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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?

Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?

Gli obblighi di bonifica amianto gravano sul proprietario dell'immobile, a seguito della risoluzione del contratto con l'utilizzatore. I chiarimenti arrivano dal Tar Lombardia

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 22 Giugno 2017/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
absesto-amianto

La messa in sicurezza e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto è un’attività imputabile al proprietario che detiene l’immobile nel momento in cui si verificano le condizioni che impongono la bonifica amianto.

L’acquirente di un immobile con amianto subentra nell’obbligo di controllo, sorveglianza e manutenzione.

Così si sono espressi i giudici in una recente sentenza del Tar Lombardia 572/2017 in materia di rimozione dell’amianto.

Il caso

Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da una banca proprietaria degli immobili e dell’area su cui sorge un insediamento produttivo, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale.

Il Comune (ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, in tema di divieto di abbandono dei rifiuti) ha imposto alla banca ricorrente, in qualità di proprietaria degli immobili e dell’area interessata, la messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Nel dettaglio dispone di provvedere:

  • entro 15 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento alla messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto
  • entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

L’ordinanza trae origine dal verbale di sopralluogo redatto dall’Arpa da cui si evince la presenza di lastre ondulate di copertura in cemento amianto appoggiate a terra lungo la recinzione.

La banca avanza, quindi, ricorso presso il Tar Lombardia evidenziando che l’acquisto delle aree avveniva solo per locazione finanziaria; gli immobili venivano concessi in locazione ad una società che si occupava di lavorazioni galvaniche, sino a che il Tribunale di Brescia risolveva il contratto e ordinava di lasciare i locali per inadempimento nel pagamento dei canoni.

Secondo la ricorrente, in base ad un’applicazione distorta dell’art. 195 del D.Lgs. 152/2006, sono stati ingiustamente ordinati una serie di condotte alla società ricorrente per il solo fatto di essere proprietaria dei beni, sebbene completamente estranea alla condotta inquinante.

La difesa del Comune sostiene, invece, che non poteva competere al Comune una verifica sui rapporti tra le società succedutosi sull’area; oggetto dell’ordinanza è la società ricorrente che ha omesso di vigilare sulla situazione adottando misure precauzionali.

Sentenza

In base a quanto chiarito dai giudici lombardi, la violazione del divieto di abbandono (art. 192 del D.Lgs. 152/2006 ) in generale deve ritenersi imputabile al proprietario perché dipendono dallo stato dell’immobile e non dall’attività economica svolta in esso.

Come evidenziato dalla relazione Arpa e dall’ordinanza, stessa, le azioni da svolgere si riferiscono a coperture in cemento amianto, quali il tetto o la tettoia, e non il risultato dell’attività produttiva svolta sull’area in esame da soggetti diversi dalla banca ricorrente.

In definitiva, essendo l’immobile acquistato in leasing dalla banca ricorrente a favore dell’utilizzatore, tutti i doveri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gravavano originariamente sull’utilizzatore, a seguito della risoluzione del contratto, ricadono sul proprietario che deve ritenersi responsabile della corretta bonifica dei rifiuti di amianto.

Il ricorso viene accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Leggi un approfondimento sul tetto in amianto: come riconoscerlo e cosa fare  e obbligo rimozione amianto per privati.

Clicca qui per scaricare la sentenza

Rischio Amianto: guide, approfondimenti, giurisprudenza, norme regionali

Guide operative

  • Fact sheet INAIL sulla direttiva europea 2023/2668 per la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto (2026)
  • Guida INAIL sulla gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative (2026)
  • Esposizione ad amianto: le nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668 (2025)
  • Linee guida UE per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza correlati all’amianto sul lavoro (2025)
  • D.Lgs. 213/2025 – Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori all’amianto
  • Guida INAIL sul rischio di esposizione all’amianto secondo direttiva (UE) 2023/2668
  • Nota INL 03/09/25 – Precisazioni operative su controllo e vigilanza della sicurezza amianto
  • Guida INAIL – Amianto naturale e ambienti di lavoro
  • Volume INAIL sulla bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte (2020)
  • Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA (2020)

Approfondimenti

  • Obbligo rimozione amianto per privati: quando vige?
  • Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?
  • Esempio di un piano di lavoro amianto
  • Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione
  • Piano di lavoro amianto
  • Bonifica amianto: procedura, metodi e rischi
  • Tetto in amianto: come riconoscerlo e cosa fare
  • Bonus amianto, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento

Norme regionali

Legge Marche 17/2025 - Incentivi allo smaltimento dell’amianto

È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 71 del 31 luglio 2025 la legge regionale 24 luglio 2025, n. 17 che aggiorna la disciplina regionale sugli incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti.

Sono previste diverse modifiche alla legge regionale 14/2020 finalizzate a rendere più semplici le procedure di accesso ai contributi. La prima riguarda l’espunzione delle spese di “rimozione”.

Possono accedere al contributo previsto da questa legge i soggetti privati qualificati nel formu­lario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbia­no provveduto al suo smaltimento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.

Il contributo massimo per ogni intervento passa da 2.000 a 3.000 euro e copre fino al 60% le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata, prodotto nell’ambito di interventi di bonifica effettuati sia da privati che da attività economiche nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in mate­ria.

Non sono invece ammissibili al beneficio del contributo regionale le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera, per l'acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera, per la rimozione delle coperture e dei manu­fatti contenenti amianto e per le pratiche tecnico amministrative.

Per l’accesso ai contributi è richiesta la partecipazione ad un bando.

Icona

Download Gratuito Legge 14/2020 Marche - Incentivi per lo smaltimento dell'amianto

Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)

Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)

Giurisprudenza recente

Di seguito si propongono una serie di approfondimenti, anche con sentenze di riferimento, sulla bonifica amianto.

Consiglio di Stato 8068/2025 - Sostituzione tetto amianto: manutenzione o ristrutturazione?

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8068/2025) ha chiarito quali interventi rientrano nella manutenzione straordinaria, sottolineando che questa serve a rinnovare o sostituire parti importanti di un edificio senza modificarne il volume o la destinazione d’uso. Un tema attuale è la bonifica delle coperture in amianto, fondamentale per la sicurezza, che può prevedere rimozione, incapsulamento o confinamento, spesso con sostituzione del manto di copertura.

Tuttavia, se la sostituzione del tetto in amianto non avviene immediatamente dopo la rimozione, l’intervento può configurarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a un diverso regime autorizzativo. Nel caso esaminato, un proprietario aveva presentato un progetto comprendente la rimozione di una copertura in amianto effettuata anni prima, la posa di una nuova copertura con lucernari, l’installazione di un cappotto termico e altri lavori strutturali.

Il Comune ha richiesto il permesso di costruire, ritenendo che l’intervento superasse la manutenzione straordinaria e fosse una ristrutturazione. Il Consiglio di Stato ha confermato questa interpretazione, poiché tra rimozione e nuova posa erano passati circa sette anni, mancava un nesso causale diretto che giustificasse la semplice sostituzione. Inoltre, le modifiche sull’involucro e il consolidamento strutturale indicano un intervento complesso e sistemico, quindi qualificabile come ristrutturazione, non manutenzione. Di conseguenza, per questo tipo di lavori è necessario ottenere il permesso edilizio o una SCIA sostitutiva.

Leggi qui per una versione più approfondita della sentenza del CdS

Tar Lazio 8721/2023 - Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico, le condizioni per la tariffa incentivante GSE

Il dm 5 maggio 2011 prevede un incentivo premiale per l'installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti amianto, stabilendo criteri specifici per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Secondo tali regole, l'intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della superficie di amianto esistente sulla porzione omogenea della copertura su cui verrà installato l'impianto fotovoltaico.

La sentenza n. 8721/2023 del Tar Lazio si focalizza sulla sostituzione tetto amianto con fotovoltaico e la tariffa incentivante GSE.

Nel caso in esame, una società agricola, al fine di installare un impianto fotovoltaico su uno degli edifici del proprio complesso immobiliare, rimuove il tetto in amianto interessato dalla posa dei pannelli. Il GSE riconosce inizialmente la tariffa incentivante prevista dal dm 5 maggio 2011. Tuttavia, successivamente, avvia un procedimento di verifica richiedendo alla società chiarimenti sulla rimozione dell'amianto.

Nonostante la società fornisca documentazione comprovante la rimozione, il Gestore ridetermina la tariffa, sostenendo che l'intervento non ha comportato la completa rimozione dell'amianto presente sull'intero complesso immobiliare. La società ricorre al Tar, sostenendo che l'impianto fotovoltaico era installato su un edificio distinto e separato dagli altri, quindi rientrante nelle "porzioni omogenee" di copertura. Il Tribunale accoglie il ricorso, stabilendo che l'area occupata dall'impianto costituiva una porzione omogenea, conforme alle prescrizioni normative.

Leggi Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico: le condizioni per la tariffa incentivante GSE

Tar Lombardia 572/2017 - Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?

Leggi la sintesi

Incentivi per bonifica amianto

Per detrarre le spese di bonifica dall’amianto e relativo smaltimento, è possibile usufruire di vari bonus tra cui:

  • bonus ristrutturazione, con spesa detraibile fino a 50% da calcolare su un tetto di spesa pari a 96mila euro e fruibile in 10 rate annuali di pari importo;
  • ecobonus, nel caso in cui la rimozione e sostituzione dell’amianto rientri in un intervento complessivo di miglioramento energetico del condominio o dell’unità abitative;
  • Bandi ISI dell’INAIL
  • Decreti FER 2

Per essere sicuro di usufruire a meglio degli incentivi sfruttabili per qualsiasi intervento, utilizza il software per i bonus edilizi che, costantemente aggiornato alle disposizioni normative, ti guida nella corretta compilazione delle pratiche.

Per maggiori dettagli leggi Bonus amianto, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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