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Home » Approfondimenti » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » Decreto FER 2: incentivi per le rinnovabili innovative

Decreto FER 2: incentivi per le rinnovabili innovative

Il Decreto FER 2 incentiva gli impianti solari termodinamici, geotermoelettrici a biomassa e biogas. Regole operative e bandi

Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 24 Aprile 2026/1 Commento/in Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
Decreto-FER-2

Il Decreto FER 2 prevede misure di incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Per accedere gli incentivi previsti dal Decreto FER 2, è necessario partecipare ad una delle procedure competitive gestire dal GSE presentando un’offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento posta a base d’asta (non inferiore al 2%).

Scopriamo nel dettaglio modalità e condizioni di accesso agli incentivi.

Per cogliere appieno i vantaggi che saranno offerti dalla pubblicazione del Decreto FER 2, è essenziale dottarsi di soluzioni innovative, software e tecnologie avanzate capaci di supportare la progettazione e la simulazione di impianti fotovoltaici di varie tipologie e dimensioni.

Indice

  • Decreto FER 2: cos’è e a chi si rivolge
  • Le procedure competitive pubbliche del Decreto FER 2
  • Decreto FER 2: le tipologie di impianto agevolate
  • Gli incentivi previsti dal Decreto FER 2
  • Le modalità di accesso agli incentivi del decreto FER 2
  • Decreto FER 2: le tariffe alla base delle procedure competitive
  • I criteri di selezione dei bandi FER 2
  • Regole operative FER 2
  • Bandi per il FER 2

Decreto FER 2: cos’è e a chi si rivolge

Il Decreto FER 2 incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili ottenuta con tecnologie innovative e meno diffuse con un meccanismo di aste e tariffe incentivanti.

Si rivolge a proprietari di impianti di produzione di energia, aziende, pubbliche amministrazioni e singoli cittadini.

Per accedere, è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici, che variano a seconda del tipo di progetto e del soggetto richiedente. Si può ottenere sia per l’installazione di nuovi impianti sia per riattivazioni di sistemi esistenti, ma anche per potenziamenti e rifacimenti.

Le procedure competitive pubbliche del Decreto FER 2

La struttura, la gestione e la valutazione delle procedure competitive pubbliche per l’accesso agli incentivi sono disciplinate dalle Regole operative FER 2.

Le procedure competitive funzionano come un “imbuto” di selezione: solo i progetti che dimostrano la conformità normativa e tecnica (requisiti) possono entrare nell’imbuto; una volta dentro, sono ordinati e selezionati primariamente in base all’entità dello “sconto” che offrono sulla tariffa (riduzione percentuale), e secondariamente da criteri di urgenza e idoneità territoriale, garantendo così che le risorse limitate (i contingenti di potenza) siano assegnate ai progetti più convenienti e qualificati.

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

Il D.M. FER2 prevede 9 tipologie di procedure, differenziate in base alla Tipologia di impianto e alla Categoria di intervento (Nuovi impianti o Rifacimento):

  • Procedure tipo A:** Biogas e Biomasse (Nuovi impianti).
  • Procedure tipo B e B-1:** Solare termodinamico (piccola, media/grande taglia) (Nuovi impianti).
  • Procedure tipo C e C-1:** Geotermico tradizionale con innovazioni e Geotermico a emissioni nulle (Nuovi impianti).
  • Procedure di Tipo D:** Fotovoltaico floating su acque interne (Nuovi impianti).
  • Procedure tipo E:** Fotovoltaico off-shore floating e Energia mareomotrice/moto ondoso (Nuovi impianti).
  • Procedure tipo E-1:** Eolico off-shore (Nuovi impianti).
  • Procedure tipo F:** Geotermico tradizionale con innovazioni (Rifacimento).

La gestione delle procedure è affidata al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Decreto FER 2: le tipologie di impianto agevolate

Sono incentivati dal Decreto FER 2 le seguenti tipologie di impianti:

  • impianti solari termodinamici dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2; oppure a 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m2;
  • impianti geotermoelettrici a emissioni nulle con reiniezione totale del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
  • impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni per l’abbattimento delle emissioni di mercurio, idrogeno solforato e ammoniaca;
  • impianti a biomassa in cui l’energia termica prodotta è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, garantendo un limite di emissione per le polveri di 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);
  • impianti a biogas ottenuto dalla digestione anaerobica dalla biomassa, la cui energia termica prodotta sia prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
  • impianti fotovoltaici floating, sia in mare che nelle acque interne;
  • impianti eolici offshore, sia a fondamenta fisse che galleggianti;
  • impianti per la produzione di energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.

Le dimensioni degli impianti (con tetti massimi fissati in kW per specifiche tecnologie) e le modalità costruttive saranno determinanti per l’assegnazione degli incentivi.

In particolare, possono accedere alle procedure competitive gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

  • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
  • rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
    • impianti a biogas e biomasse: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
    • impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 5.000 kW elettrici;
    • impianti eolici off-shore;
    • impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

Una volta ottenuti gli incentivi, i proponenti avranno l’obbligo di mettere in esercizio gli impianti entro i tempi stabiliti dal Decreto FER 2.

Il GSE erogherà gli incentivi per un periodo corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti, con diverse modalità di corresponsione: ritiro e vendita dell’energia elettrica con una tariffa omnicomprensiva, tariffa premio o recupero della differenza nel caso in cui il produttore gestisca autonomamente la vendita dell’energia.

Gli incentivi previsti dal Decreto FER 2

Il Decreto FER 2 prevede due tipologie di incentivi:

  • una tariffa omnicomprensiva (TO);
  • un incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto).

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia, per gli impianti di potenza superiore a 300 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’incentivo (la soglia di potenza di 300 kW è ridotta a 200 kW per gli impianti che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2026).

La tariffa omnicomprensiva e l’incentivo sono riconosciuti sulla base dell’energia incentivabile corrispondente all’energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete. Nel caso di impianti solari termodinamici, il calcolo dell’energia incentivata deve tener conto della produzione rinnovabile, da distinguere rispetto alla quota di energia attribuibile alla fonte non rinnovabile.

Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di incentivo, l’energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.

Il D.M. FER 2 definisce tre tipologie di tariffe:

  • Tariffa di riferimento (Trif) posta a base d’asta nelle procedure competitive;
  • Tariffa offerta (Toff): calcolata applicando alla Tariffa di riferimento l’eventuale riduzione percentuale offerta in sede di partecipazione alla procedura competitiva;
  • Tariffa spettante (Tspet): determinata applicando alla Tariffa offerta le riduzioni previste all’articolo 7, comma 2 del D.M. FER2, oltre eventualmente alla riduzione per ritardo nell’entrata in esercizio, alla riduzione per ripresentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive in caso di decadenza per ritardo nell’entrata in esercizio o rinuncia oltre il termine di 12 mesi e, infine, alle riduzioni della tariffa in caso di cumulo.

Tariffa di riferimento e Tariffa spettante possono essere aggiornate secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13 del Decreto FER2.

Maggiori informazioni sulla data di entrata in esercizio commerciale e sulla determinazione delle tariffe incentivanti sono riportate nei capitoli 4 e 5 delle Regole Operative.

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Le modalità di accesso agli incentivi del decreto FER 2

Il processo di attuazione del Decreto FER 2 prevede le seguenti fasi:

  • pubblicazione del bando;
  • partecipazione alla procedura competitiva;
  • pubblicazione della graduatoria;
  • comunicazione dell’entrata in esercizio dell’impianto;
  • stipula del contratto e fatturazione.

Per accedere agli incentivi bisogna, dunque, partecipare alle procedure pubbliche competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, dei contingenti di potenza.

Il Decreto FER 2 prevede almeno una procedura all’anno per quella di tipo A, e almeno tre sull’intero periodo per le altre.

ProceduraTipologia di impiantoCategoriaPotenza
[kW]
Contingenti totali disp.
24-28 (MW)
Tipo ABiogas
Biomasse
Nuovi impiantiP≤300
P≤1.000
150
Tipo BSolare termodinamico
piccola taglia
Nuovi impiantiP≤3005
Tipo B-1Solare termodinamico
media/grande taglia
Nuovi impianti300<P≤15.00075
Tipo CGeotermico tradizionale con innovazioniNuovi impiantitutte le potenze100
Tipo C-1Geotermico a emissioni nulleNuovi impiantitutte le potenze60
Tipo DFotovoltaico floating su acque
interne
Nuovi impiantitutte le potenze50
Tipo EFotovoltaico off-shore floating
Energie mareomotrice , del moto ondoso e altre forme di energia marina
Nuovi impiantitutte le potenze200
Tipo E-1Eolico off-shoreNuovi impiantitutte le potenze3.800
Tipo FGeotermico tradizionale con
innovazioni
Rifacimentotutte le potenze150

Decreto FER 2: le tariffe alla base delle procedure competitive

Nel decreto vengono riportate le seguenti tariffe poste alla base delle procedure competitive:

  • 100 euro per MWh su 25 anni di vita utile per il geotermico tradizionale con innovazioni;
  • 185 euro per MWh su 25 anni di vita utile per l’eolico offshore (indipendentemente dalla potenza);
  • 105 euro per MWh su 20 anni di vita utile per il fotovoltaico sugli impianti galleggianti (floating), mentre per il floating su acque interne il range spazia dai 90 euro per MWh, garantiti alle potenze comprese tra 1 e 1.000 kilowatt, ai 75 euro per MWh se si va oltre i 1000 kW;
  • tre i livelli per il solare termodinamico: 300 euro per MWh per potenze comprese tra 1 e 300 kilowatt; 240 euro/MWh tra 300 e 5000 kW; e, infine, 200 euro/MWh se si superano i 5mila kW;
  • 180 euro per MWh su 20 anni di vita utile per gli impianti da energia maremotrice, del moto ondoso e alimentati da altre forme di energia marina (per tutte le potenze).

La modalità di remunerazione prevede una tariffa piena per il 2024, mentre per gli anni successivi (dal 2025 al 2028) essa viene decurtata del 3% l’anno per tutti gli impianti tranne quelli di potenza fino a 300 kilowatt (per questi, chiarisce il decreto, il taglio scatterà solo dal 2026).

I criteri di selezione dei bandi FER 2

Per fare richiesta degli incentivi previsti dal Decreto FER 2, i soggetti devono inviare al GSE un’offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento posta a base d’asta (non inferiore al 2%).

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi inviate al GSE riportano:

  • l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  • la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti.

Una volta inoltrata tutta la documentazione, il GSE eseguirà una serie di verifiche per garantire la completezza delle richieste e, successivamente, esaminerà attentamente la documentazione trasmessa. Durante questo processo, vengono considerati diversi fattori, tra cui lo sconto percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento.

Al termine delle procedure, il GSE formerà una graduatoria degli impianti selezionati, prendendo in considerazione gli sconti percentuali offerti e garantendo che i contingenti disponibili vengano adeguatamente distribuiti. Tuttavia, nel caso in cui le richieste superino i contingenti disponibili, il GSE applicherà criteri di priorità aggiuntivi. Ad esempio, si dà la precedenza agli impianti ubicati in aree designate come idonee secondo le normative vigenti e si considera l’ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione.

Una volta completata la valutazione, il GSE renderà pubbliche sul proprio sito web le graduatorie degli impianti selezionati entro novanta giorni dalla chiusura dei bandi. I progetti ammessi dovranno poi entrare in esercizio entro un anno dall’esito positivo per poter accedere agli incentivi.

Regole operative FER 2

Con Decreto Direttoriale del 10 dicembre 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole operative in attuazione del Decreto FER2 (D.M. 19/06/2024).

Con D.M. 07/08/2025 sono state apportate modifiche al D.M. 19/06/2024:

  • gli operatori che – entro 12 mesi dall’aggiudicazione – decidono di rinunciare alla posizione utile in graduatoria possono partecipare alle aste successive per il medesimo impianto, ma in nessun caso potranno ottenere una tariffa superiore rispetto a quella oggetto di rinuncia, ridotta del 5%;
  • sono state aggiornate le tempistiche per la presentazione della “relazione di valutazione intermedia” e viene affiato ad Arera il compito di definire le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell’attività del soggetto indipendente incaricato di valutare l’efficacia della misura e di presentare la relazione.

Con Decreto direttoriale 64/2025 dell’11 novembre è stato approvato l’aggiornamento delle Regole operative del D.M. 19/06/2024 dando seguito alle modifiche introdotte dal D.M. 07/08/2025.

Le regole operative del Decreto FER 2 disciplinano in dettaglio i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l’accesso e il mantenimento degli incentivi, includendo specificità per l’avvio dei lavori e le potenze nominali cumulate degli impianti. Inoltre, vengono illustrate le procedure competitive pubbliche gestite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per l’assegnazione dei contingenti di potenza, le modalità di determinazione delle tariffe incentivanti (differenza o omnicomprensiva), e le procedure di verifica e controllo durante l’intero periodo di incentivazione, ponendo enfasi sul rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).

Tra gli allegati e le appendici alle modalità operative sono disponibili anche i modelli di istanza di partecipazione alle procedure competitive e comunicazione di entrata in esercizio, il Contratto tipo ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante, i documenti da allegare all’istanza di partecipazione alle procedure competitive, alla comunicazione di entrata in esercizio, l’elenco dei documenti da conservare ai fini delle verifiche e il modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH.

Icona

Download Gratuito D.D. 64/2025 - Regole operative FER 2 (2025)

Bandi per il FER 2

Il GSE ha avviato le seguenti procedure competitive:

  • il primo bando per impianti alimentati da biogas e biomasse (aperto dal 16 dicembre 2024 al 14 febbraio 2024)
  • il secondo bando pubblico relativo alle procedure competitive per l’accesso agli incentivi per gli impianti del Gruppo A alimentati da biogas e biomasse (aperto dal 7 luglio 2025 al 5 settembre 2025)
  • il primo bando per impianti fotovoltaici floating su acque interne (aperto dal 7 luglio 2025 al 5 settembre 2025)

Dalle ore 12 dell’8 giugno 2026 fino alle ore 12 del 7 agosto 2026 è possibile presentare le domande di iscrizione per i seguenti bandi:

  • Terzo bando del Gruppo A, dedicato agli impianti a biogas e biomasse
  • Secondo bando del Gruppo D, dedicato agli impianti fotovoltaici floating su acque interne
  • Primo bando del gruppo C-1, dedicato agli impianti geotermici a emissioni nulle

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura, mediante il Portale FER-E accessibile dall’Area Clienti GSE.

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
1 commento
  1. Fabrizio Caccialupi
    Fabrizio Caccialupi dice:
    27 Febbraio 2024 en 17:11

    Abbiamo una stima di tempo necessario per la pubblicazione del decreto legge fer 2 ?

    Rispondi
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