• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Resta aggiornato! Le notizie di BibLus direttamente nella tua casella di posta.
Immagine
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›

Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Diagnosi energetica e Conto Termico 3.0: quando serve è anche incentivata!

Diagnosi energetica e Conto Termico 3.0: quando serve è anche incentivata!

Nelle pratiche del Conto Termico 3.0 la diagnosi energetica può essere obbligatoria. Quando è richiesta, come redigerla, chi deve firmarla, come coprire la prestazione professionale

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 28 Aprile 2026/0 Commenti/in Bonus edilizi, Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
Diagnosi-energetica-conto-termico-3-0

La diagnosi energetica ha un ruolo centrale nel Conto Termico 3.0.

In questo articolo rispondiamo ai principali dubbi sul tema.

Per accedere al conto termico è sempre richiesta la diagnosi energetica? Chi può redigere la diagnosi energetica? Come si fa la diagnosi energetica e cosa prescrivono le regole applicative del Conto termico? La parcella per la diagnosi energetica è incentivata dal Conto termico?

Per la gestione completa del Conto Termico 3.0, dalla richiesta di incentivo alla rendicontazione degli interventi, ti consiglio di utilizzare il software Praticus CT 3.0.

Indice

  • Quando è richiesta la diagnosi energetica per accedere al conto termico?
  • Come devono essere redatte le diagnosi energetiche per il Conto Termico
  • Chi deve redigere la diagnosi energetica per il Conto Termico?
  • La diagnosi energetica è incentivata dal Conto Termico 3.0?
  • Tutti gli approfondimenti sul Conto termico 3.0

Quando è richiesta la diagnosi energetica per accedere al conto termico?

La richiesta di Conto termico deve essere sempre corredata da diagnosi energetica redatta prima dell’intervento e da attestato di prestazione energetica (APE) redatto al termine dei lavori per gli interventi:

  • di isolamento termico delle superfici opache dell’involucro edilizio (II.A);
  • finalizzati alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB (II.D).

Per i seguenti interventi:

  • sostituzione degli infissi e delle chiusure trasparenti (II.B);
  • installazione di schermature solari o sistemi di ombreggiamento (II.C);
  • impianti con pompe di calore elettriche o a gas alimentate da fonti aerotermiche, geotermiche o idrotermiche (III. A);
  • sistemi ibridi factory made o bivalenti (III. B);
  • generatori di calore alimentati a biomassa (III. C);
  • impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione alla climatizzazione, anche abbinati a sistemi di solar cooling (III. D);
  • scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di quelli elettrici o a gas (III.E);
  • allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti (III.F);
  • sistemi di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (III.G).

l’obbligo di diagnosi energetica è previsto esclusivamente quando:

  1. le opere interessano l’intero edificio;
  2.  l’impianto di riscaldamento presenta una potenza nominale complessiva pari o superiore a 200 kW.

In tutti questi casi la diagnosi energetica deve essere obbligatoriamente allegata alla richiesta d’incentivo nelle sezioni “documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo”, predisposte per specifico intervento.

Quando non è mai prevista la diagnosi energetica e l’APE?

La diagnosi energetica non è mai richiesta per l’installazione di:

  • impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo;
  • impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Diagnosi energetica richiesta con la prenotazione

La diagnosi energetica è sempre richiesta alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore che intendono accedere al Conto Termico tramite la procedura di prenotazione.

Le diagnosi energetiche precedenti l’intervento devono essere infatti allegate già all’atto della prenotazione per gli interventi II.A e II. D e per gli interventi II.B, II.C e III. A- III.G da realizzare su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW.

Per gli altri interventi (nello specifico II.E, II.F, II.G, II.H e interventi II.B, II.C, III.A-III.G su edifici con potenza dell’impianto inferiore a 200 kW), la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo di incentivazione.

Per lo specifico intervento II.D, la richiesta di concessione dell’incentivo deve essere sempre corredata da diagnosi energetica, relazione tecnica progettuale (inclusiva degli elaborati grafici ante-operam e postoperam dell’edificio oggetto di intervento) e da facsmile di attestato di prestazione energetica post-operam recante la classificazione dell’edificio nzeb.

Come devono essere redatte le diagnosi energetiche per il Conto Termico

Le diagnosi energetiche per il Conto termico 3.0 devono:

  • essere conformi al rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247;
  • seguire i criteri minimi previsti dall’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014;
  • essere redatti nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato I del D.M. 07/08/2025 e conformemente alla normativa nazionale e regionale vigente, ove prevista.

Cosa si intende per diagnosi energetica?

La lettera b-bis) dell’art. 2 del D.Lgs. 102/2014 definisce “audit energetico” (o diagnosi energetica) la procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

Il D.Lgs. 102/2014 stabilisce i criteri minimi che devono possedere le diagnosi energetiche. Essse:

  • sono basate su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico;
  • comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
  • ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
  • sono proporzionate e sufficientemente rappresentative per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

Per approfondire leggi anche:

  • Diagnosi energetica, cos’è e quando è obbligatoria
  • Diagnosi energetica e certificazione energetica, trova le differenze!

Se stai cercando una soluzione completa per gestire la diagnosi energetica e progettare interventi di miglioramento, ti consiglio di affidarti ad un software completo per la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici con modulo integrato per la diagnosi energetica.

Chi deve redigere la diagnosi energetica per il Conto Termico?

Le diagnosi energetiche da allegare alla richiesta di Conto termico devono essere redatte da soggetti qualificati, ossia:

  • un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) certificato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • una ESCo (Energy Service Company) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352.

Tali requisiti professionali sono previsti dall’articolo 12 del D.Lgs. 102/2014, che disciplina le modalità di esecuzione delle diagnosi energetiche e i soggetti abilitati alla loro redazione e le diagnosi energetiche devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell’allegato 2.

Per quanto riguarda invece gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), questi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e dalle relative disposizioni attuative, nel rispetto delle eventuali normative regionali vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

A tal proposito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI), attraverso una serie di fitti scambi epistolari con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), hanno denunciato come un‘illegittima limitazione delle competenze professionali tutelate per legge l’esclusione di fatto dei liberi professionisti – in particolare Ingegneri e Periti Industriali – dalla possibilità di redigere le diagnosi energetiche necessarie per accedere agli incentivi statali.

Qui maggiori dettagli sulla controversia

La diagnosi energetica è incentivata dal Conto Termico 3.0?

Le prestazioni professionali connesse alla redazione di diagnosi energetiche rientrano tra le spese ammissibili sia per gli interventi di cui al CAPO II (efficienza energetica) che per quelli previsti dal CAPO III (fonti rinnovabili) che la prevedono obbligatoriamente.

Il D.M. 07/08/2025 prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare per la redazione delle diagnosi energetiche.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, così come le ESCO che operano per loro conto, il meccanismo incentivante è particolarmente favorevole: le spese sostenute per tali attività sono infatti riconosciute fino al 100% dell’importo.

Diversamente, per i soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali l’incentivo si attesta al 50% della spesa.

Per le grandi imprese e gli ETS economici, invece, tali costi non sono incentivabili. Si specifica che, ai fini dell’incentivo, la fattura per la Diagnosi Energetica e/o per l’APE deve essere intestata al Soggetto Responsabile (SR), ossia al soggetto che ha sostenuto le spese.

Come si calcola l’incentivo?

Nel D.M. 07/08/2025 il calcolo dell’incentivo per la diagnosi energetica segue un criterio parametrico basato su due elementi: il costo unitario massimo (€/m²) e il valore massimo erogabile, entrambi definiti in funzione della destinazione d’uso e della superficie utile riscaldata dell’edificio oggetto di intervento.

Operativamente, l’importo si determina moltiplicando la superficie utile per il costo unitario previsto, verificando poi il rispetto del tetto massimo stabilito dalla Tabella 21.

Tabella 21 – Allegato 2 – D.M. 07/08/2025

Destinazione d’usoSuperficie utile RISCALDATA dell’immobile (m²)Costo unitario massimo (€/m²)Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e casermeFino a 1600 compresi1,5010.000,00
Oltre 16001,00
Edifici della classe E3 del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura)–3,5018.000,00
Tutti gli altri edificiFino a 2500 compresi2,5013.000,00
Oltre 25002,00

Due le regole da considerare:

  • l’incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (Imax) per gli interventi; in questo caso è previsto l’incentivo specifico come precedentemente descritto.
  • al contrario, nei casi in cui la diagnosi e attestati di prestazione energetica non siano obbligatori, le spese professionali sostenute per la redazione di tali documenti possono rientrare nelle spese ammissibili previste all’art. 6 e 9 del Decreto.

Come si effettua la richiesta di contributo anticipato per la diagnosi energetica?

Un elemento di forte interesse per la Pubblica Amministrazione è rappresentato dalla possibilità di accedere a un contributo anticipato, finalizzato a coprire i costi necessari per la redazione della diagnosi energetica.

Tale anticipo è pari al 50% dell’importo massimo riconoscibile e consente di ridurre l’impatto finanziario iniziale e il saldo restante viene erogato solo successivamente, a condizione che venga realizzato almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi e che sia presentata al GSE la relativa richiesta di accesso agli incentivi.

Tutti gli approfondimenti sul Conto termico 3.0

Conto Termico 3.0: guida completa e faq

Le regole applicative del Conto Termico 3.0

Catalogo 2026 degli apparecchi domestici incentivabili con Conto Termico 3.0

Documenti GSE, attestazioni e certificazioni per il Conto Termico 3.0

Diagnosi energetica e Conto Termico 3.0: quando serve è anche incentivata!

Contratti tipo per il Conto Termico 3.0

FAQ Conto termico (2026)

La cumulabilità del Conto Termico 3.0 con le detrazioni fiscali

Conto termico 3.0: soggetti ed edifici ammessi all’incentivo

Conto termico 3.0 alle imprese: come funziona

Conto termico 3.0 PA: le opportunità per i Comuni e Pubbliche amministrazioni

Conto termico 3.0 per i privati: gli interventi ammessi in ambito terziario

Conto termico 3.0 per privati: gli interventi ammessi in ambito residenziale

Conto termico 3.0 per stufe a biomassa: cosa sapere

Conto termico 3.0 per le pompe di calore: la guida veloce

Conto termico 3.0 per fotovoltaico e solare termico: chi è dentro e chi è fuori

Il Conto termico 3.0 per gli infissi

Conto Termico 3.0 con una ESCO: quando si può?

Conto Termico 3.0 – Tabella delle percentuali e dei massimali di incentivo

Praticus-CT 2.0
Praticus-CT 2.0

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/diagnosi-energetica-e-conto-termico-3-0/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

ZES-UNICA

Credito di Imposta Zes Unica 2026: come accedere all’agevolazione

Testo unico delle rinnovabili

Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024): guida, testo aggiornato, giurisprudenza

criteri-ambientali-minimi

CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici

Testo unico delle rinnovabili

Piano Sociale per il Clima: il testo approvato, le misure per l’edilizia

Dl asset semplificazioni impianti fotovoltaici

Aree protette e interventi edilizi: cosa si può fare e quali autorizzazioni servono

decreto-aree-idonee

Aree idonee FER in Provincia di Trento: guida completa alle regole 2026

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy