Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico: le condizioni per la tariffa incentivante GSE
Tar Lazio: ok alla tariffa incentivante GSE per la sostituzione tetto amianto con fotovoltaico per la sola porzione omogenea occupata dall'impianto
L’art. 14 del D.M. 5 maggio 2011 dispone una premialità incentivante per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto. In proposito, ti ricordo che l’esposizione diretta alle fibre di amianto costituisce il pericolo maggiore per coloro che sono addetti alle bonifiche da questo pericoloso materiale, occorre quindi osservare con attenzione e scrupolo assoluto tutte le precauzioni del caso, per evitare di incorrere in sanzioni severe, poiché l’amianto continua ad essere un pericolo reale! Desidero quindi consigliarti il software per redigere il piano di lavoro amianto aggiornato a tutte le disposizioni di legge in merito, facilitato nella compilazione grazie ad un input guidato.
Cosa prevede il D.M. 5 maggio 2011 sui criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
Le regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 emanate dal GSE prevedono, tra l’altro, che per avere diritto al riconoscimento della maggiorazione della tariffa incentivante spettante per gli impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
- l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico;
- la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%.
Ed è proprio in merito alla condizione “relativamente alla falda del tetto o porzione omogenea” che interviene il Tar Lazio con la sentenza n. 8721/2023, a chiarire cosa debba intendersi.
Meno amianto, più fotovoltaico! Il caso
Una società agricola decideva di installare un impianto fotovoltaico sulla copertura di uno degli edifici, distinto e autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, del proprio complesso immobiliare e per tale motivo rimuoveva il tetto in eternit interessato direttamente dalla installazione dei pannelli fotovoltaici.
Per tale operazione il GSE riconosceva la tariffa incentivante richiesta secondo l’art. 14 del D.M. 5 maggio 2011. Ma, successivamente, il Gestore comunicava l’avvio del procedimento di verifica e controllo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 28/2011 nel cui ambito veniva effettuato un sopralluogo a seguito del quale veniva chiesto alla società di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali con particolare riferimento alla omessa totale rimozione della superficie di eternit/amianto/preesistente.
La società trasmetteva, quindi, le proprie osservazioni, allegando alle stesse documentazione comprovante l’avvenuta rimozione e smaltimento delle coperture contenenti amianto sulle quali era stato realizzato l’impianto, nonché elaborati fotografici e documentazione catastale idonea a dimostrare che la porzione della copertura non rimossa apparteneva ad un edificio autonomo e separato. Ma a parere del GSE risultava evidente che l’intervento di installazione dei moduli fotovoltaici sull’immobile caratterizzato da una copertura continua, non aveva comportato la rimozione e lo smaltimento della totale superficie di eternit esistente (sull’intero complesso immobiliare), per cui rideterminava la tariffa incentivante decurtandola dal premio.
La società, lamentando la cattiva applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011, decideva di fare ricorso al Tar:
- il GSE avrebbe erroneamente ritenuto rilevante la mancata estensione dell’impianto fotovoltaico anche sul corpo di fabbrica adiacente, il quale sarebbe tuttavia costituito da edifici autonomi, o comunque da porzioni omogenee, in violazione della normativa citata che consente l’attribuzione del premio nel caso in cui la rimozione dell’eternit/amianto riguardi, appunto, “porzioni omogenee di copertura”.
Il Tar Lazio: l’area occupata dall’impianto fotovoltaico costituisce porzione omogena e quindi presupposto per il riconoscimento della maggiorazione incentivante
I giudici chiariscono che in base alle regole applicative:
l’attribuzione del premio in argomento presuppone la rimozione delle preesistenti coperture in eternit/amianto relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico, condizione che la ricorrente, ad avviso del Collegio, ha rispettato.
Dalla planimetria catastale prodotta in giudizio (ed allegata alle osservazioni trasmesse al GSE nel corso del procedimento) risulta, infatti, con evidenza che l’edificio sul quale è stato realizzato l’impianto, che peraltro occupa integralmente la copertura dello stesso (come pure emerge dalle fotografie in atti), è distinto e separato rispetto agli altri edifici – pur limitrofi – sui quali permane invece la copertura preesistente, configurando in tal modo la “porzione omogenea” rilevante ai fini della maggiorazione.
In conclusione, la presenza di una pensilina realizzata a protezione del sottostante percorso pedonale che suddivide gli edifici, non può, peraltro, essere idonea a superare le risultanze catastali dalle quali emerge, invece, la chiara autonomia dei diversi immobili facenti parte del compendio in cui la società ricorrente svolge la propria attività e, di conseguenza, il rispetto della prescrizione secondo cui la maggiorazione è applicata nel caso l’impianto copra una “porzione omogenea” della copertura dell’edificio.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sostituzione-tetto-amianto-con-fotovoltaico-le-condizioni-per-la-tariffa-incentivante-gse/


