Bonus Ristrutturazione 2026 al 50%: guida completa e novità
Come funziona il bonus casa 2026? Chi può detrarre le spese di ristrutturazione? La guida rapida, le tabelle di sintesi, i chiarimenti del Fisco
L’articolo 16-bis del TUIR stabilisce che sia riconosciuta una detrazione fiscale delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
In cosa consiste? Quando scade? Chi può beneficiare delle detrazioni? Quali interventi edilizi agevola?
Questo articolo ti spiega come funziona il Bonus Ristrutturazione e come cambia nel 2026. Trovi inoltre una raccolta di tutti i più recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni fiscali per gli interventi edilizi.
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Indice
- In cosa consiste il Bonus Ristrutturazione 2026?
- Bonus Ristrutturazione 2026: quando al 50% e quando al 36%?
- Chi può detrarre le spese di ristrutturazione?
- Quali immobili possono beneficiare del Bonus Ristrutturazione?
- Quali sono i limiti di spesa del Bonus Ristrutturazione 2026?
- Il Bonus Ristrutturazione 2026 è cumulabile con altri bonus?
- Quali sono i lavori di ristrutturazione detraibili?
- Per quali interventi di risparmio energetico e fonti rinnovabili ho diritto al Bonus Casa?
- Bonus Ristrutturazione 2026: quali spese sono ammesse?
- Si ottiene il Bonus Ristrutturazione anche per l’acquisto di una casa ristrutturata?
- Quale detrazione prevede per l’acquisto di posti auto e box auto?
- Bonus Ristrutturazione 2026: come pagare i lavori?
- Bonus Ristrutturazione 2026: quali documenti conservare?
- Bonus Ristrutturazione 50/36%: cosa occorre inviare ad ENEA?
- In quali casi si può perdere il Bonus Ristrutturazione?
- Quando si trasferisce il Bonus Ristrutturazione?
- Bonus Ristrutturazione: prassi e e giurisprudenza recenti
- Bonus casa e detrazioni fiscali per i lavori edili: tutti i focus
In cosa consiste il Bonus Ristrutturazione 2026?
Il Bonus Ristrutturazione è un’agevolazione fiscale destinata a tutti coloro che intendono effettuare interventi di ristrutturazione edilizia.
Prevede una detrazione dall’Irpef pari al 36% (maggiorata al 50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
L’importo massimo della detrazione per le spese sostenute è pertanto pari a 48.000 euro; la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Il limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile.
Il quadro aggiornato
Ecco il quadro aggiornato alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026 (che proroga di un anno le condizioni previste per il 2025):
ABITAZIONI PRINCIPALI | ALTRE ABITAZIONI | |
| fino al 31 dicembre 2026 | 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro) | 36% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro) |
| fino al 31 dicembre 2027 | 36% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro) | 30% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro) |
Bonus Ristrutturazioni Edilizie: la nuova guida delle Entrate (febbraio 2026)
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato a febbraio 2026 la Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.
E’ un vademecum da stampare per avere sempre a portata di mano le informazioni essenziali sul Bonus Ristrutturazione disciplinato dall’articolo 16-bis del D.P.R. 917/86, redditi), la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, di manutenzione ordinaria.
Rispetto alla guida precedente, la guida chiarisce i limiti di detraibilità legati al requisiti dell’abitazione principale e del reddito superiore a 75.000 euro e fornisce un elenco esaustivo delle tipologie di spesa che possono essere agevolate.
Ma c’è spazio anche per altre agevolazioni:
- l’agevolazione iva;
- la detrazione del 75% per eliminare le barriere architettoniche;
- le agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto;
- la detrazione per acquisto o assegnazione immobili già ristrutturati;
- la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.
Bonus edilizi 2026: la guida ANCE
La guida è suddivisa in due parti: la prima dedicata ai bonus edilizi per i lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica, e la seconda ai bonus fruibili per
l’acquisto di case ristrutturate o di posti auto pertinenziali di nuova costruzione o, ancora, di immobili demoliti e ricostruiti in chiave antisismica.
In particolare, rispetto a questi ultimi viene fatto anche un riepilogo dei principali chiarimenti di prassi.
La guida si completa, infine, di quattro focus tematici, dedicati ad argomenti specifici che, nel tempo, hanno suscitato l’interesse da parte del territorio e la necessità di fornire chiarimenti puntuali
La circolare 8/2025 con chiarimenti su abitazione principale e caldaie
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 19 giugno 2025 fornisce importanti chiarimenti sulle novità contenute nella Legge di bilancio 2025, in materia di:
- esclusione dall’Ecobonus e dal Bonus Ristrutturazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027;
- rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione (36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027);
- maggiorazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (detrazione elevata al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027);
- nuovi requisiti richiesti per avvalersi del Superbonus per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023;
- proroga della detrazione prevista dal Bonus mobili, per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5.000 euro previsto per il 2024.
Ecco la sintesi dei principali chiarimenti forniti e il testo in PDF della circolare.
Guida fiscale 2026 al Bonus Ristrutturazione
Per ulteriori approfondimenti degli aspetti fiscali legati al Bonus Ristrutturazione, consulta la guida 2026 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus Ristrutturazione 2026: quando al 50% e quando al 36%?
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, il Bonus Ristrutturazione prevede una detrazione del 50% solo per gli interventi sulle abitazioni principali, mentre per le seconde e terze case spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute, in entrambi i casi fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 scende anche per le abitazioni principali al 36% e per le altre al 30%.
In pratica, la detrazione a regime è pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell’anno 2027, ma viene prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali per cui la detrazione è innalzata al 50% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese sostenute nell’anno 2027.
Tale maggiorazione è prevista solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Quando scatta la maggiorazione della detrazione al 50%
La maggiorazione della detrazione al 50% per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36% per quelle sostenute nel 2027 spetta a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Per il riconoscimento della maggiorazione, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente.
Attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, la maggiorazione non spetta al familiare convivente né al detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) che possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36% delle spese sostenute nel 2025 e nel 2026 e del 30% delle spese sostenute nel 2027.
Con riferimento al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, in linea con quanto evidenziato con la circolare 13/2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
Coerentemente, ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata con il requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR).
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
La maggiorazione spetta, inoltre, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
Inoltre, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Con riferimento al c.d. “Sismabonus acquisti”, ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata, l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Le medesime considerazioni valgono anche per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati.
Anche ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata per la detrazione per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali, l’acquirente deve adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
Tali circostanze devono essere verificate, come detto per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Le medesime condizioni sono valide anche per le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini minimi e in interi edifici di un unico proprietario.
Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata anche se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi, 3 giugno 2026 – Risoluzione AE 119/2026), infatti, il trasferimento della residenza non comporta la perdita del beneficio fiscale già acquisito. Il diritto alla detrazione, infatti, nasce nel momento in cui vengono sostenute le spese agevolabili e risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa e una volta maturato, il beneficio continua a spettare al contribuente anche se l’immobile oggetto degli interventi non viene più utilizzato come abitazione principale (ad esempio, in caso di successivo trasferimento e locazione dell’immobile).
In presenza di un semplice cambio di residenza, il contribuente mantiene il diritto a utilizzare tutte le rate residue fino al completamento del periodo di fruizione previsto dalla legge. Pertanto, il trasferimento della residenza non incide sulla possibilità di continuare a indicare nelle dichiarazioni dei redditi successive le quote annuali della detrazione già maturata.
Alla luce di queste precisazioni, è importante precisare che le aliquote maggiorate non si applicano:
- ai familiari detentori dell’immobile adibito ad abitazione principale che non sono titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale;
- alle imprese per cui non vale il criterio dell’abitazione principale.
Tutti i chiarimenti in merito sono contenuti nella circolare 8/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Per riassumere: cosa si intende per abitazione principale?
Il concetto di abitazione principale è codificato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dal D.L. 101/2011 ed è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale (concetto introdotto per la determinazione delle imposta municipale unica, l’IMU).
Il TUIR stabilisce all’art. 10 che “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. L’articolo 43 del Codice civile, a sua volta, definisce la residenza come il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale“.
Il D.L. 101/2011 fornisce la seguente definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente […]“.
Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie 3 condizioni:
- il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica;
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
C’è un Bonus ristrutturazione per la prima casa e uno per la seconda?
Alla luce di quanto chiarito dalla Circolare 8/2025 è improprio parlare di “Bonus Ristrutturazione Prima Casa” e di conseguenza di “Bonus Ristrutturazione seconda casa”. L’equivoco nasce dalla sovrapposizione impropria di due concetti differenti: quelli di “prima casa” e “abitazione principale“.
Il concetto di prima casa viene richiamato solo al momento dell’acquisto dell’immobile, in quanto consente all’acquirente di accedere a una serie di benefici e agevolazioni (le cosiddette agevolazioni prima casa).
Il concetto di abitazione principale è codificata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86) e dal D.L. 101/2011 ed è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale (concetto introdotto per la determinazione delle imposta municipale unica, l’IMU).
Prima casa e abitazione principale possono coincidere, ma non è sempre così. Una prima casa acquistata con le relative agevolazioni può non essere, ad un certo punto, l’abitazione principale. Allo stesso tempo, si può eleggere ad abitazione principale un immobile per il quale non si è beneficiato delle agevolazioni “prima casa” per quell’immobile.
Il Bonus Ristrutturazione non richiede come requisito la “prima casa“, ma che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Dal 2025, nella vulgata la prima casa è assimilata all’abitazione principale e rimanda impropriamente alla maggiorazione del 50%, ma essa non riguarda necessariamente la prima casa di proprietà.
Prima Casa e Abitazione Principale: la differenza
Chi può detrarre le spese di ristrutturazione?
Il Bonus Ristrutturazione può essere richiesto da tutti i contribuenti, residenti o non, in Italia. Il bonus in esame può essere richiesto non solo dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori, ma si estendono anche a chi detiene diritti reali o personali sugli immobili interessati dai lavori e ne copre le spese.
Questi includono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di diritti di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- detentori (locatari o comodatari);
- soci di cooperative (divise e indivise);
- imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali o merce);
- soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice.
La maggiorazione del 50% è legata a un doppio requisito: detenere un diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’immobile ristrutturato e avere designato quell’immobile come abitazione principale, collocando lì la propria residenza.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
A quali condizioni locatari e comodatari possono accedere al Bonus Ristrutturazione?
La detrazione spetta anche ai detentori (locatari o comodatari) purché:
- abbiano il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
- la detenzione dell’immobile risulti da un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente all’avvio.
Inoltre, nel rispetto di ogni altra condizione, il comodatario può usufruire della detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2026 come chiarito dalla circolare n. 8/2025.
Per saperne di più, leggi il focus “Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie spettano anche al comodatario?“
Hanno diritto al Bonus Ristrutturazione i familiari conviventi?
La detrazione è concessa anche a chi rientra in una delle seguenti categorie:
- familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- componente dell’unione civile (la legge 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Per fruire della detrazione è sufficiente che il familiare attesti, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere convivente, ed è necessario che il medesimo sostenga direttamente la spesa. Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori (risoluzione 136/2002) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio (FiscoOggi – 19/09/2025).
Ai fini della verifica della “stabile convivenza”, la legge 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica definito dal D.P.R. 223/1989. Tale status può essere accertato tramite registri anagrafici oppure attraverso autocertificazione del contribuente. Anche il convivente di fatto che sostiene le spese per interventi di recupero edilizio può beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del TUIR, alle stesse condizioni dei familiari conviventi (FiscoOggi – 18/08/2025).
La detrazione è valida anche se le autorizzazioni comunali (come la CILA) sono intestate al proprietario dell’immobile.
Per usufruire della detrazione sono richiesti, al momento del sostenimento della spesa, lo status di convivenza e la disponibilità dell’abitazione su cui si effettuano gli interventi.
Nel caso in cui l’immobile è concesso in comodato ad altro familiare o a terzi, al coniuge convivente non potrà essere riconosciuta la detrazione per le spese da lui sostenute per ristrutturare l’abitazione (FiscoOggi – 05/08/2024).
Ai familiari conviventi detentori dell’immobile adibito ad abitazione principale che non sono titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale, non si applica l’aliquota maggiorata.
Leggi l’approfondimento “Bonus ristrutturazione al coniuge convivente non proprietario: quando spetta la detrazione”
Il Bonus Ristrutturazione spetta al futuro acquirente?
Nel caso di un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alle agevolazioni se:
- è stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegue i lavori a sue spese;
- il compromesso è stato registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione.
Si possono detrarre le spese di ristrutturazione i lavori eseguiti in proprio?
Anche coloro che eseguono personalmente i lavori sull’immobile, possono richiedere la detrazione, ma solo per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
Gli studi professionali possono accedere al Bonus Ristrutturazione?
il Bonus Ristrutturazione non è applicabile agli immobili accatastati in categoria A/10 (uffici e studi privati).
Con la circolare 19/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la detrazione non spetta, invece, per gli immobili che non sono né abitativi né strumentali per l’attività d’impresa o professionale, come ad esempio gli immobili accatastati in categoria A/10 (uffici e studi privati)”.
Pertanto, nel caso di uno studio professionale accatastato in categoria A/10, non è possibile fruire della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia, in quanto l’immobile non ha destinazione abitativa.
Come invece specificato dalla risoluzione 34/2020 per lo studio professionale in categoria catastale A/10, si può accedere fruire dell’Ecobonus visto che l’articolo 14 del Dl 63/2013 prevede che “l’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, situati nel territorio dello Stato, censiti al Catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali”.
Quali immobili possono beneficiare del Bonus Ristrutturazione?
La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986, Tuir, spetta solo per immobili a destinazione abitativa. Sono agevolati gli interventi effettuati su:
- abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
- parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- pertinenze (garage, cantina, soffitta, ecc.).
Un fabbricato è a prevalente destinazione abitativa se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza comprese nell’edificio è maggiore del 50% della superficie totale.
Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Sono invece inclusi tra gli interventi agevolati quelli realizzati sulle pertinenze dell’unità immobiliare principale.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 08.02.2005 n. 14/E è possibile fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori su un immobile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.
Il Bonus Ristrutturazione vale anche per gli immobili collabenti?
La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su edifici classificati nelle categorie catastali:
- F/2 (“unità collabenti”);
- F/4 (“unità in corso di definizione”).
In questi casi i lavori sono agevolabili se dal titolo abilitativo che autorizza i lavori risulta che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di “nuova costruzione” e che, al termine degli stessi, l’immobile sia accatastato come residenziale.
Ciò in quanto le unità collabenti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Analogamente, le unità in corso di definizione identificano porzioni di fabbricato esistenti ed individuati catastalmente, per le quali deve essere soltanto definita la destinazione (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di frazionamento dell’immobile, cui seguirà atto di vendita).
Per gli immobili iscritti nella categoria catastale provvisoria F/3 “unità in corso di costruzione”, l’agevolazione spetta solo se gli interventi agevolabili riguardano un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti, successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati.
Resta fermo che, al termine dei lavori, tali unità immobiliari devono rientrare nelle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali e relative pertinenze).
Il Bonus Ristrutturazione vale anche per le parti condominiali?
Le detrazioni previste dal Bonus Ristrutturazione spettano anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Unico proprietario di un intero edificio
Le indicazioni per i condomini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e ci siano in esso parti comuni alle stesse unità immobiliari.
Questo in quanto per “parti comuni” devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 167/2007). In questo caso, quindi, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Bonus ristrutturazione e Condominio minimo
I condomini minimi (ovvero gli edifici composti da un numero non superiore a otto condòmini) che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
In questo caso, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta)
- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
Comunicazione delle Spese di Ristrutturazione in Condominio: gli obblighi in capo all’amministratore
Gli amministratori di condominio hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ogni anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’obbligo della comunicazione delle spese di ristrutturazione del condominio spetta all’amministratore; nell’invio dei dati, l’amministratore deve dettagliare le quote a carico di ciascun condomino per consentire ai condòmini l’ottenimento delle detrazioni fiscali sui lavori (con riferimento alle relative spese sostenute) in condominio
Se l’amministratore di condominio non procede alla trasmissione della comunicazione, il condomino non perde la detrazione fiscale; tuttavia, in tal caso deve integrare la dichiarazione dei redditi precompilata.
Per saperne di più leggi l’approfondimento “Comunicazione Spese Ristrutturazione Condominio: come gestirla”
Quali sono i limiti di spesa del Bonus Ristrutturazione 2026?
Le spese sostenute possono essere assunte al massimo in misura pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Nell’ipotesi di lavori eseguiti contemporaneamente su:
- abitazione e pertinenze: opera un unico limite di spesa (96.000 euro totale)
- parti comuni condominiali: opera il limite dei 96.000 euro per ciascun condòmino, in base alla ripartizione in quote millesimali
- abitazione e parti comuni condominiali: opera autonomamente il limite di 96.000 euro (96.000 euro per l’abitazione e 96.000 euro per le parti comuni)
Nel caso in cui si proseguano interventi iniziati in anni precedenti, il limite dei 96.000 euro va calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nei precedenti periodi d’imposta.
Il Bonus Ristrutturazione 2026 è cumulabile con altri bonus?
Bonus Ristrutturazione ed Ecobonus sono cumulabili?
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
Bonus Ristrutturazione e Sismabonus sono cumulabili?
La circolare 17/2023 ha precisato che:
- in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici e di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, di manutenzione straordinaria), il limite di spesa agevolabile è unico (euro 96.000) in quanto riferito all’immobile; gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire della detrazione non possono, infatti, fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili; peraltro, il predetto limite di spesa «ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.
- considerato che le disposizioni che disciplinano il Sismabonus richiamano gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16bis, comma 1, lett. i) del TUIR (Bonus Ristrutturazione), quest’ultima costituisce norma di riferimento e i chiarimenti per esso forniti devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Sismabonus.
Quali sono i lavori di ristrutturazione detraibili?
Il Bonus Ristrutturazione è concesso per gli interventi alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 e finalizzati a:
- manutenzione straordinaria:
- rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso;
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell’area privata;
- costruzione di scale interne;
- ecc.;
- restauro e risanamento conservativo:
- interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
- ristrutturazione edilizia:
- demolizione e ricostruzione;
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
- manutenzione ordinaria (solo se conseguente e collegata a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia):
- opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;
- tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
- rifacimento di intonaci interni;
- impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
- verniciatura delle porte dei garage.
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori, montacarichi e ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
- interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici;
- interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico;
- interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici;
- interventi finalizzati all’adozione di misure di messa in sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Quando gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolati dal Bonus Ristrutturazione?
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo:
- quando riguardano le parti comuni (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale);
- per le singole abitazioni se conseguenti e collegate ai lavori di manutenzione straordinaria.
Pertanto, interventi come il ripristino dell’intonaco, la tinteggiatura interna e esterna, il ripristino della pavimentazione del balcone – se non strettamente collegate a interventi di manutenzione straordinaria – non possono essere portati in detrazione.
Oltre quelle per i lavori, quali altri spese detraibili con il Bonus Ristrutturazione?
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; - le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Quali interventi di demolizione e ricostruzione possono essere agevolati con il Bonus Ristrutturazione?
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere agevolati con il Bonus Ristrutturazione se:
- l’intervento qualificato come ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001) e non come nuova costruzione;
- in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, solo se l’intervento si qualifica come ristrutturazione edilizia (ipotesi possibile dal 17 luglio 2020).
Bonus Ristrutturazione: quali interventi sono ammessi su parti condominiali
Di seguito la tabella riepilogativa degli interventi ammessi su parte condominiali (fonte: Agenzia delle Entrate).
| INTERVENTI | MODALITÀ’ |
| Aerosabbiatura | Su facciata |
| Allargamento porte interne | Con demolizioni di modesta entità |
| Allarme (impianto) | Riparazione senza innovazioni Riparazione con sostituzione di alcuni elementi |
| Androne | Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
| Antenna | Antenna comune in sostituzione delle antenne private |
| Balconi | Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali |
| Box | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
| Caldaia | Riparazione senza innovazioni Riparazione con sostituzione di alcuni elementi |
| Caloriferi e condizionatori | Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi |
| Cancelli esterni | Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Canna fumaria | Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Cantine | Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Centrale idrica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Centrale termica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Cornicioni | Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni) |
| Davanzali finestre e balconi | Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti |
| Facciata | Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
| Finestra | Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi |
| Fognatura | Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato |
| Garage | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
| Gradini scale | Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni |
| Grondaie | Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente |
| Impianto di riscaldamento | Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni |
| Impianto elettrico | Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma |
| Impianto idraulico | Riparazione senza innovazioni o sostituzioni |
| Inferriata fissa | Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori |
| Infissi esterni | Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti |
| Infissi interni | Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti |
| Interruttore differenziale | Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi |
| Intonaci esterni facciata | Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
| Intonaci interni | Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori |
| Lastrico solare | Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti |
| Locale caldaia | Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti |
| Lucernari | Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti |
| Marciapiede su suolo privato | Rifacimento come preesistente |
| Montacarichi (interni ed esterni) | Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
| Muri di cinta | Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
| Muri esterni di contenimento | Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti |
| Muri interni | Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi |
| Parapetti e balconi | Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti |
| Parcheggi | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
| Parete esterna | Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
| Parete interna | Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi |
| Pavimentazione esterna | Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti |
| Pavimentazione interna | Riparazioni senza innovazioni |
| Pensilina protezione autovetture | Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti |
| Persiana | Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori) |
| Pianerottolo | Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno) |
| Piscina | Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti |
| Porta blindata esterna | Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti |
| Porta-finestra | Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali |
| Porte esterne | Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti |
| Porte interne | Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni |
| Recinzioni | Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti |
| Sanitari | Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.) |
| Saracinesca | Sostituzione con altra, purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti |
| Scala esterna | Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti |
| Scala interna | Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti |
| Serramenti esterni | Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche |
| Serramenti interni | Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti |
| Solaio | Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti |
| Tegole | Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti |
| Terrazzi | Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano) |
| Tetto | Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti |
| Tinteggiatura esterna | Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti |
| Tinteggiatura interna | Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori |
| Tramezzi | Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare |
| Travi (tetto) | Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti |
| Veranda | Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali |
| Zoccolo esterno facciata | Rifacimento conservando i caratteri essenziali |
Bonus Ristrutturazione: quali interventi sono ammessi su singole unità abitative
Di seguito la tabella riepilogativa degli interventi ammessi sulle singole unità abitative (fonte: Agenzia delle Entrate).
| INTERVENTI | MODALITÀ’ |
| Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari | Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne |
| Allargamento porte | Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio |
| Allargamento porte e finestre esterne | Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura |
| Allarme finestre esterne | Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni |
| Ampliamento con formazione di volumi tecnici | Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne |
| Apertura interna | Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno |
| Ascensore | Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento alla legge n. 13/89 |
| Balconi | Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione |
| Barriere architettoniche | Eliminazione |
| Box auto | Nuova costruzione (detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare) |
| Cablatura degli edifici | Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali |
| Caldaia | Sostituzione o riparazione con innovazioni |
| Caloriferi e condizionatori | Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico) Installazione di macchinari esterni |
| Cancelli esterni | Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti |
| Canna fumaria | Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti |
| Cantine | Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre |
| Centrale idrica | Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
| Centrale termica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) Con modifiche distributive interne Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
| Citofoni, videocitofoni e telecamere | Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti |
| Contenimento dell’inquinamento acustico | Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
| Cornicioni | Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
| Davanzali finestre e balconi | Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) |
| Facciata | Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) |
| Finestra | Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi |
| Fognatura | Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica) |
| Garage | Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Nuova costruzione (detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare) |
| Gradini scale | Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni oi materiali preesistenti |
| Grondaie | Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente |
| Impianto di riscaldamento autonomo interno | Nuovo impianto, senza opere edilizie Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni |
| Impianto elettrico | Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma |
| Impianto idraulico | Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente |
| Inferriata fissa | Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente Nuova installazione con o senza opere esterne |
| Infissi esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata) |
| Interruttore differenziale | Sostituzione o riparazione con innovazioni |
| Intonaci esterni facciata | Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori |
| Lastrico solare | Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti |
| Locale caldaia | Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori |
| Lucernari | Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti |
| Mansarda | Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso |
| Marciapiede | Nuova realizzazione su suolo privato |
| Messa a norma degli edifici | Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1, legge n. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge) |
| Montacarichi | Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti |
| Muri di cinta | Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente |
| Muri esterni di contenimento | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori |
| Muri interni | Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
| Parapetti e balconi | Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti |
| Parete esterna | Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori) |
| Parete interna | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
| Pavimentazione esterna | Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali |
| Pensilina protezione autovetture | Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti |
| Persiana | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi |
| Pianerottolo | Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti |
| Piscina | Rifacimento modificando caratteri preesistenti |
| Porta blindata esterna | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi |
| Porta blindata interna | Nuova installazione |
| Porta-finestra | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi Trasformazione da finestra a porta finestra |
| Porte esterne | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa |
| Recinzioni | Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse |
| Ricostruzione | Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente |
| Risparmio energetico | Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
| Sanitari | Sostituzione di impianti (la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione) – Realizzazione di servizio igienico interno |
| Saracinesca | Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni |
| Scala esterna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti |
| Scala interna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente |
| Serramenti esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti |
| Sicurezza statica | Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica |
| Solaio | Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote Adeguamento dell’altezza dei solai |
| Soppalco | Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione |
| Sottotetto | Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (detraibile, purché già compreso nel volume) |
| Strada asfaltata privata | Per accesso alla proprietà |
| Tegole | Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti |
| Terrazzi | Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) |
| Tetto | Sostituzione dell’intera copertura Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume |
| Tinteggiatura esterna | Rifacimento modificando materiali e/o colori |
| Travi (tetto) | Sostituzioni con modifiche Sostituzione totale per formazione nuovo tetto |
| Veranda | Innovazioni rispetto alla situazione precedente Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento Trasformazione di balcone in veranda |
| Vespaio | Rifacimento |
| Zoccolo esterno facciata | Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi |
Per quali interventi di risparmio energetico e fonti rinnovabili ho diritto al Bonus Casa?
La seguente tabella (fonte: ENEA) sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie – ex art. 16 bis del D.P.R. 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:
| Tipo di intervento | |
|---|---|
| Strutture edilizie |
|
| Infissi |
|
| Impianti tecnologici |
|
| Elettrodomestici (acquisto collegato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio) |
|
Bonus Ristrutturazione 2026: quali spese sono ammesse?
Bonus Ristrutturazione per lavori in economia
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all’inizio dei lavori. Il chiarimento è contenuto nella circolare 28/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere al beneficio occorre richiedere i permessi al Comune, qualora necessari, pagare le forniture con bonifico parlante e, se richiesta, inviare la comunicazione enea
Bonus Ristrutturazione per la caldaia a condensazione
Nella circolare 8/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono escluse dal Bonus Ristrutturazione le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.
L’esclusione non si applica, invece, a:
- microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili;
- generatori a biomassa;
- pompe di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.
Possano continuare a beneficiare dell’agevolazione i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal D.M. 6/08/2020.
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva, che “per installazione intende l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica”, nonostante il comma 55 della legge di bilancio 2025 si riferisca solo agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, si ritiene che, con riferimento al Bonus Ristrutturazione, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle caldaie a condensazione.
Le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazione sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati.
Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.
Bonus ristrutturazione per interventi su un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
Sì, sono inclusi tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento.
Bonus Ristrutturazione per interventi di eliminazioni di barriere architettoniche
Sì, sono ammessi i lavori finalizzati:
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Le opere possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
La detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.
Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria (Circolare 06.02.2001, n. 13/E, risposta 1).
Alcuni esempi
Non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box
doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato D.M. n. 236 del 1989 (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.6).
I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell’ambito di interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal comune (Risoluzione 25.06.2008 n. 264/E).
In caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall’assemblea dei condòmini, in quanto l’ascensore diviene “oggetto di proprietà comune” e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.
Per l’installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile (Risoluzione 01.08.2008 n. 336/E).
Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 3.2).
Su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 per cento prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di persone con disabilità (rigo E3). Tale ultima detrazione spetta sulla quota di spesa eccedente il limite di euro 96.000 previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Gli interventi atti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato perseguono tale finalità attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Pertanto, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer e le tastiere espanse che sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione dall’IRPEF del 19 per cento ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR (Circolare 06.02.2001 n. 13/E, risposta 2)
Bonus Ristrutturazione per porte blindate, grate, cancellate e altri interventi per prevenire il rischio di furti in casa
L’art. 16-bis, comma 1, lett. f) del D.P.R. 917/1986 (TUIR) include tra gli interventi detraibili quelli finalizzati alla:
“adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
Sotto il profilo tecnico-giuridico, per “atti illeciti” si intendono reati penalmente rilevanti quali furto, aggressione o sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. La prassi amministrativa ha consolidato l’elenco dei dispositivi ammessi, includendo espressamente:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
A differenza delle ristrutturazioni edilizie classiche, dove la manutenzione ordinaria è agevolabile solo se eseguita su parti comuni condominiali, nel caso della sicurezza passiva (lettera f) la detrazione spetta anche per interventi su singole unità immobiliari, a prescindere dalla qualificazione edilizia dell’opera.
Come chiarito da FiscoOggi, anche la sola sostituzione della serratura con una di nuova generazione (es. cilindro europeo ad alta sicurezza) è detraibile non perché sia un’opera edilizia “pesante”, ma per la sua finalità antintrusione.
Bonus Ristrutturazione per interventi di cablatura o isolamento acustico
Sì, sono ammesse queste tipologie di spesa.
Le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette come, ad esempio, la sostituzione di vetri degli infissi.
In tal caso, occorre acquisire idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
I costi delle opere finalizzate al contenimento acustico, anche se corrispondenti ad interventi di manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione per la singola unità immobiliare a condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4).
Bonus Ristrutturazione per l’installazione di un impianto fotovoltaico
Sì, sono ammessi all’agevolazione gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Anche l’acquisto del sistema di accumulo è detraibile, a condizione che esso sia installato contestualmente o comunque risulti integrato all’impianto fotovoltaico. Per analogia, risultano agevolabili anche gli inverter, i sistemi di gestione dell’energia, le opere elettriche e interventi edilizi connessi.
Bonus Ristrutturazione per l’acquisto delle batterie di accumulo relative all’impianto fotovoltaico
I sistemi di accumulo sono considerati parte integrante degli impianti fotovoltaici e, pertanto, la spesa per l’acquisto e la installazione delle batterie di accumulo è detraibile. Anche per l’installazione di batterie di accumulo dell’impianto fotovoltaico, è necessario inviare la comunicazione dei dati all’Enea.
Bonus Ristrutturazione per l’adozione di misure antisismiche
Sì, sono ammessi gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.
Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Bonus Ristrutturazione per interventi di bonifica dall’amianto
Sì, sono ammessi gli interventi di bonifica dall’amianto sia su singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici residenziali.
Gli interventi di bonifica costituiscono una categoria a parte (art. 16-bis, comma 1, lett. l), del TUIR) che risulta agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano.
Ne consegue che la detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche, ad esempio, il trasporto da parte di aziende specializzate dell’amianto in discarica.
Bonus Ristrutturazione per interventi di sicurezza domestica
Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).
Tra le opere agevolabili rientrano:
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
- il montaggio di vetri anti-infortunio
l’installazione del corrimano.
Bonus Ristrutturazione per interventi di rifacimento della guaina e pavimentazione del terrazzo
Per gli interventi di rifacimento della guaina impermeabilizzante nonché della pavimentazione del terrazzo, è possibile fruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986, come spese relative a interventi di manutenzione straordinaria, anche se si tratta di lavori eseguiti su un edificio unifamiliare.
Bonus Ristrutturazione per interventi di rifacimento della pavimentazione del cortile
La sistemazione della pavimentazione del cortile, l’intervento è qualificabile come di manutenzione ordinaria e fruisce della detrazione solo se si tratta del cortile di un condominio. Se l’intervento è eseguito sul cortile di un’abitazione unifamiliare, le relative spese sono escluse dalle agevolazioni (circolare 17/2023).
Bonus Ristrutturazione per l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (Vepa)
S’, l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (Vepa) può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio e, in determinate circostanze, degli incentivi legati all’efficientamento energetico.
L‘intervento può essere inquadrato come finalizzato al conseguimento di risparmi energetici e, trattandosi di manutenzione straordinaria, può dare diritto anche al Bonus mobili.
Bonus Ristrutturazione per le prestazioni professionali
Sì, oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. n. 37/2008 – ex legge n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge
n. 1083/71); - le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni;
le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori; - gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati
(decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
L’agenzia delle Entrate ha precisato che le spese professionali strettamente connesse agli interventi agevolabili rientrano fra le spese detraibili a condizione che i lavori risultino effettivamente posti in essere, in coerenza con il titolo abilitativo, se prescritto (circolare 17/2023).
Qualora il titolo abilitativo venisse concesso e l’intervento fosse eseguito, la spesa professionale prodromica, quand’anche sostenuta in un anno diverso da quello di sostenimento dei costi per i lavori, sarebbe detraibile.
La sostituzione della caldaia consente l’accesso al Bonus Mobili?
La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al Bonus Mobili, purché in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente (Circolare 3/2016).
I risarcimenti per calamità riducono il Bonus Ristrutturazione?
Come precisato dalla circolare 17/2023, il rimborso parziale erogato dalla compagnia di assicurazione non riduce la detrazione spettante.
L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
Poiché l’indennizzo non può dirsi “direttamente” collegato alle spese necessarie al ripristino del fabbricato, il suo importo non dovrà essere decurtato da quello delle spese sostenute per i lavori detraibili. Pertanto, le spese di ripristino sostenute sono da considerare interamente rimaste a carico dei contribuenti che le hanno effettuate e, pertanto, interamente detraibili.
La sostituzione di tapparelle in plastica con tapparelle coibentate (e ad alta densità) rientra negli interventi detraibili come ristrutturazione edilizia o nell’ambito del risparmio energetico?
La sostituzione delle tapparelle in plastica con tapparelle coibentate ad alta densità, cambiando tipologia e colore, può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria sull’immobile, ex articolo 3, comma 1, lettera b, del D.P.R. 380/2001. Pertanto, l’intervento rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e non è necessario effettuare la comunicazione all’Enea né conseguire specifici valori di trasmittanza termica.
La sostituzione della casetta di legno, con una pergola per l’automobile, rientra negli interventi detraibili come ristrutturazione edilizia?
R. Gli interventi di manutenzione straordinaria, se eseguiti sull’area pertinenziale all’abitazione, fruiscono della detrazione. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 30/2020 e nella risposta 488/2021, gli interventi di installazione di tettoie o pensiline per il ricovero di auto, se effettuati sulle pertinenze dell’abitazione principale, possono fruire della detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ex articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986.
La semplice installazione di pompe di calore consente di accedere al Bonus Ristrutturazione? Serve la Cila?
R. L’installazione di una pompa di calore per il riscaldamento e il condizionamento, in un’abitazione già dotata di impianto di riscaldamento, consente di fruire della detrazione fiscale come intervento di risparmio energetico, in base all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del D.P.R. 917/1986. Salva diversa previsione del regolamento edilizio comunale, non è richiesta la Cila, in quanto lavoro in edilizia libera; in tal caso, per fruire della detrazione, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la non necessità del provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale. Tale dichiarazione non dev’essere inviata all’amministrazione finanziaria, ma va conservata dal contribuente ed esibita a richiesta degli uffici.
La sostituzione di porte interne è ammessa come spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla singola unità immobiliare?
Le spese per la sostituzione o il restauro di porte interne non sono ammesse all’agevolazione fiscale, in quanto considerate elementi di arredo e non parti strutturali dell’immobile. A chiarirlo è la circolare 30/2020. Tali spese possono rientrare tra quelle detraibili, come spese accessorie rispetto all’intervento di recupero sulla singola unità immobiliare, solo nell’ipotesi in cui il contratto preveda una prestazione di servizi per il restauro di elementi architettonici.
Sono invece ammesse le porte blindate o rinforzate (incluse le spese per l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini); solo per gli interventi sulle parti condominiali sono ammesse le spese per porte esterne (sostituzione conservando sagome e colori preesistenti) e porte interne (riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni).
Si ottiene il Bonus Ristrutturazione anche per l’acquisto di una casa ristrutturata?
Il comma 3 dell’articolo 16-bis del Tuir (D.P.R. 917/1986) prevede che il bonus ristrutturazioni spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. Ai fini della spettanza della detrazione, l’impresa che esegue (o fa eseguire in subappalto, in tutto o in parte) gli interventi edilizi (e che provvede alla successiva cessione delle singole unità immobiliari) deve essere una impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare e le stesse caratteristiche sono richieste per l’eventuale impresa subappaltatrice.
Bonus Acquisto immobili ristrutturati: cosa sapere
Quale detrazione prevede per l’acquisto di posti auto e box auto?
E’ prevista dalla lett. d) comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. e disciplinata nell’ambito del Bonus Ristrutturazione una detrazione sulle spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di box e posti auto di nuova costruzione, purché siano pertinenziali a un’unità abitativa.
Leggi l’approfondimento sul Bonus Garage
Bonus Ristrutturazione 2026: come pagare i lavori?
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale “parlante” (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
| CAUSALE | X Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 Pagamento fattura n. ___ del ______ a favore di _______________ partita Iva _________________ Beneficiario della detrazione _________ codice fiscale______________ |
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
Se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo soggetto, ma entrambe sostengono le spese di ristrutturazione e sono titolari del diritto alla detrazione, la detrazione spetta anche all’altro individuo, a condizione che la fattura riporti il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Leggi l’approfondimento “Bonifico parlante per i bonus edilizi: quando è obbligatorio e come si compila”
Bonus Ristrutturazione 2026: quali documenti conservare?
La fruizione dei bonus fiscali è oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che procede richiedendo al contribuente la documentazione di riferimento.
Il contribuente beneficiario ha dunque l’onere di curare la raccolta e la conservazione dei documenti rilevanti, idonei a dimostrare la corretta fruizione dei benefici goduti, in ossequio al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui compete sempre al contribuente, che intenda far valere qualunque regime o trattamento fiscale di favore, di provare, in caso di contestazione, i presupposti che giustificano l’applicazione delle norme legittimanti la riduzione della tassazione.
Per quanto riguarda la documentazione è importante conservare una serie di documenti elencati nel provvedimento direttoriale 149646/11:
- eventuali abilitazioni amministrative per i tipi di lavori eseguiti;
- eventuali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà con dettagli sui lavori;
- domande di accatastamento per immobili non censiti;
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovute;
- delibere di approvazione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni negli edifici residenziali;
- dichiarazioni di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori (solo se diverso dai familiari conviventi);
- eventuali comunicazioni preventive da inviare all’ASL con la data di inizio dei lavori (se obbligatorio);
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Bonus Ristrutturazione, quando diventa obbligatoria la comunicazione all’Asl
La comunicazione preventiva all’inizio dei lavori all’Asl è sempre necessaria per:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nell’obbligo per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.
Occorre inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, anche in modalità telematica (cosiddetta notifica preliminare), sempre preventivamente all’inizio dei lavori, all’Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato.
In questa comunicazione il contribuente deve specificare le seguenti informazioni:
- ubicazione dei lavori;
- dati del committente;
- natura delle opere oggetto dell’intervento;
- data di inizio dei lavori;
- tutte le imprese esecutrici delle opere;
- assunzione di responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione.
Cosa indicare in dichiarazione per il Bonus Ristrutturazione?
È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per il Bonus Ristrutturazione è richiesta l’asseverazione di congruità dei prezzi?
Dal 2022 – come previsto dal D.L. 157/2021 (Decreto Antifrodi) poi integrato nella Legge di Bilancio 2022 – per tutti i bonus edilizi che comportano detrazioni fiscali, è obbligatoria l’asseverazione di congruità dei prezzi solo se si esercita l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
L’asseverazione della congruità dei prezzi o il visto di conformità non sono pertanto obbligatori se si porta la spesa in detrazione diretta in dichiarazione dei redditi
L’attestazione della congruità delle spese, invece, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione, in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
Bonus Ristrutturazione 50/36%: cosa occorre inviare ad ENEA?
Il beneficiario delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia è tenuto a trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, e va fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.
Sono soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea i seguenti interventi:
- STRUTTURE EDILIZIE
(riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno) - INFISSI (riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi)
- IMPIANTI TECNOLOGICI
(installazione di collettori solari (solare termico); sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; teleriscaldamento; installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019) - ELETTRODOMESTICI (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati)
forni – frigoriferi – lavastoviglie – piani cottura elettrici – lavasciuga – lavatrici – asciugatrici
La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.
Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’agenzia delle Entrate, nel condividere il parere espresso dal ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.
Pratiche ENEA Bonus Casa: le FAQ
Disponibili in PDF le risposte degli esperti ENEA alle domande più frequenti.
Per approfondimenti: Comunicazione ENEA 2026: quando farla e cosa inviare per ottenere le detrazione fiscali
In quali casi si può perdere il Bonus Ristrutturazione?
Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%;
Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa; - non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.
Quando si trasferisce il Bonus Ristrutturazione?
VENDITA DELL’IMMOBILE
Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile (cfr. Circolare AE 24/2004, paragrafo 1.8).
Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente Circolare AE 25/2012 (paragrafo 1.3).
IMMOBILE IN USUFRUTTO
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.
IMMOBILE IN EREDITÀ
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.
La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene.
Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente o donatario, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.
Per ulteriori approfondimenti in materia leggi la circolare 17/2023 e il Principio di diritto 7/2025 dell’Agenzia delle Entrate e la sezione dedicata alla prassi e alla giurisprudenza proposta di seguito.
FINE LOCAZIONE O COMODATO
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento.
Bonus Ristrutturazione: prassi e e giurisprudenza recenti
Risposta AE 119/2026 – Bonus ristrutturazione 50%: il trasloco successivo non fa perdere la detrazione
Il contribuente che sostiene spese per lavori di ristrutturazione sull’abitazione principale può beneficiare della detrazione maggiorata al 50% anche se, successivamente, si trasferisce in un’altra casa e concede in locazione l’immobile ristrutturato.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 119/2026, riguardante il caso di un ufficiale delle Forze Armate trasferito d’autorità presso un’altra sede dopo l’acquisto e la ristrutturazione della propria abitazione.
Il principio affermato è rilevante: se l’immobile è adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori oppure, in alternativa, al loro termine, la successiva perdita di tale destinazione non comporta la decadenza dalla detrazione maggiorata.
Sintesi redazionale della risposta
FiscoOggi 03/06/2026 – Con il cambio di residenza si perde il Bonus ristrutturazione?
Cosa accade alle detrazioni fiscali già maturate se, dopo aver effettuato i lavori, si trasferisce la propria residenza in un altro immobile?
Il quesito analizzato da FiscoOggi il 3 giugno 2026 riguarda un contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel 2025 su un immobile adibito ad abitazione principale e che nel 2026 ha trasferito la propria residenza altrove.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il trasferimento della residenza non comporta la perdita del beneficio fiscale già acquisito. Il diritto alla detrazione, infatti, nasce nel momento in cui vengono sostenute le spese agevolabili e risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa e una volta maturato, il beneficio continua a spettare al contribuente anche se l’immobile oggetto degli interventi non viene più utilizzato come abitazione principale.
Le detrazioni edilizie vengono normalmente ripartite in più quote annuali. In presenza di un semplice cambio di residenza, il contribuente mantiene il diritto a utilizzare tutte le rate residue fino al completamento del periodo di fruizione previsto dalla legge. Pertanto, il trasferimento della residenza non incide sulla possibilità di continuare a indicare nelle dichiarazioni dei redditi successive le quote annuali della detrazione già maturata.
Principio di diritto 7/2025 – Il bonus casa si trasmette all’erede anche senza possesso nell’anno di successione?
Con il Principio di diritto 7/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al caso di trasferimento mortis causa di un immobile, oggetto di interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio esistente, a un erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in data successiva a quella di apertura della successione.
Il primo chiarimento riguarda la variazione (per acquisto o successione) della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La variazione avvenuta prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.
A specificarlo e il comma 8 dell’articolo 16-bis del Tuit, “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi […] la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
I principali chiarimenti per i casi di acquisizione dell’immobile per successione sono stati forniti con la Circolare 17/2023:
- la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità;
- l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza;
- la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.
La norma, pertanto, non prescrive che la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione, quale presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue.
In altre parole, essa non individua nella suddetta detenzione materiale e diretta nell’anno del decesso un presupposto essenziale per il trasferimento delle rate residue di detrazione all’erede.
Pertanto, se al momento di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (perché lo stesso è, ad esempio, concesso in comodato o in locazione a terzi), non è possibile detrarre la quota di competenza dell’anno del decesso; tuttavia, se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile (perché, ad esempio, termina il contratto di comodato o di locazione), sarà loro possibile detrarre le eventuali quote annuali residue.
Resta comunque necessario che l’erede detenga direttamente l’immobile per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Pertanto, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile in corso d’anno e in un momento successivo all’apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote annuali residue sussisterà solo per i periodi d’imposta successivi, nei quali la detenzione materiale e diretta dell’immobile sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Inoltre, poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero periodo d’imposta, se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.
Le stesse regole, conclude l’Agenzia delle Entrate, riguardando il Bonus verde, l’Ecobonus e e il Superbonus.
FiscoOggi 19/09/2025 – Il familiare convivente, non proprietario dell’immobile, può detrarre le spese sostenute?
La detrazione in esame spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari si intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione è sufficiente che il familiare attesti, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere convivente, ed è necessario che il medesimo sostenga direttamente la spesa. Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori (risoluzione 136/2002) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
Il chiarimento è stato fornito in una risposta pubblica su FiscoOggi il 19 settembre 2025.
Risposta AE 244/2025 – Abitazione principale: sono ammesse eccezioni o deroghe a favore di specifiche categorie previste per altre agevolazioni sulla casa?
La domanda di un contribuente appartenente alle forze dell’ordine consente all’Agenzia delle Entrate di tornare sulla definizione di “abitazione principale”, diventata con la Legge di bilancio 2025 il requisito fondamentale per beneficiare della detrazione fiscale maggiorata al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia.
La tesi dell’istante, bocciata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta AE 244/2025 – Bonus edilizi: rispetto della condizione di abitazione principale, propone di applicare anche ai lavori di ristrutturazione i criteri interpretativi delineati negli ultimi anni dal Fisco per l’IMU; in base a tale prassi, al personale delle Forze Armate/FF.OO non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica affinché l’immobile si consideri abitazione principale, a condizione che sia l’unico immobile di proprietà e che non venga concesso in locazione.
Netta la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che mette in fila i punti già chiariti con la Circolare 8/2025:
- la maggiorazione spetta a condizione che: a) il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione); b) l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- la maggiorazione spetta nel caso in cui le spese siano sostenute dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (articolo 10, comma 3-bis del Tuir);
- rientra nella nozione di abitazione principale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado (articolo 5, comma 5, del TUIR).
- nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare;
- qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori;
- qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata
- non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;
- la legge di bilancio 2025 non ha previsto alcuna deroga a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, oltre che a favore del personale dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni, anche per tali categorie di soggetti, si applicano i principi generali ivi indicati.
FiscoOggi 18/08/2025 – Il convivente di fatto può detrarre le spese di ristrutturazione sull’abitazione non principale?
È possibile per il mio compagno convivente fruire della detrazione delle spese di ristrutturazione sull’immobile che non costituisce la nostra abitazione principale?
Il convivente di fatto che sostiene le spese per interventi di recupero edilizio può beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del TUIR, alle stesse condizioni dei familiari conviventi. In particolare, la detrazione può essere applicata anche alle spese sostenute per lavori su un’abitazione diversa da quella principale della coppia, purché l’immobile rientri nell’ambito della convivenza.
Ai fini della verifica della “stabile convivenza”, la legge 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica definito dal D.P.R. 223/1989. Tale status può essere accertato tramite registri anagrafici oppure attraverso autocertificazione del contribuente.
È la precisazione fornita il 18 agosto 2025 dalla rivista online FiscoOggi in risposta ad un contribuente.
Cassazione 11731/2025 – Detrazione edilizia trasferibile all’erede: cosa si intende per detenzione materiale e diretta del bene?
L’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 298 prevede che, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Con l’ordinanza n. 11731 del 5 maggio 2025, la Cassazione ha così riaffermato il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione.
Non appare dubitabile che la locuzione “detenzione materiale e diretta” significhi che il bene per il quale è stata ottenuta l’agevolazione dal de cuius, debba essere utilizzato materialmente e personalmente dall’erede al fine di subentrare nell’agevolazione fiscale, ossia che l’immobile sia nella concreta disponibilità dall’interessato per le sue personali esigenze abitative, quand’anche saltuarie, e che tale disponibilità sia diretta, con ciò escludendosi una detenzione del bene per interposta persona (in tesi, un locatario o un comodatario).
Del tutto improprio appare pertanto il confronto proposto dal ricorrente con la situazione del proprietario di una seconda casa che la ristruttura usufruendo dell’agevolazione e poi di fatto non la utilizza o la utilizza saltuariamente, dal momento che qui si tratta di un soggetto (l’erede), che non ha mai sostenuto spese di ristrutturazione e che dunque non è mai stato titolare in proprio di alcuna agevolazione fiscale.
Né si comprende la rilevanza delle presunte diverse caratteristiche della detenzione in caso di locazione piuttosto che di comodato, dal momento che sia i locatari che i comodatari, in virtù di un rapporto contrattuale, hanno la detenzione esclusiva del bene per tutta la durata del contratto e men che meno si comprende come un’ipotetica locazione parziale possa condurre ad una interpretazione alternativa della norma.
FiscoOggi 14/04/2025 – Con la vendita dell’immobile il Bonus Ristrutturazione si trasferisce all’acquirente?
L’articolo 16-bis del Tuir, al comma 8, prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
La precisione è contenuta nella risposta di FiscoOggi del 14 aprile 2025 ad un contribuente che chiede lumi sulla possibilità di conservare, in sede di rogito, le detrazioni non ancora utilizzate dopo la vendita un appartamento sul quale ha effettuato lavori di ristrutturazione.
In base ai chiarimenti forniti sull’argomento nella Circolare AE 7/2021 dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.
Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.
Sempre nella Circolare AE 7/2021 si chiarisce che, nell’ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di sostenimento della spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente che ha sostenuto la spesa, quest’ultimo fruirà dell’intera quota della detrazione.
La norma sul trasferimento della detrazione all’acquirente trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione e vale anche in caso di permuta.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite invece non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.
Importante ricorda anche che il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile.
Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore. La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte acquirente solo se, per effetto della cessione pro-quota, quest’ultima diventi proprietaria esclusiva dell’immobile perché, in quest’ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa.
Circolare AE 8/2025 – Legge di Bilancio 2025: chiarimenti su abitazione principale e caldaie
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 19 giugno 2025 fornisce importanti chiarimenti sulle novità contenute nella Legge di bilancio 2025, in materia di:
- esclusione dall’Ecobonus e dal Bonus Ristrutturazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027;
- rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione (36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027);
- maggiorazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (detrazione elevata al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027);
- nuovi requisiti richiesti per avvalersi del Superbonus per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023;
- proroga della detrazione prevista dal Bonus mobili, per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5.000 euro previsto per il 2024.
Ecco la sintesi dei principali chiarimenti forniti e il testo in PDF della circolare.
FiscoOggi 07/04/2025/ – L’erede che rinuncia perde la detrazione anche se abita nell’immobile?
Nel 2019 mio padre ha sostenuto e portato in detrazione delle spese per alcuni lavori di ristrutturazione sul proprio appartamento nel quale abitava con mia madre. A seguito del decesso di mio padre, mia madre ha rinunciato all’eredità. Può fruire degli ultimi anni della detrazione considerando che abita nell’appartamento?
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
Se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
È la precisazione fornita il 7 aprile 2025 dalla rivista online FiscoOggi in risposta ad un contribuente.
Con la circolare 17/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito a tal riguardo importanti precisazioni:
- si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa; se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
- se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità;
- se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
- la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
- la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione; l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
- in caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
- la detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.
- In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto che aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (come, ad esempio, il convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l’eredità), non spetta la detrazione per le rate residue.
In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante, questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente d fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.
La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, atteso che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 del codice civile).
FiscoOggi 12/03/2025 – La sostituzione del box o del piatto doccia rientra nel Bonus Casa?
Sono previste agevolazioni fiscali per le spese di sostituzione box doccia e piatto doccia nel 2025? A quali condizioni è per che importo massimo?
Nella risposta del 12 marzo 2025 di FiscoOggi si fa direttamente riferimento alla Circolare 3/2016.
La sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non agevolabile, può diventarlo qualora integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”.
Ad esempio, se la sostituzione è correlata al rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, essa può essere portata con il Bonus Ristrutturazione in detrazione al 50% per le spese sostenute nel 2025 nel caso in cui le medesime siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
FiscoOggi 02/03/2025 – Le detrazioni per il Bonus Casa si trasferiscono in caso di abitazione concessa in usufrutto?
Se concedo gratuitamente l’usufrutto di un immobile in cui ho effettuato lavori di ristrutturazione e per i quali sto usufruendo delle detrazioni Irpef, le rate residue di detrazione posso mantenerle io, in qualità di nudo proprietario, o spetteranno all’usufruttuario?
Al quesito posto nella rubrica FiscoOggi, l’esperto risponde ricordando che l’agevolazione fiscale si trasferisce solo in caso di vendita dell’immobile o di donazione, che nella prassi viene assimilata alla vendita.
Pertanto, quando si costituisce il diritto di usufrutto su un immobile, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione ancora da usufruire non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.
Diverso sarebbe il caso in cui si vendesse l’immobile e contestualmente si costituisse il diritto di usufrutto su di esso. In tale situazione le quote di detrazione non usufruite dal venditore si trasferirebbero al nudo proprietario in quanto è a lui che si trasferisce la titolarità dell’immobile.
FiscoOggi 13/09/2024 – La detrazione per interventi edilizi è trasferibile agli eredi?
In qualità di familiare convivente, mio padre portava in detrazione le spese per la ristrutturazione della casa di mia proprietà dove entrambi risiedevamo. Chiedo se dopo il suo decesso posso detrarre io le spese di ristrutturazione, pur non avendo ricevuto la casa ristrutturata per successione, essendo da sempre stata di mia proprietà. Ho trovato numerosi esempi in cui si parla di trasferimento degli sgravi fiscali per la casa ereditata ma non quando l’immobile non è di proprietà del de cuius ma del figlio.
La risposta al quesito, fornita da FiscoOggi il 13 settembre 2024, è affermativa, a condizione che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta del bene.
Il diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale è stato infatti riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate (circolare 17/2023) anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.
In questa situazione, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione, in quanto ne è proprietario.
Nel caso di immobile ereditato, il comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, dispone che «in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
FiscoOggi 12/09/2024 – Abitazione concessa in comodato: il coniuge convivente può chiedere il Bonus Ristrutturazione?
Mia moglie è proprietaria di un’abitazione che ha concesso in comodato gratuito alla sorella. A breve vorremmo effettuare su tale immobile dei lavori per i quali è prevista la detrazione per ristrutturazioni edilizie. La domanda è la seguente: essendo fiscalmente a mio carico, posso portare io in detrazione le spese che sosterrò, in qualità di coniuge convivente?
Al quesito FiscoOggi risponde negativamente spiegando che, al verificarsi di determinate condizioni, la normativa in materia di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, riconosce anche ai familiari conviventi del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi la possibilità di usufruire del Bonus Ristrutturazione. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per usufruire della detrazione sono richiesti, al momento del sostenimento della spesa, lo status di convivenza e la disponibilità dell’abitazione su cui si effettuano gli interventi.
Nel caso in esame, dal momento che i lavori riguarderanno un immobile che non risulta a disposizione, al coniuge convivente non potrà essere riconosciuta la detrazione per le spese da lui sostenute per ristrutturare l’abitazione che la moglie (proprietaria dell’immobile) ha concesso in comodato ad altro familiare o a terzi.
FiscoOggi 05/08/2024 – Anche il convivente può chiedere la detrazione per la ristrutturazione?
In qualità di convivente di fatto che sosterrà le spese di ristrutturazione edilizia su un’abitazione che il mio compagno ha appena acquistato, posso usufruire io delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del Tuir, anche se al momento siamo conviventi in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione?
Nella risposta fornita il 5 agosto 2024 al quesito di un contribuente, FiscoOggi ha chiarito che, secondo le disposizioni dell’articolo 16-bis del Tuir, dal 2016 anche il convivente di fatto di chi possiede o detiene un immobile può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, a condizione che sostenga le spese necessarie.
Questo è possibile anche in assenza di un contratto di comodato, analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi. È importante ricordare che la detrazione è valida per le spese relative a interventi eseguiti su una delle abitazioni in cui si svolge la convivenza, anche se non è l’abitazione principale della coppia.
Per dimostrare la “stabile convivenza”, la Legge 76/2016 si riferisce al concetto di “famiglia anagrafica” come definito dal regolamento anagrafico del D.P.R. n. 223/1989. Questo status può essere attestato attraverso i registri anagrafici o mediante autocertificazione, in conformità all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Infine la condizione di convivenza dovrà essere accertata al momento dell’attivazione della procedura o all’inizio dei lavori, e deve perdurare al momento in cui vengono sostenute le spese ammissibili per la detrazione.
FiscoOggi 31/07/2024 – Lavori condominiali: su quale anno calcolare la percentuale di detrazione?
I versamenti che i condòmini fanno nel 2024 al condominio saranno in parte fatturati dalla ditta esecutrice nel 2024 e parte nel 2025. La mia domanda è: per le somme versate nel 2024 ma fatturate nel 2025 le detrazioni saranno del 50% o 36%?
Al quesito posto da un contribuente il 31 luglio 2024, FiscoOggi precisa che, riguardo alle spese per i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, l’agevolazione spetta con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e non a quello in cui i singoli condòmini versano le proprie quote (sulla base dei millesimi di proprietà) al condominio.
Pertanto, i condòmini potranno sicuramente usufruire della detrazione del 50% per i bonifici che l’amministratore del condominio effettuerà nel corso del 2024.
FiscoOggi 24/07/2024 – a quando l’erede può usufruire del Bonus Ristrutturazione?
Nell’anno di decesso di un contribuente la rata di ristrutturazione edilizia nella dichiarazione dei redditi è detraibile dal de cuius o dagli eredi (se ne hanno diritto)?
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Ciò significa che l’agevolazione spetta a chi può disporre dell’immobile, anche se esso non viene utilizzato come propria abitazione principale. La condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione.
In presenza dei requisiti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso si trasferisce agli eredi, in quanto è applicabile la regola generale in base alla quale, per determinare chi possa usufruire della quota di detrazione relativamente a un anno, bisogna individuare il contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
FiscoOggi 19/07/2024 – Quando detrarre le spese di ristrutturazione?
Ho iniziato una ristrutturazione nel 2023. Posso detrarre già nel 730 precompilato del 2024 le spese sostenute nel 2023 o devo aspettare la fine lavori e poi inserire le spese del 2023 nella dichiarazione del prossimo anno insieme a quelle sostenute nel 2024?
Al quesito posto da un contribuente il 19 luglio 2024, FiscoOggi risponde confermando che, in presenza dei requisiti e nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa per poter accedere alle agevolazioni fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione spetta nel periodo in cui sono sostenute le spese.
Pertanto, in applicazione del criterio di cassa, il contribuente non deve attendere il completamento dei lavori per usufruire della detrazione, ma potrà indicare le spese effettuate nel 2023 nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 (modello 730 o Redditi Pf).
Bonus casa e detrazioni fiscali per i lavori edili: tutti i focus
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Bonus ristrutturazione al coniuge convivente non proprietario: quando spetta la detrazione
Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie spettano anche al comodatario?
Bonifico parlante per i bonus edilizi: quando è obbligatorio e come si compila

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bonus-ristrutturazione/



Vorrei sapere se le notizie recenti sul bonus casa per sostituzione caldaie sono attendibili e quindi non ci sarà più questo bonus da 1 gennaio 2025, come ordinato dalla Comunità europea
Confermiamo che dal 2025 non sarà possibile accedere al bonus casa e all’ecobonus per la sostituzione delle caldaie a gas
Sto usufruendo del bonus ristrutturazione per un appartamento prima casa acquistato da poco. Installerò la cucina con nuovi elettrodomestici, da quanto ho capito devo fare comunicazione ad Enea per i nuovi elettrodomestici, giusto? (Lavatrice, lavastoviglie, frigo. Per il forno e piano cottura no?)
Confermiamo
Buongiorno,la ristrutturazione della mia SECONDA casa, iniziata a dicembre 2024, ha superato la cifra di 60.000 euro. Le mie prossime fatturazioni saranno detraibili al 36% o al 50% visto che sono in prosecuzione di lavori iniziati nel 2024 e inoltre il tetto massimo di spesa sarà di 96.000 o come riportano altri mezzi di comunicazione,ridotto a 48.000 euro? Grazie
Il tetto è fissato a 96.000 euro anche per le abitazioni diverse da quella principale; per la detrazione vale il principio di cassa, ovvero il momento in cui è effettuato il bonifico.
Buongiorno,
il coniuge nel 2025 può detrarre le spese? Nel vostro articolo invece vengono evidenziati anche i familiari ma leggendo in altri siti dove viene riportato l’estratto di quanto uscito in gazzetta ufficiale si fa riferimento solo a proprietario o chi ha reale diritto di godimento.
Potete chiarire questo aspetto? Grazie mille
Gli ultimi aggiornamenti normativi non cambiano nulla in merito alla possibilità da parte dei coniuge o del convivente di detrarre le spese; è prevista solo una maggiorazione nei casi in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Nella risposta fornita il 5 agosto 2024 al quesito di un contribuente, FiscoOggi ha chiarito che, secondo le disposizioni dell’articolo 16-bis del Tuir, dal 2016 anche il convivente di fatto di chi possiede o detiene un immobile può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, a condizione che sostenga le spese necessarie.
Buongiorno, grazie mille per la risposta.
Ma nello specifico, in questo caso, essendo io coniuge ma non proprietario della nostra casa (abitazione principale), non potrò usufruire del 50% previsto? Quale detrazione mi spetta?
Nella guida delle Entrate (disponibile nell’archivio) si legge che:
La detrazione è concessa anche a chi, pur sostenendo le spese e risultando beneficiario di bonifici e fatture, rientra in una delle seguenti categorie:
– familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
Buongiorno, chiedo scusa ma in riferimento a quanto sopra non ho capito essendo coniuge non proprietario, quale percentuale di detrazione ho diritto?
Fino al 2024 tra i soggetti legittimati a fruire dei bonus casa figuravano anche, a prescindere da qualsiasi titolo di proprietà sull’immobile, i “familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”, come spiega l’agenzia delle Entrate nelle sue guide.
La legge di Bilancio 2025 lega la maggiorazione del 50% a un doppio requisito: detenere un diritto reale sull’immobile ristrutturato, come la proprietà, e avere designato quell’immobile come abitazione principale, collocando lì la propria residenza.
Pertanto, stando alla lettera della norma, i conviventi senza questi requisiti non possono chiedere lo sconto al 50%, ma soltanto al 36%. Si attendono chiarimenti dall’agenzia delle Entrate.
Buongiorno. Sono comproprietario di un appartamento che sto ristrutturando. Sono proprietario di un terzo, stessa quota hanno mia madre e mio fratello. A fine lavori ( Marzo 2025 ) spostero’ li residenza e sara’ configurato per me come prima casa.Ho cominciato i lavori di ristrutturazione a novembre 2024 ( apertura Cila dicembre 2024).Per il 2025 posso usufruire del bonus al 50% ? Quindi quello relativo alla prima casa.
è prevista la maggiorazione del 50% solo nei casi in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Buongiorno, ottimo articolo. Solo una domanda: si parla sempre di immobili abitativi. Sono esclusi gli immobili commerciali (es. Classe C1) ? Su un immobile commerciale non si può dunque sperare in detrazioni di sorta? Grazie in anticipo
Come specificato anche nella guida dell’Agenzia delle Entrate 2024:
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Vorrei sapere se da ora gennaio 2025 è sempre possibile aprire una pratica di ristrutturazione edilizia con detrazione al 50 percento se sono comodatario dell’immobile che è la mia abitazione principale…ovvero dove risiedo. Grazie
Sì, il 50% è solo per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Buongiorno, sto acquistando prima casa sulla quale dovrò usufruire dei bonus casa e anche bonus mobili. Essendo da quest’anno diverse le detrazioni tra prima e seconda casa ho un dubbio. Se pago per i lavori da effettuare e per l’ordine dei mobili subito al rogito ma essendo la consegna delle chiavi successiva o comunque dovendo rimanere in affitto ancora per circa un mese essendo da eseguire i lavori potrà essere considerata comunque prima casa già dal giorno del rogito? Anche se la residenza la dovrò andare necessariamente andare a modificare nel momento in cui la casa viene liberata e mi vengono consegnate le chiavi? O c’è il rischio che al momento del pagamento la casa risulti come seconda essendo ancora in affitto?
Ci spiace, al momento non siamo in grado di fornire una risposta certa in merito. E’ uno dei casi in cui le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 creano difficoltà interpretative che possono essere superate solo da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Buonasera, ottimo articolo. Avrei una domanda.
Io e la mia compagna siamo proprietari di un immobile che stiamo ristrutturando con SCIA volendo usare il bonus 50%. Possiamo godere delle detrazioni anche se i vari bonifici vengono fatti da persone terze (nonni,genitori) indicando i nostri CF come beneficiari delle detrazioni?
Grazie
Se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
Buongiorno vorrei sapere per vere le detrazioni 50 per cento prima casa devo essere residente? Perchè ho acquistato l’immobile ma se devo ristrutturare per forza di cose non posso essere residente. Altra domanda siccome molti lavori li farò da me con mio padre posso scaricare l’acquisto dei materiali o per forza deve essere una ditta a eseguire lavoro per avere la detrazione. Ultima domanda si deve presentare poi scia per avere detrazione o bastano sempre e solo fatture e bonifici? Grazie
La legge di Bilancio 2025 lega la maggiorazione del 50% a un doppio requisito: detenere un diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’immobile ristrutturato e avere designato quell’immobile come abitazione principale, collocando lì la propria residenza.
I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.
Tra questi, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Buongiorno, vorrei sapere se concluso i lavori di ristrutturazione c’è un termine per usare il bonus mobili. Grazie
La spesa deve essere sostenuta entro il 31 dicembre 2025
Buongiorno,
Potete aiutarmi a capire quali sono i passaggi necessari per poter accedere al bonus ristrutturazione? Stiamo per iniziare a ristrutturare un appartamento acquistato a novembre 2024. Bagni, serramenti, caldaia da gas a elettrica. Sostituzione camino a legna con pellet.
È necessario aprire una cila in comune?
Oppure come si procede? Bastano i pagamenti tracciati tramite bonifici apposta?
Grazie mille
Chiedere le autorizzazioni necessarie, conservazione la documentazione, pagare con bonifico parlante.
Buongiorno,
ho usufruito del Sismabonus (demolizione/ricostruzione), posso cumulare anche Bonus Casa?
La questione è complessa, poiché il Sismabonus rappresenta una detrazione direttamente “discendente” dallo stesso Bonus Casa. Se gli interventi sono contestuali non è consentito un plafond di spesa autonomo. Dal 2025 è poi fissato un plafond massimo di spesa detraibile per redditi sopra i 75mila euro. Un altro elemento da considerare è la tipologia di intervento. Se il Sismabonus ha riguardato le parti comuni di un condominio “le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile” (Circolare 7/2018).
Infine, in virtù del principio “assorbente” (Circolare 17/2023), quando si eseguono diversi interventi edilizi, quello di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati (compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera).
Di conseguenza, se i lavori sui singoli appartamenti risultano correlati a quelli relativi alle parti comuni (già agevolati con Sismabonus), essi confluiscono sotto il plafond di spesa delle medesime parti comuni, e non potranno accedere a detrazioni diverse relative alle parti private.
Buonasera,
Sto acquistando una nuova casa sulla quale sto facendo, prima del rogito, dei lavori di ristrutturazione. La stessa diventerà prima casa al termine dei lavori, in quanto la mia attuale casa sarà venduta. Ai fini delle detrazioni potrò applicare l’aliquota del 50%? Grazie mille
Tema dibattuto. Qui maggiori approfondimenti e la proposta (condivisibile) del Consiglio del Notariato
https://biblus.acca.it/bonus-edilizi/
Buona sera, sono proprietario di una singola unità immobiliare ( no condominio) posso usufruire del bonus ristrutturazione al 50% per lavori di ristrutturazione ordinaria (sostituzione infissi,portone d’ingresso,grondaia) ?
In caso posso anche portare in detrazione eventuali elettrodomestici?
Ammessi il Bonus Ristrutturazione + Bonus Mobili
Articolo completo, spiegato bene e in modo chiaro sotto diverse sfaccettature. Un solo dubbio. Se nella mia seconda casa, procedo alla installazione di un condizionatore inverter con pompa di calore inverno/estate, posso procedere all’installazione di persiane esterne per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile? Essendo una seconda casa posso accedere al bonus ristrutturazione e con quale detrazione 50% o 36%. Grazie
Buonasera, tutto molto chiaro e vorrei porre solo una domanda (nel mio caso trattasi di ristrutturazione seconda casa): i mobili (mi riferisco all’arredamento in generale) sono oggetto del bonus del 36%
Ho letto che gli elettrodomestici rientrano, ma non ho trovato info in merito ai mobili.
Grazie in anticipo
Buongiorno, io e mia moglie acquisteremo un immobile con 2 appartamenti, al momemento dell’atto di acquisto passeremo da comunione a separazione dei beni e ci intesteremo un appartamento a testa, uno di essi e’ interamente da ristrutturare,per avere il bonus 50 il tetto dei 75000 € di reddito si applica su una singola persona o avendo la residenza entrambi nello stesso appartamento viene cacolata la somma dei 2 redditi? Grazie
Al momento non è disponibile una guida in pdf. Può seguire i tutorial (https://video.acca.it/it/usbim_platform/id1083/index.html)
Buona sera i miei complimenti per l’articolo e tutto molto chiaro e di facile lettura. Vorrei però conferma di quanto di seguito:
Sto ristrutturando seconda casa manutenzione straordinaria con CILA con rifacimento vespaio e accatastamento 2 pareti e portoncino di ingresso. Quest’ultimo è possibile detrazione al 36% anche senza trasmissione ad enea in quanto trattasi di alluminio senza miglioramento di trasmittente e certificazione?
Grazie per il riscontro. Buon lavoro
Possiamo confermare
Buongiorno, l’articolo è molto interessante e completo ma per mie mancanze faccio fatica a capire alcune cose.
Prima casa con diritto di abitazione esclusivo, volevo capire se posso usufruire del bonus casa con la detrazione del 50% se ACQUISTO i materiali: infissi , inferriate, mobili e elettrodomestici e li istallo personalmente?
Se SI come mi devo muovere?
Vi ringrazio Per le Risposte
Secondo la circolare 28 dell’Agenzia delle Entrate del 25 luglio 2022 Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all’inizio dei lavori.
Buongiorno, in caso di spese per opere soggette a detrazioni fiscale art 16 bis TUIR l, sostenute sulle parti comuni di un condominio quali sono le percentuali di detrazione? Nello specifico è corretto pensare che le abitazioni principali contenute nel condominio detrarranno il 50% mentre le abitazioni non principali ( se onde xase) detrarranno il 36%?
Confermiamo
Buongiorno.
Sono un promissario acquirente di un immobile, con preliminare registrato.
Rispetto al punto dell’articolo dove si dice che “… la maggiorazione del 50% ha un doppio requisito: detenere un diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’immobile ristrutturato …” per DIRITTO REALE DI GODIMENTO cosa si intende? Può essere una scrittura privata di consegna chiavi e immobile, prima del rogito, scrittura magari registrata, o depositata con firme autenticate da notaio?
Grazie
In fondo all’articolo
Buongiorno, Nel caso di ristrutturazione dell’abitazione principale, le spese sostenute nel 2025 dal figlio convivente del proprietario prevedono una detrazione del 36% o del 50%
La maggiorazione non spetta al familiare convivente né al detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario), ma spetta solamente nel caso in cui le medesime spese siano
sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il chiarimento è contenuto nella la circolare 8/2025.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”
è il proprietario dell’immobile a poter beneficiare della maggiorazione. Per familiare si intende i coniuge e i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
Buongiorno,
in una ristrutturazione di una abitazione principale, inserita in un condominio minimo, le spese vengono sostenute nel 2025 dal figlio convivente del proprietario. Le detrazioni spettanti al figlio sono pari al 36% o al 50%?
Ciò vale anche per la quota di parti comuni riferita a tale abitazione e sostenute sempre dal figlio?
Grazie e complimenti per l’articolo.
Buongiorno,
Ho eseguito dei lavori di ristrutturazione nel corso di anni diversi a partire dal 2010 e con leggi e regolamenti diversi (massimale detrazione e numero di anni). Mi trovo nella necessità di fare qualche ulteriore piccolo lavoro ma non mi è chiaro se il valore massimo di 96.000 è da considerare come assoluto per l’immobile indipendemente dall’anno in cui vengono fatti lavori oppure se è un limite legato al periodo di validità della pratica edilizia. Mi potete dare un chiarimento ? Grazie Mille
Le riporto quanto precisato nell’ultima guida dell’Agenzia delle Entrate.
“Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2). [] Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.
Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2), o attraverso l’autocertificazione in caso di lavori per i quali non si richiede alcun titolo abilitativo.”
E’ ancora in vigore la verifica della congruità della spesa “Decreto antifrodi” (in ambito Bonus ristrutturazioni) per importi maggiori di 10.000,00 euro e/o non di edilizia libera?
Dal 2022, per tutti i bonus edilizi che comportano detrazioni fiscali, è obbligatoria l’asseverazione di congruità dei prezzi solo se si esercita l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, come previsto dal D.L. 157/2021 (Decreto Antifrodi) poi integrato nella Legge di Bilancio 2022.
L’asseverazione della congruità dei prezzi non è obbligatoria se si porta la spesa in detrazione diretta in dichiarazione dei redditi
L’attestazione della congruità delle spese, invece, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione, in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
Salve.
Ho acquistato un immobile all’asta sul quale dovranno essere fatti dei lavori di ristrutturazione.
Attualmente mi trovo nella situazione di essere in posesso dell’immobile, in attesa del decreto di trasferimento della proprietà e di avere effettuato tutti i pagamenti ed il saldo del prezzo, nonchè avere presentato la dichiarazione “prima casa” per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali.
Sottolineo che il saldo del prezzo (prezzo dell’immobile, oneri catastali, fiscali e compenso del delegato) è stato totalemente versato.
Posso già effettuare i lavori ed usufruire della detrazione del 50%?
Ad una prima analisi, la sua situazione sembra rientrare nella casistica prevista dalla Circolare 8/2025 e favorevole alla detrazione maggiorata al 50%. La invito a consultare il documento: https://biblus.acca.it/download/circolare-8-2025-bonus-edilizi-le-novita-della-legge-di-bilancio-2025/
Salve, mi può confermare che dal 2025 cambia la modalità di calcolo della detrazione che non sarà più sulle spese fatturate ma sulla capienza fiscale. Nel mio caso che mi trovo nella fascia più alta di reddito sono senza figli potrò beneficiare del 50% solo su 4000 euro (tetto detrazioni) Quindi in 10 anni potrò recuperare massimo 20 mila euro. Mentre fino al 2024 era sulla spesa effettuata quindi se io avessi speso 80mila euro avrei potuto detrarre il 50% quindi 40mila in 10 anni . Se così fosse sarebbe estremamente penalizzante e dubito che sia un punto chiaro per tutti.
Confermo, la detrazione è sempre del 50% ma c’è un plafond di spese detraibili. Qui è spiegato in dettaglio biblus.acca.it/bonus-edilizi
Buongiorno, ottimo articolo. Una domanda: nel pdf “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate aggiornamento febbraio 2026 non c’è più la sezione “Tabelle riassuntive dei lavori agevolabili-interventi sulle singole unità abitative” e quindi non compare più la dicitura “Tegole – Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti”. Io dovrei sostituire nella mia casa singola i vecchi coppi di copertura in cotto con coppi di altro materiale più resistenti quindi rientrerei nel bonus ristrutturazione. C’è ancora questa possibilità nel 2026? Grazie molte per la risposta.
Condividiamo la sua analisi. Nel suo caso, la sostituzione di tegole per essere ammessa deve rientrare in un intervento di manutenzione straordinaria e deve quindi trattarsi di “Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti”.
amici di Biblus buongiorno. Mi risulta che dal 4 febbraio 2026 bon e possibile inviare pratiche bonus casa ecobonus x lavori iniziati dopo tale data. Potete darmi riscontro ? grazie ing. politi paolo certificatore GSE e Enea
Corretto!
Abbiamo riportato la notizia nell’approfondimento sulle comunicazioni ad ENEA:
https://biblus.acca.it/quando-va-fatta-la-comunicazione-enea/