportano maggiori indicazioni sul materiale e sul suo stato.

Figura: Pannelli

Figura: Serbatoi

Figura: Lastre

Non sono previsti interventi successivi all’intervento di bonifica.

Lavoratori

Si forniscono delle informazioni sui lavoratori coinvolti nell’intervento.

Art. 251 D.Lgs 81/08 e art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4

La ditta esecutrice impiegherà solo propri dipendenti.

La tabella che segue riporta i diversi addetti impegnati nella fase di bonifica.

 

NominativoDip./Non Dip.Ultima visita
Tiziodipendente10/08/2014
Caiodipendente10/08/2014
Semproniodipendente10/08/2014

Per ciascun addetto, è stata seguita la procedura prevista di formazione e di informazione relativamente ai rischi derivanti dalla bonifica dei materiali contenenti amianto.

Ogni lavoratore è stato infatti informato:

  • sui rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenti amianto;
  • sulle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
  • sulle modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
  • sulle misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
  • sull’esistenza del valore limite, previsto all’art. 254 del D.Lgs. n.81/08, e la necessità del monitoraggio ambientale.

Si veda la sezione degli allegati al presente piano di lavoro.

Anche relativamente alla verifica delle condizioni di salute, ciascun operatore è stato sottoposto a visita medica nel rispetto di quanto previsto dalla sorveglianza sanitaria in materia.

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Software per Piano Amianto in linea con le norme sulla sicurezza e le indicazioni ASL/ex-ISPESL

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Misure di protezione

Si forniscono delle informazioni sui D.P.I., sulla caduta dall’alto, sui servizi igienici e di decontaminazione e verifica di assenza dei rischi.

D.P.I.

Art. 251 D. Lgs. 81/08, comma 1, punto b) e Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punto b)

I lavoratori saranno forniti dei seguenti DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Figura: Calzature

Figura: Guanti

Figura: Respiratore

Figura: Indumenti protettivi

Caduta dall’alto

Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punti b), d) ed e)

A causa della natura dell’opera e dell’intervento di bonifica, è presente il pericolo di cadute dall’alto. Per i ridurre i rischi legati a questo pericolo si utilizzeranno i seguenti mezzi:

  • ponteggi su lati prospicienti vuoto
  • ponteggi a settori
  • parapetti lati prospicienti vuoto

Nessuna indicazione specifica sulle modalità di ancoraggio delle reti.

I parapetti saranno giunti a montanti ancorati a vite.

Per l’installazione dei parapetti verranno utilizzate le seguenti strutture:

  • piattaforme autocarrate
  • piattaforme semoventi

In sostituzione all’uso delle piattaforme, si farà uso di opportuna imbracatura e sistema anticaduta.

In aggiunta a quanto elencato, sempre nell’ottica di ridurre il rischio derivante dalla caduta dall’alto, si considerano anche questi elementi:

  • il cornicione e/o frontalino della copertura è sufficientemente robusto, ed in stato di conservazione tale da garantire il sicuro ancoraggio dei parapetti con montanti fissati a vite
  • i montanti dei parapetti verranno installati ad una distanza non superiore a 1,5 metri, al fine di garantire una sufficiente resistenza in caso d’urto

L’accesso degli operatori al tetto verrà effettuato con l’utilizzo dei seguenti elementi:

  • scala interna ponteggio
  • ponte mobile su ruote

Servizi igienici e di decontaminazione

Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punti b), d) ed e)

L’intervento di rimozione è stato stimato come di “piccola entità” (entro 0,1 f/cc). Sarà predisposta idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, adeguatamente riscaldata nella stagione fredda, dotata di: locali. Le acque di scarico saranno depurate tramite adatto filtro.

Sicurezza dell’impianto elettrico

Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punti b), d) ed e)

L’impianto elettrico a servizio del cantiere (compreso l’impianto elettrico dell’unità di decontaminazione) sarà collegato ad idoneo impianto di messa a terra, omologato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 462/01, mediante dichiarazione di conformità redatta ai sensi della Legge n. 37/08, rilasciata a cura dell’installatore.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, verrà inviata la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ARPA territorialmente competenti, qualora la durata del cantiere sia superiore a detto termine.

Verifica assenza rischi

Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punto c)

Si certifica che con le misure adottate saranno annullati i rischi provenienti dalla dispersione di fibre di amianto.

Preparazione del cantiere

Si forniscono le informazioni necessarie per la preparazione del cantiere.

Fase preliminare

Art. 252 D.Lgs. 81/08, comma 1

Prima di intervenire sui materiali contenenti amianto occorre liberare le aree di tutti gli arredi e le attrezzature mobili, disattivare l’impianto elettrico e escludere localmente il sistema di ventilazione sigillando anche le bocchette dell’aria. Il pavimento e le pareti devono essere rivestiti con teli di polietilene: quello del pavimento deve risalire sulle pareti per almeno 50 cm.

In generale, nella fase preliminare saranno completate le seguenti attività:

  • sigillatura
  • installazione barriere temporanee
  • protezione di arredi inamovibili
  • sigillatura porte e finestre
  • politenatura

Unità di decontaminazione

Art. 252 D.Lgs. 81/08, comma 1

Le aree di decontaminazione saranno disposte secondo le necessità del cantiere.

Depressione area di lavoro

Art. 252 D.Lgs. 81/08, comma 1

Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punti a) e d)

Collaudi

Le operazioni di collaudo hanno dato l’esito previsto e non si è evidenziata alcuna dispersione di fibre di amianto.

Smaltimento dei rifiuti

Art. 251 D.Lgs. 81/08, comma 1, punto h)

Per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione non occorrono autorizzazioni. Si farà sì che i rifiuti vengano avviati in discarica non appena il quantitativo in deposito raggiunge i 20 m³ e in ogni caso entro i 3 mesi dalla data di produzione.

Il materiale rimosso sarà risposto in un deposito temporaneo previsto all’interno dell’area di cantiere.

Tale deposito sarà opportunamente isolato dal resto delle strutture.

Tecniche lavorative

Si inseriscono le indicazioni sulle tecniche lavorative utilizzate nei lavori di rimozione.

Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4, punto i)

Di seguito saranno descritte le diverse tecniche lavorative impiegate nelle operazioni di bonifica.

Modalità di bagnatura

Come previsto dalla normativa, il materiale prima di essere bonificato sarà soggetto a bagnatura su tutte le facce visibili.

Modalità di smontaggio

Le operazioni di smontaggio saranno effettuate nel rispetto delle indicazioni previste dal materiale in esame.

Modalità di trasporto al piano di campagna

Il materiale sarà trasportato al piano di campagna utilizzando attrezzature specifiche.

Caratteristiche delle attrezzature

Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4, punto l)

Le attrezzature utilizzate sono corredate dalla documentazione prevista che ne certifica l’utilizzabilità nei processi di bonifica di materiale contenente amianto

Software per la redazione del piano di lavoro amianto

Per la redazione del piano, puoi utilizzare uno specifico software per il piano di lavoro amianto, ovviamente, consente di ottenere una serie di vantaggi, quali

  • disporre di un contenitore unico per gestire le misure di prevenzione e i DPI da adottare;
  • avere una guida accurata per la definizione dei contenuti del piano;
  • avere la possibilità di inserire immagini esplicative;
  • avere la certezza di seguire le diverse linee guida (varie ASL, ex ISPESL, etc.).

Ecco come fare per redigere il piano con il software.

YouTube Video

Esempio di piano di lavoro amianto PDF

Ecco un esempio PDF del piano di lavoro amianto prodotto con il software di redazione piano lavoro amianto.

Icona

Download Gratuito Esempio di piano di lavoro amianto PDF

Rischio Amianto: guide, approfondimenti, giurisprudenza, norme regionali

Guide operative

  • Fact sheet INAIL sulla direttiva europea 2023/2668 per la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto (2026)
  • Guida INAIL sulla gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative (2026)
  • Esposizione ad amianto: le nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668 (2025)
  • Linee guida UE per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza correlati all’amianto sul lavoro (2025)
  • D.Lgs. 213/2025 – Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori all’amianto
  • Guida INAIL sul rischio di esposizione all’amianto secondo direttiva (UE) 2023/2668
  • Nota INL 03/09/25 – Precisazioni operative su controllo e vigilanza della sicurezza amianto
  • Guida INAIL – Amianto naturale e ambienti di lavoro
  • Volume INAIL sulla bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte (2020)
  • Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA (2020)

Approfondimenti

  • Obbligo rimozione amianto per privati: quando vige?
  • Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?
  • Esempio di un piano di lavoro amianto
  • Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione
  • Piano di lavoro amianto
  • Bonifica amianto: procedura, metodi e rischi
  • Tetto in amianto: come riconoscerlo e cosa fare
  • Bonus amianto, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento

Norme regionali

Legge Marche 17/2025 - Incentivi allo smaltimento dell’amianto

È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 71 del 31 luglio 2025 la legge regionale 24 luglio 2025, n. 17 che aggiorna la disciplina regionale sugli incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti.

Sono previste diverse modifiche alla legge regionale 14/2020 finalizzate a rendere più semplici le procedure di accesso ai contributi. La prima riguarda l’espunzione delle spese di “rimozione”.

Possono accedere al contributo previsto da questa legge i soggetti privati qualificati nel formu­lario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbia­no provveduto al suo smaltimento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.

Il contributo massimo per ogni intervento passa da 2.000 a 3.000 euro e copre fino al 60% le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata, prodotto nell’ambito di interventi di bonifica effettuati sia da privati che da attività economiche nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in mate­ria.

Non sono invece ammissibili al beneficio del contributo regionale le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera, per l'acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera, per la rimozione delle coperture e dei manu­fatti contenenti amianto e per le pratiche tecnico amministrative.

Per l’accesso ai contributi è richiesta la partecipazione ad un bando.

Icona

Download Gratuito Legge 14/2020 Marche - Incentivi per lo smaltimento dell'amianto

Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)

Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)

Giurisprudenza recente

Di seguito si propongono una serie di approfondimenti, anche con sentenze di riferimento, sulla bonifica amianto.

Consiglio di Stato 8068/2025 - Sostituzione tetto amianto: manutenzione o ristrutturazione?

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8068/2025) ha chiarito quali interventi rientrano nella manutenzione straordinaria, sottolineando che questa serve a rinnovare o sostituire parti importanti di un edificio senza modificarne il volume o la destinazione d’uso. Un tema attuale è la bonifica delle coperture in amianto, fondamentale per la sicurezza, che può prevedere rimozione, incapsulamento o confinamento, spesso con sostituzione del manto di copertura.

Tuttavia, se la sostituzione del tetto in amianto non avviene immediatamente dopo la rimozione, l’intervento può configurarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a un diverso regime autorizzativo. Nel caso esaminato, un proprietario aveva presentato un progetto comprendente la rimozione di una copertura in amianto effettuata anni prima, la posa di una nuova copertura con lucernari, l’installazione di un cappotto termico e altri lavori strutturali.

Il Comune ha richiesto il permesso di costruire, ritenendo che l’intervento superasse la manutenzione straordinaria e fosse una ristrutturazione. Il Consiglio di Stato ha confermato questa interpretazione, poiché tra rimozione e nuova posa erano passati circa sette anni, mancava un nesso causale diretto che giustificasse la semplice sostituzione. Inoltre, le modifiche sull’involucro e il consolidamento strutturale indicano un intervento complesso e sistemico, quindi qualificabile come ristrutturazione, non manutenzione. Di conseguenza, per questo tipo di lavori è necessario ottenere il permesso edilizio o una SCIA sostitutiva.

Leggi qui per una versione più approfondita della sentenza del CdS

Tar Lazio 8721/2023 - Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico, le condizioni per la tariffa incentivante GSE

Il dm 5 maggio 2011 prevede un incentivo premiale per l'installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti amianto, stabilendo criteri specifici per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Secondo tali regole, l'intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della superficie di amianto esistente sulla porzione omogenea della copertura su cui verrà installato l'impianto fotovoltaico.

La sentenza n. 8721/2023 del Tar Lazio si focalizza sulla sostituzione tetto amianto con fotovoltaico e la tariffa incentivante GSE.

Nel caso in esame, una società agricola, al fine di installare un impianto fotovoltaico su uno degli edifici del proprio complesso immobiliare, rimuove il tetto in amianto interessato dalla posa dei pannelli. Il GSE riconosce inizialmente la tariffa incentivante prevista dal dm 5 maggio 2011. Tuttavia, successivamente, avvia un procedimento di verifica richiedendo alla società chiarimenti sulla rimozione dell'amianto.

Nonostante la società fornisca documentazione comprovante la rimozione, il Gestore ridetermina la tariffa, sostenendo che l'intervento non ha comportato la completa rimozione dell'amianto presente sull'intero complesso immobiliare. La società ricorre al Tar, sostenendo che l'impianto fotovoltaico era installato su un edificio distinto e separato dagli altri, quindi rientrante nelle "porzioni omogenee" di copertura. Il Tribunale accoglie il ricorso, stabilendo che l'area occupata dall'impianto costituiva una porzione omogenea, conforme alle prescrizioni normative.

Leggi Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico: le condizioni per la tariffa incentivante GSE

Tar Lombardia 572/2017 - Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?

Leggi la sintesi

Incentivi per bonifica amianto

Per detrarre le spese di bonifica dall’amianto e relativo smaltimento, è possibile usufruire di vari bonus tra cui:

  • bonus ristrutturazione, con spesa detraibile fino a 50% da calcolare su un tetto di spesa pari a 96mila euro e fruibile in 10 rate annuali di pari importo;
  • ecobonus, nel caso in cui la rimozione e sostituzione dell’amianto rientri in un intervento complessivo di miglioramento energetico del condominio o dell’unità abitative;
  • Bandi ISI dell’INAIL
  • Decreti FER 2

Per essere sicuro di usufruire a meglio degli incentivi sfruttabili per qualsiasi intervento, utilizza il software per i bonus edilizi che, costantemente aggiornato alle disposizioni normative, ti guida nella corretta compilazione delle pratiche.

Per maggiori dettagli leggi Bonus amianto, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/piano-di-lavoro-amianto-esempio/
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Piano di lavoro amianto: cos’è e come si redige

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